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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08099/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26344/2018 del ruolo generale, propostoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale enomina poste in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 84P29 C034 L).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – SOC.

UNIPERSONALE – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore.– INTIMATA -Numero registro generale 26344/2018Numero sezionale 8871/2025Numero di raccolta generale 8099/2026Data pubblicazione 01/04/2026per la cassazione della sentenza n. 29/2/2018 della Commissionetributaria regionale del Molise, depositata il 6 febbraio 2018.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto del contendere è l’avviso di accertamento in atti con cui ilComune di Campobasso liquidava per l’anno di imposta 2008 la sommadi 6.373,00 € pretesa a titolo di Tosap nei confronti della Di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’area concessale dalComune per la realizzazione di un impianto di carburanti.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise accoglieval’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 801/1/2015della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, considerandoche, pur munita di concessione per la realizzazione del suddettoimpianto (per la quale aveva corrisposto il relativo canonepatrimoniale), la contribuente non aveva, nondimeno, occupatomaterialmente l’area, per cui in assenza di tale presupposto, previstodall’art. 38 d.lgs. n. 507/1993, la tassa non era dovuta.3.

Il Comune di Campobasso proponeva ricorso per cassazioneavverso detta pronuncia con atto notificato il 30 agosto 2018,formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositandomemoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:PERSONA] – è restataintimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 26344/2018Numero sezionale 8871/2025Numero di raccolta generale 8099/2026Data pubblicazione 01/04/20261.

Con il primo motivo di ricorso il Comune ha eccepito la violazionedegli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1992, opponendo alla valutazione delGiudice regionale la considerazione secondo la quale il titolo della tassain esame è l’occupazione dell’area intesa non come apprensionemateriale della stessa da parte del concessionario, ma nel senso dellasua sottrazione, per effetto della concessione del suo godimento allacontribuente, alla pubblica utilizzabilità, restando irrilevante che laconcessionaria abbia o meno effettivamente occupato il bene.1.1.

Il motivo è fondato.Questa Corte con la pronuncia n. 8628/2020 resa a Sezioni Unite haaffermato il seguente principio di diritto: «In tema di tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazionepassiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione odi autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, esclusivamente al soggettotitolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto,rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolopubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di naturaprivatistica».Rinviando agli ampi contenuti di tale pronuncia va qui solo ribaditoche, in base al combinato disposto degli artt. 38 e 39 d.lgs. n.507/1993:- l'obbligazione tributaria in oggetto discende direttamente dallalegge, la quale ne determina rigidamente il contenuto sulla base dicriteri oggettivi prestabiliti, senza lasciare alcun margine didiscrezionalità all'ente impositore e senza riconnettere alcunaimportanza ai motivi che determinano l'occupazione;Numero registro generale 26344/2018Numero sezionale 8871/2025Numero di raccolta generale 8099/2026Data pubblicazione 01/04/2026- il soggetto passivo di imposta è, in primo luogo, il soggetto titolaredell'atto di concessione o di autorizzazione o, qualora questo manchi,l'occupante di fatto;- il criterio di tassazione che legittima la richiesta del tributo a caricodell'occupante di fatto rappresenta, nel testo e secondo la ratio dellalegge, chiaramente un'ipotesi residuale, che ricorre, nel solo caso, in cuivi sia "mancanza" di un provvedimento concessorio o autorizzazione.Da quanto precede emerge che, ai fini del sorgere dell'obbligazionetributaria ovvero della sussistenza del presupposto oggettivo diimposizione, la Tosap è certamente connessa, principalmente, alprovvedimento di concessione emesso dall'Amministrazione comunale oprovinciale, da cui la predetta previsione normativa fa discendere iltitolo impositivo in capo al concessionario.Detto provvedimento determina la giuridica disponibilità del bene incapo al concessionario e la correlativa sottrazione dello stesso allapubblica utilità.Ciò è quanto basta per integrare il presupposto impositivo, restandoad esso estranee le vicende che hanno impedito o che non hannodeterminato la materiale detenzione del bene, rappresentando questecircostanze fattuali che non incidono sul titolo che legittima la ripresafiscale.2.

Con la seconda doglianza il Comune ha lamentato la violazionedell’art. 91 c.p.c., assumendo che «una volta accolto il ricorso per ilmotivo precedente, la sentenza impugnata va cassata con condanna dicontroparte alla spese intere del primo e del secondo grado di giudizio»(così alle pagine nn.8 e 9 del ricorso).Numero registro generale 26344/2018Numero sezionale 8871/2025Numero di raccolta generale 8099/2026Data pubblicazione 01/04/2026Il motivo è inammissibile perché non articola una critica alladecisione del giudice di appello che ha compensato le spese in ragionedella controvertibilità della questione.Peraltro, in termini fondati, come dimostrato dal successivosuindicato intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito ilrapporto e la graduazione tra occupazione titolata e mera relazionemateriale con la cosa.3.

Alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto nel suo primomotivo e, non occorrendo accertamenti in fatto, la causa va anchedecisa nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente.4.

Il sopravvenuto, chiarificatore, intervento delle Sezioni unite sultema in rassegna giustifica l’integrale compensazione delle spesedell’intero giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorsodella contribuente.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26344/2018 del ruolo generale, propostoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale enomina poste in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 84P29 C034 L).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – SOC. UNIPERSONALE – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore.– INTIMATA -Numero registro generale 26344/2018Numero sezionale 8871/2025Numero di raccolta generale 8099/2026Data pubblicazione 01/04/2026per la cassazione della sentenza n. 29/2/2018 della Commissionetributaria regionale del Molise, depositata il 6 febbraio 2018.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto del contendere è l’avviso di accertamento in atti con cui ilComune di Campobasso liquidava per l’anno di imposta 2008 la sommadi 6.373,00 € pretesa a titolo di Tosap nei confronti della Di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’area concessale dalComune per la realizzazione di un impianto di carburanti.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise accoglieval’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 801/1/2015della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, considerandoche, pur munita di concessione per la realizzazione del suddettoimpianto (per la quale aveva corrisposto il relativo canonepatrimoniale), la contribuente non aveva, nondimeno, occupatomaterialmente l’area, per cui in assenza di tale presupposto, previstodall’art. 38 d.lgs. n. 507/1993, la tassa non era dovuta.3. Il Comune di Campobasso proponeva ricorso per cassazioneavverso detta pronuncia con atto notificato il 30 agosto 2018,formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositandomemoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:PERSONA] – è restataintimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 26344/2018Numero sezionale 8871/2025Numero di raccolta generale 8099/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Con il primo motivo di ricorso il Comune ha eccepito la violazionedegli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1992, opponendo alla valutazione delGiudice regionale la considerazione secondo la quale il titolo della tassain esame è l’occupazione dell’area intesa non come apprensionemateriale della stessa da parte del concessionario, ma nel senso dellasua sottrazione, per effetto della concessione del suo godimento allacontribuente, alla pubblica utilizzabilità, restando irrilevante che laconcessionaria abbia o meno effettivamente occupato il bene.1.1. Il motivo è fondato.Questa Corte con la pronuncia n. 8628/2020 resa a Sezioni Unite haaffermato il seguente principio di diritto: «In tema di tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazionepassiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione odi autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, esclusivamente al soggettotitolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto,rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolopubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di naturaprivatistica».Rinviando agli ampi contenuti di tale pronuncia va qui solo ribaditoche, in base al combinato disposto degli artt. 38 e 39 d.lgs. n.507/1993:- l'obbligazione tributaria in oggetto discende direttamente dallalegge, la quale ne determina rigidamente il contenuto sulla base dicriteri oggettivi prestabiliti, senza lasciare alcun margine didiscrezionalità all'ente impositore e senza riconnettere alcunaimportanza ai motivi che determinano l'occupazione;Numero registro generale 26344/2018Numero sezionale 8871/2025Numero di raccolta generale 8099/2026Data pubblicazione 01/04/2026- il soggetto passivo di imposta è, in primo luogo, il soggetto titolaredell'atto di concessione o di autorizzazione o, qualora questo manchi,l'occupante di fatto;- il criterio di tassazione che legittima la richiesta del tributo a caricodell'occupante di fatto rappresenta, nel testo e secondo la ratio dellalegge, chiaramente un'ipotesi residuale, che ricorre, nel solo caso, in cuivi sia "mancanza" di un provvedimento concessorio o autorizzazione.Da quanto precede emerge che, ai fini del sorgere dell'obbligazionetributaria ovvero della sussistenza del presupposto oggettivo diimposizione, la Tosap è certamente connessa, principalmente, alprovvedimento di concessione emesso dall'Amministrazione comunale oprovinciale, da cui la predetta previsione normativa fa discendere iltitolo impositivo in capo al concessionario.Detto provvedimento determina la giuridica disponibilità del bene incapo al concessionario e la correlativa sottrazione dello stesso allapubblica utilità.Ciò è quanto basta per integrare il presupposto impositivo, restandoad esso estranee le vicende che hanno impedito o che non hannodeterminato la materiale detenzione del bene, rappresentando questecircostanze fattuali che non incidono sul titolo che legittima la ripresafiscale.2. Con la seconda doglianza il Comune ha lamentato la violazionedell’art. 91 c.p.c., assumendo che «una volta accolto il ricorso per ilmotivo precedente, la sentenza impugnata va cassata con condanna dicontroparte alla spese intere del primo e del secondo grado di giudizio»(così alle pagine nn.8 e 9 del ricorso).Numero registro generale 26344/2018Numero sezionale 8871/2025Numero di raccolta generale 8099/2026Data pubblicazione 01/04/2026Il motivo è inammissibile perché non articola una critica alladecisione del giudice di appello che ha compensato le spese in ragionedella controvertibilità della questione.Peraltro, in termini fondati, come dimostrato dal successivosuindicato intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito ilrapporto e la graduazione tra occupazione titolata e mera relazionemateriale con la cosa.3. Alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto nel suo primomotivo e, non occorrendo accertamenti in fatto, la causa va anchedecisa nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente.4. Il sopravvenuto, chiarificatore, intervento delle Sezioni unite sultema in rassegna giustifica l’integrale compensazione delle spesedell’intero giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorsodella contribuente.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA]