CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 49753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Cassazione visti gli atti, l'ordinanza e la richiesta di correzione di errore materiale, trattata con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione proceda alla correzione dell'errore materiale e annulli senza rinvio la sentenza impugnata per decesso del reo. FATTO E DIRITTO Con ordinanza pronunciata in data 18/04/2023 la Corte di Cassazione ha deciso i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 14/03/2021, dichiarandoli inammissibili. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna con nota del 16/06/2023 ha comunicato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 18 gennaio 2023, prima della pronuncia di legittimità, ed ha chiesto pertanto la correzione dell'errore materiale. Premessa la mancata allegazione al fascicolo processuale del certificato di morte del ricorrente all'epoca della decisione della Corte, la richiesta merita accoglimento: la tardiva conoscenza del decesso dell'imputato, verificatosi prima della decisione, può essere, infatti, considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013). Deve darsi atto, quindi, della morte di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rettifica nei suoi confronti del dispositivo dell'ordinanza in oggetto, così come riportato anche nel ruolo di udienza. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza 7302 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa ai ricorsi RG n.941/2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'errore contenuto nel ruolo della Camera di Consiglio della settima sezione penale del 18 aprile 2023, nel senso che, ove è scritto "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende", deve leggersi e intendersi "annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per morte dell'imputato; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 Il Consigliere