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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 1962

Cassazione n. 04318/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1962 avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12/03/2024, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 4/6/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati tributari contestati ai capi A),C),D),E),I),J),L) perché estinti per prescrizione (i reati contestati ai capi B,F,G,H,K erano già stati oggetto di dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione nella sentenza di primo grado), revocava le pene accessorie applicate all'imputato, limitava la confisca a quella diretta relativamente al debito di imposta derivante dai reati dichiarati prescritti e revocava la confisca laddove disposta per equivalente.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agi artt. 11, 4 e 5 d.lgs 74/2000.

Argomenta che il giudice di secondo grado aveva emesso sentenza di non diversi procedere senza esporre le ragioni della prevalenza della causa di non punibilità rispetto al proscioglimento nel merito, che era stato richiesto con i motivi di appello, sia per i reati per i quali l'imputato era stato riconosciuto colpevole che per quelli già dichiarati prescritti dal Tribunale; richiama il dictum delle Sezioni Unite Tettamanti con riferimento al coordinamento della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen. con il disposto dell'art. 578 cod.proc.pen; rimarca che con riferimento al reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000 si era contestato specificamente che la costituzione del fondo patrimoniale avesse idoneità a produrre gli effetti del predetto atto negoziale e dovesse considerarsi inopponibile a terzi, nonché il mancato accertamento in fatto se il debito tributario potesse dirsi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia o per finalità estranee a detti bisogni e, infine, il carattere fraudolento dell'atto in questione; la Corte di appello non aveva esaminato i motivi di appello e non si era pronunciata in ordine al chiesto proscioglimento nel merito; il medesimo vizio motivazionale era riscontrabile anche in relazione ai motivi di appello relativi ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs 74/2000, con i quali si era contestata la valenza probatoria degli accertamenti induttivi sui quali il Tribunale aveva fondato l'affermazione di responsabilità, la tipologia dei redditi percepiti dall'imputato e quelli oggetto della sentenza n. 565/2012 della Corte dei onti-Sez. giurisdizionale per il Lazio, oggetto di recupero per effetto della citata sentenza.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono.

2. Costituiscono ius receptum i seguenti principi di diritto: in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento; all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma SEMEE13, cod. proc. pen; in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata ovvero una nullità di ordine generale in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01).

Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, inoltre, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del Giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell11 - 129, corma 2, cod,rni" nen. comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc.

Annurri e altri, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223575; Sez. 4, n.9944 del 27/04/2000, Rv. 217255).

In effetti, gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono risultare dal testo del provvedimento impugnato in modo assolutamente oe LcLt non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla ,t assazione attiene più al concetto di constatazione che non a quello di apprezzamento ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

I principi affermati dalle SU Tettamanti sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 28954 del 2017, Iannelli, nella quale si è evidenziato che "le Sezioni Unite Tettamanti hanno ribadito la prevalenza della causa di estinzione del reato, con la conseguenza che, in presenza di una causa di estinzione del reato, in sede di giudizio di legittimità è da escludere la rilevazione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe condurre all'annullamento con rinvio.

In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva».

Muovendo dalla considerazione che per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è richiesta l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, le Sezioni Unite hanno affermato, altresì, il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, rem comma 2,Ygoltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu muli, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento".

Da ultimo, le Sezioni Unite, con la sentenza 27 settembre 2024, n. 36208, Calpitano, hanno ribadito il dictum della sentenza Tettamanti e precisato che in ipotesi di sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, ji non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.

Nella specie, il giudice di merito; sopravvenuta in sede di appello la causa estintiva dei reati per i quali era intervenuta in primo grado condanna anche al risarcimento del danno in favore della parte civile; era chiamato a valutare, per la presenza della predetta parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili ed a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.

Nella sentenza impugnata, invece, non vi è stata una valutazione a "cognizione piena", ma ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sommaria, e senza esaminare i motivi di gravame.

Va ribadito che il prosciogliniento nel merito, in presenza di vizi della motivazione, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità imposta dall'art. 129 cod. proc. pen. quando, in sede di appello (od anche, per evidente identità di ratio, in sede di legittimità), pur essendo sopravvenuta una causa estintiva del reato, la presenza della parte civile imponga di valutare "a cognizione piena", e quindi senza i limiti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez 2, n. 8327 del 24/11/2021,dep 10/03/2022, Rv.282815 - 01; Sez.5, n. 46780 del 20/09/2021, Rv.282380 - 01)cli cervntg-01-th;

3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto esposti.

