Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 42931/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, di carattere confutativo e, comunque, manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 612 cod. pen., cui si riferiscono i motivi proposti, con corretti argomenti giuridici e con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza, e pagina 4 in ordine al reato di minaccia e, in particolare, al giudizio di attendibilità della Maytak); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ' - - - 'sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, di carattere confutativo e, comunque, manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 612 cod. pen., cui si riferiscono i motivi proposti, con corretti argomenti giuridici e con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza, e pagina 4 in ordine al reato di minaccia e, in particolare, al giudizio di attendibilità della Maytak); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ' - - - 'sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42931/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris