CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 19408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. GLIM [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie del 20 e del 29 aprile 2026, depositate dalla difesa, con le quali sono stati ulteriormente illustrati e sviluppati motivi di ricorso e si è replicato alle osservazioni della Procura Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura Generale presso la medesima Corte avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 luglio 2024 - con la quale era stato dichiarato non doversi procedere neiconfronti degli odierni ricorrenti in ordine al reato loro ascritto, per difetto di querela - ha riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli 110, 624, 625, n. 2, e 7 cod. pen., in relazione alla sottrazione di energia elettrica senza contabilizzazione dei prelievi. 2. Il ricorso proposto dagli imputati, per il tramite del proprio difensore di fiducia, si articola in quattro motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., si deduce violazione di legge (in relazione agli articoli 591, 581, comma 1, lett. a) e d), e 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per non essere stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione della Procura Generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, nonostante l'assenza di specificità intrinseca ed estrinseca dell'atto, il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante della destinazione del bene sottratto al pubblico servizio e la mancata considerazione della natura "valutativa" della circostanza aggravante in questione. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva riconosciuto la sussistenza anche della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., sebbene non vi fosse stato, sul punto, appello del pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deduce violazione di legge (in relazione agli articoli 625, n. 7, cod. pen., 417, comma 1, lett. b), 429, comma 1, lett. c), 552, comma 1, lett. c), e 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello riconosciuto che la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità fosse stata correttamente contestata e fosse sussistente, senza tener conto della differenza che intercorre tra l'effettiva destinazione pubblica del bene sottratto e la particolare condizione in cui il bene si trova al momento della sottrazione, come posto in evidenza in alcune pronunce di merito (Tribunale di Siena, n. 190 del 29.4.2025). La Procura Generale e la Corte di appello avrebbero ignorato che la stessa imputazione faceva riferimento a energia sottratta da una privata abitazione e che, sul posto, esisteva un misuratore e, dunque, non poteva esservi stato allaccio alla rete pubblica. 2.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., si deduce violazione di legge (in relazione agli articoli 76, 336 2e 546 cod. proc. pen., nonché all'art. 85 d.lgs. n. 150/2022), per mancata notifica del decreto di citazione alla persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deduce violazione di legge (in relazione agli articoli 192, 526, 533, 529 e 530 cod. proc. pen., nonché agli articoli 40, 110, 624 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione, per essere stata affermata la penale responsabilità degli imputati nonostante l'incertezza circa la loro responsabilità e senza differenziazione delle posizioni. Dal compendio probatorio, e in particolare dall'esame dei quattro verbali di verifica da parte dei tecnici dell'Enel e dalla deposizione resa in udienza dal [OSCURATO:PERSONA] (atti allegati al ricorso), sarebbero emerse una serie di contraddizioni sulla descrizione dell'allaccio abusivo, sulla sua collocazione e sulla funzionalità dell'impianto. Nessuna motivazione sarebbe stata offerta sul conteggio dell'energia sottratta, sul contributo causale e sul dolo dei diversi imputati, condannati solo per il fatto di appartenere allo stesso nucleo familiare. La circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. sarebbe stata inoltre riconosciuta nonostante l'attestazione dell'assenza di manomissioni sul contatore, richiamato invece nel capo di imputazione. Anche in punto di determinazione della pena, infine, non sarebbero state differenziate le responsabilità dei genitori e delle figlie. 3. La Procura Generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. Con memoria del 20 aprile 2026, la difesa ha ribadito e ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso, evidenziando una serie di aporie tra le contestazioni e gli accertamenti effettuati, nonché l'assenza di qualsiasi accertamento a carico delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ulteriore memoria del 29 aprile 2026, di replica alla requisitoria del pubblico ministero, la difesa ha ulteriormente ribadito le considerazioni espresse nel ricorso e nella memoria precedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato, pur presentando profili di inammissibilità, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] non si appalesa affatto generico e, in punto di diritto, contestava la ritenuta procedibilità a querela del reato di furto, a seguito dell'esclusione, da 3parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], della circostanza aggravante della destinazione del bene alla pubblica fede. Quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., che secondo la difesa non avrebbe costituito oggetto di appello da parte della Procura Generale presso la Corte di appello, deve rilevarsi che, a seguito dell'impugnazione della sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per assenza della condizione di procedibilità e, dunque, non aveva affrontato gli ulteriori profili di merito, la Corte di appello era investita della trattazione dell'intera vicenda, non configurandosi una delle ipotesi di ritrasmissione degli atti al giudice di primo grado. Sarebbe improprio, del resto, richiamare il principio devolutivo dell'appello, in quanto la sussistenza della responsabilità degli imputati o delle circostanze aggravanti ulteriori rispetto a quella che aveva determinato la sentenza di non doversi procedere del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non erano oggetto della sentenza di primo grado e quindi non erano propriamente appellabili. Questa Corte ha più volte posto in evidenza che, nella cognizione del giudice di secondo grado, sono compresi anche i punti non espressamente impugnati, ma in rapporto di "connessione essenziale" con i punti della decisione appellati (Sez. 6, n. 1394 del 04/11/1993, dep. 1994, P.g. in proc. Teti, Rv. 196950 - 01; Sez. 5, n. 714 del 10/12/1984, dep. 1985, Caruso, Rv. 167549 - 01) e che l'appello del pubblico ministero avverso una pronuncia di assoluzione (ed evidentemente ancor più nel caso di appello avverso una sentenza di non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità) è ampiamente devolutivo, sicché il giudice di secondo grado ha la più ampia facoltà di accertamento circa la sussistenza del reato (sul punto, si veda Sez. 3, n. 41713 del 19/06/2018, Rv. 274415 - 01). 3. Il secondo motivo del ricorso, relativo alla asserita insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., è infondato. L'orientamento del tutto consolidato di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di aderire, è nel senso di ritenere che l'energia elettrica sia un bene in sé destinato a un servizio pubblico, a prescindere dalla natura del gestore o dell'utilizzatore. Anche di recente è stato rilevato che in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così 4distolta (tra le tante, Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Macrì, Rv. 285422 - 01; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01). Il tema della contestazione "in fatto" della indicata circostanza aggravante e della sua natura valutativa viene inoltre richiamato del tutto impropriamente dai ricorrenti, perché nel caso in esame la circostanza di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. era esplicitamente contestata sia con il riferimento numerico alla disposizione che la contempla sia con la descrizione del suo contenuto («con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità»). Nella descrizione della condotta criminosa, per di più, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non vi è affatto il riferimento alla sottrazione dell'energia elettrica da una utenza privata ma viene specificato che la sottrazione avveniva «attraverso allaccio diretto alla rete attuata collegando due cavi unipolari» che raggiungeva le «rispettive abitazioni dei ricorrenti» attraverso una «tubazione privata». L'aggettivo "privata", pertanto, è riferito esclusivamente alla "tubazione" che conteneva i cavi agganciati direttamente alla rete elettrica pubblica, dalla quale l'energia veniva indebitamente sottratta. 4. Il terzo motivo, relativo alla asserita omessa notifica del decreto di citazione alla persona offesa, Enel, non è proponibile dagli imputati per carenza di interesse, che non viene del resto neanche dedotto in ricorso. Deve ribadirsi che la mancata o irregolare citazione della parte offesa non determina alcuna nullità ove sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto (Sez. 1, Sentenza n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01). 5. Il quarto motivo di ricorso è in gran parte non proponibile dinanzi a questa Corte perché teso a ottenere una rivalutazione delle emergenze processuali sulla base di assente ambiguità e contraddizioni emergenti dai verbali di verifica degli allacci abusivi e dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i verbali di accertamento indicati dai ricorrenti, in realtà, sono del tutto convergenti nella descrizione del tipo di allaccio abusivo riscontrato in loco ed effettuato direttamente sulla rete elettrica. Le ulteriori circostanze indicate dai ricorrenti (circa il fatto che in alcuni verbali venisse indicata la presenza di un contatore, riferita anche dal teste di polizia giudiziaria, e in altri tale indicazione mancasse) appaiono del tutto inidonee a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato. 5In ordine alla mancata differenziazione delle posizioni dei ricorrenti sia in punto di responsabilità che di trattamento sanzionatorio, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] opportunamente pone in evidenza che il furto di energia elettrica si consuma con l'utilizzo dell'energia e non al momento della realizzazione dell'allaccio abusivo e che, nel caso in esame, era stato accertato che tutti i ricorrenti abitassero da anni nelle due abitazioni collegate abusivamente alla rete elettrica pubblica e che le stesse fossero effettivamente rifornite di energia elettrica come accertato dal teste di polizia giudiziaria. Quanto, infine, all'apparente antinomia tra la contestazione dell'allaccio diretto alla rete elettrica e l'aggravante, di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., del mezzo fraudolento per la "manomissione del contatore" (che, secondo i ricorrenti, non sarebbe emersa con sufficiente certezza), su cui la difesa ha insistito particolarmente con le ulteriori memorie depositate, deve rilevarsi che, dalla lettura della sentenza della Corte di appello emerge il riconoscimento della circostanza aggravante della "violenza sulle cose" (pagine 9 e 10), che è insita proprio nella predisposizione di un allaccio abusivo (dato che il collegamento alla rete avviene attraverso la manomissione dell'impianto ed il danneggiamento dei cavi). La Corte di appello, dunque, pur riferendosi alla "manomissione dell'apparecchio di misurazione", ritiene sussistente la circostanza aggravante della "violenza sulle cose" (perfettamente compatibile ed anzi insita nell'allaccio abusivo) e non quella del "mezzo fraudolento", motivando sul fatto che si sia resa necessaria «un'attività di ripristino ad opera del personale tecnico per la rimozione dell'allaccio abusivo e la sistemazione della parte manomessa». Nella motivazione della sentenza impugnata, pertanto, vi è un riferimento ultroneo al contatore ma una motivazione non contraddittoria rispetto alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.M