P.Q.M.

Annulla l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1962 avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12/03/2024, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 4/6/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati tributari contestati ai capi A),C),D),E),I),J),L) perché estinti per prescrizione (i reati contestati ai capi B,F,G,H,K erano già stati oggetto di dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione nella sentenza di primo grado), revocava le pene accessorie applicate all'imputato, limitava la confisca a quella diretta relativamente al debito di imposta derivante dai reati dichiarati prescritti e revocava la confisca laddove disposta per equivalente. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agi artt. 11, 4 e 5 d.lgs 74/2000. Argomenta che il giudice di secondo grado aveva emesso sentenza di non diversi procedere senza esporre le ragioni della prevalenza della causa di non punibilità rispetto al proscioglimento nel merito, che era stato richiesto con i motivi di appello, sia per i reati per i quali l'imputato era stato riconosciuto colpevole che per quelli già dichiarati prescritti dal Tribunale; richiama il dictum delle Sezioni Unite Tettamanti con riferimento al coordinamento della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen. con il disposto dell'art. 578 cod.proc.pen; rimarca che con riferimento al reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000 si era contestato specificamente che la costituzione del fondo patrimoniale avesse idoneità a produrre gli effetti del predetto atto negoziale e dovesse considerarsi inopponibile a terzi, nonché il mancato accertamento in fatto se il debito tributario potesse dirsi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia o per finalità estranee a detti bisogni e, infine, il carattere fraudolento dell'atto in questione; la Corte di appello non aveva esaminato i motivi di appello e non si era pronunciata in ordine al chiesto proscioglimento nel merito; il medesimo vizio motivazionale era riscontrabile anche in relazione ai motivi di appello relativi ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs 74/2000, con i quali si era contestata la valenza probatoria degli accertamenti induttivi sui quali il Tribunale aveva fondato l'affermazione di responsabilità, la tipologia dei redditi percepiti dall'imputato e quelli oggetto della sentenza n. 565/2012 della Corte dei onti-Sez. giurisdizionale per il Lazio, oggetto di recupero per effetto della citata sentenza. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono. 2. Costituiscono ius receptum i seguenti principi di diritto: in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento; all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma SEMEE13, cod. proc. pen; in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata ovvero una nullità di ordine generale in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01). Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, inoltre, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del Giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell11 - 129, corma 2, cod,rni" nen. comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Annurri e altri, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223575; Sez. 4, n.9944 del 27/04/2000, Rv. 217255). In effetti, gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono risultare dal testo del provvedimento impugnato in modo assolutamente oe LcLt non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla ,t assazione attiene più al concetto di constatazione che non a quello di apprezzamento ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. I principi affermati dalle SU Tettamanti sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 28954 del 2017, Iannelli, nella quale si è evidenziato che "le Sezioni Unite Tettamanti hanno ribadito la prevalenza della causa di estinzione del reato, con la conseguenza che, in presenza di una causa di estinzione del reato, in sede di giudizio di legittimità è da escludere la rilevazione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe condurre all'annullamento con rinvio. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva». Muovendo dalla considerazione che per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è richiesta l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, le Sezioni Unite hanno affermato, altresì, il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, rem comma 2,Ygoltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu muli, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento". Da ultimo, le Sezioni Unite, con la sentenza 27 settembre 2024, n. 36208, Calpitano, hanno ribadito il dictum della sentenza Tettamanti e precisato che in ipotesi di sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, ji non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito. Nella specie, il giudice di merito; sopravvenuta in sede di appello la causa estintiva dei reati per i quali era intervenuta in primo grado condanna anche al risarcimento del danno in favore della parte civile; era chiamato a valutare, per la presenza della predetta parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili ed a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito. Nella sentenza impugnata, invece, non vi è stata una valutazione a "cognizione piena", ma ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sommaria, e senza esaminare i motivi di gravame. Va ribadito che il prosciogliniento nel merito, in presenza di vizi della motivazione, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità imposta dall'art. 129 cod. proc. pen. quando, in sede di appello (od anche, per evidente identità di ratio, in sede di legittimità), pur essendo sopravvenuta una causa estintiva del reato, la presenza della parte civile imponga di valutare "a cognizione piena", e quindi senza i limiti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez 2, n. 8327 del 24/11/2021,dep 10/03/2022, Rv.282815 - 01; Sez.5, n. 46780 del 20/09/2021, Rv.282380 - 01)cli cervntg-01-th; 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto esposti. P.Q.M. Annulla l
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