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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14152/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 10 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di energia elettrica di cui agli artt. 624, 625 comma n. 2 e 7 cod. pen. -Considerato che il primo e unico motivo di ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili.

Né il difensore ha indicato elementi concreti in senso favorevole all'imputato non valorizzati dalla sentenza impugnata. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 10 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di energia elettrica di cui agli artt. 624, 625 comma n. 2 e 7 cod. pen. -Considerato che il primo e unico motivo di ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili. Né il difensore ha indicato elementi concreti in senso favorevole all'imputato non valorizzati dalla sentenza impugnata. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 14152/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris