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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 42396/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rinammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocatessa [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse, della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 18/4/2019 della Corte di appello di Napoli che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha riformato la sentenza in data 1/12/2011 del tribunale di Napoli dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato contestatogli si era estinto per prescrizione e confermando le statuizioni civili.

Deduce:

1.1. "Nullità della sentenza ex art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 552, co. 1, lett. c) e co. 2, c.p.p.".

Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata contestazione temporale del fatto.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

1.2. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 552 co. 1 lett. c) e co. 2; 521 e 522 c.p.p.".

Con il secondo motivo il ricorrente pone l'accento sull'incertezza circa la riferibilità all'imputato di numerosi fatti, perché molti atti non sono da lui sottoscritti, in quanto sottoscritti da altri o da nessuno.

1.3. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 185; 516; 521 e 522 c.p.p.".

Con il terzo motivo la difesa ribadisce quanto sostenuto nei motivi di appello, ossia che all'imputato fu notificato solo il verbale di udienza del 28/10/2010 senza allegare l'atto originario contenente la completa contestazione, così che non è stato messo a conoscenza dell'intera imputazione e non ha avuto contezza della stessa.

Si deduce, quindi, la nullità della sentenza di condanna in quanto pronunciata in relazione al reato così come modificato e dunque per un fatto diverso.

1.4. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett.

C) c.p.p. in relazione agli artt.191, 192, 496 e 526 c.p.p.".

Con il quarto motivo si sostiene che l'affermazione di colpevolezza è fondata su prove non legittimamente acquisite nel dibattimento e non oggetto delle prove richieste dalle parti ex art. 468 c.p.p. in relazione all'art. 482 c.p.p.

A sostegno dell'assunto vengono indicati gli elementi illegittimamente acquisiti al processo.

1.5. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art.530 e 192 c.p.p.".

Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che le dichiarazioni dei testi e gli atti acquisiti non integrano gli elementi minimi necessari per una corretta motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità.

A sostegno dell'assunto viene illustrato il compendio probatorio al fine di evidenziarne le contraddittorietà e l'incapacità di assurgere alla dignità di prova.

1.6. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt.157 e ss. c.p.

Con il sesto motivo si sostiene che i reati si erano prescritti già prima della pronuncia della sentenza di primo grado in quanto alla data del 25 giugno 2007 l'imputato non aveva commesso alcun reato.

1.7. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt.74 e ss. c.p.p e 348 c.p.p.".

Con il settimo motivo di ricorso si denuncia l'erroneità dell'ammissione della costituzione di parte civile perché l'unica persona offesa del reato di cui all'art. 348, cod.pen. è lo Stato, unico legittimato a costituirsi;

1.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si denuncia l'erronea quantificazione del danno così come determinato nella provvisionale.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

Venivano, quindi, lette:

2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

2.2. la nota dell'Avvocatessa [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse, della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto tutti temi già affrontati e risolti con la sentenza della Corte di cassazione che, a tal proposito ha rilevato che «La fattispecie disciplinata dall'art. 348 cod. pen. integra un reato istantaneo che si consuma con il compimento anche di un solo atto 'tipico' della professione, essendo questo sufficiente a ledere l'interesse protetto e, quindi, a realizzare l'evento del reato (ex plurimis: Sez.

U, n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 2012), Cani, Rv. 251819; Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, Tosto, Rv. 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 253272).

Nondimeno, quando (come nel caso di specie) plurimi siano gli atti abusivi della professione posti in essere dall'agente, la condotta criminosa assume le connotazioni del reato eventualmente abituale, di guisa che i singoli segmenti della condotta (più atti abusivi) si unificano in un unico reato, la cui consumazione va individuata nell'ultimo episodio (atto) compiuto, cui segua la cessazione del comportamento antigiuridico complessivamente considerato (cfr.: Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153; Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, Bordi, Rv. 266746).

Alla luce di ciò, Nel caso in esame, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Invero, quando nella contestazione siano ....)",S2 v•—)._ s,.._, presenti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra gli episodi contestati e ritenuti ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato che viene a trovarsi posto, in tal modo, a sorpresa di fronte ad un fatto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (ex multis: Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014 (dep. 2015), Isolan, Rv. 261925)».

Tale evenienza non si è verificata nella fattispecie, con conseguente manifesta infondatezza dei motivi in esame

2. La denuncia di nullità in relazione alla mancata notificazione del verbale senza l'originaria impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, atteso che dal suo accoglimento non potrebbe derivarne alcun effetto favorevole all'imputato in presenza di una declaratoria di prescrizione.

A ciò si aggiunga, comunque, la manifesta infondatezza della censura, dovendosi ribadire che la notifica del verbale è sufficiente a garantire il diritto di difesa, a fronte di un'imputazione originaria già a conoscenza dell'imputato, così risultando correttamente applicato l'art. 520, comma 1, cod.proc.pen. 3.

Il quarto e quinto motivo di ricorso sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità.

Le censure mosse dalla difesa, invero, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, che ha puntualmente disatteso le questioni di merito e ha ritenuto la sussistenza del fatto e la sua riferibilità all'imputato in forza di convergenti prove dichiarative e documentali, sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo a tutte le questioni esaminate.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

4. Anche il tema relativo all'ammissibilità della costituzione di parte civile deve ritenersi superato in conseguenza della sentenza della Corte di cassazione che ha annullato la precedente sentenza della Corte di appello proprio in forza del ricorso della parte civile, con la conseguenza che la questione relativa alla sua costituzione deve considerarsi definitivamente risolta nel senso della sua ammissibilità.

Va comunque rilevato come risultino correttamente argomentate e risolte le censure in punto di legittimazione alla costituzione di parte civile della [OSCURATO:SOCIETA], pur in relazione a reato in cui persona offesa è solo lo Stato, dato il corretto riconoscimento alla stessa della veste di persona danneggiata che, come tale, legittima la costituzione e le intervenute statuizioni civili.

Quanto poi alle censure in punto di errato riconoscimento del danno, va considerato che è stata confermata la condanna generica e che "non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (cfr. ex multis da ultimo Cass. Pen. Sez. 2, 17/1072019, Tucci).

3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione sostenute nel grado dalla costituita parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre access

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rinammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocatessa [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse, della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 18/4/2019 della Corte di appello di Napoli che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha riformato la sentenza in data 1/12/2011 del tribunale di Napoli dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato contestatogli si era estinto per prescrizione e confermando le statuizioni civili. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza ex art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 552, co. 1, lett. c) e co. 2, c.p.p.". Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata contestazione temporale del fatto. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 1.2. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 552 co. 1 lett. c) e co. 2; 521 e 522 c.p.p.". Con il secondo motivo il ricorrente pone l'accento sull'incertezza circa la riferibilità all'imputato di numerosi fatti, perché molti atti non sono da lui sottoscritti, in quanto sottoscritti da altri o da nessuno. 1.3. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 185; 516; 521 e 522 c.p.p.". Con il terzo motivo la difesa ribadisce quanto sostenuto nei motivi di appello, ossia che all'imputato fu notificato solo il verbale di udienza del 28/10/2010 senza allegare l'atto originario contenente la completa contestazione, così che non è stato messo a conoscenza dell'intera imputazione e non ha avuto contezza della stessa. Si deduce, quindi, la nullità della sentenza di condanna in quanto pronunciata in relazione al reato così come modificato e dunque per un fatto diverso. 1.4. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. C) c.p.p. in relazione agli artt.191, 192, 496 e 526 c.p.p.". Con il quarto motivo si sostiene che l'affermazione di colpevolezza è fondata su prove non legittimamente acquisite nel dibattimento e non oggetto delle prove richieste dalle parti ex art. 468 c.p.p. in relazione all'art. 482 c.p.p. A sostegno dell'assunto vengono indicati gli elementi illegittimamente acquisiti al processo. 1.5. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art.530 e 192 c.p.p.". Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che le dichiarazioni dei testi e gli atti acquisiti non integrano gli elementi minimi necessari per una corretta motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità. A sostegno dell'assunto viene illustrato il compendio probatorio al fine di evidenziarne le contraddittorietà e l'incapacità di assurgere alla dignità di prova. 1.6. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt.157 e ss. c.p. Con il sesto motivo si sostiene che i reati si erano prescritti già prima della pronuncia della sentenza di primo grado in quanto alla data del 25 giugno 2007 l'imputato non aveva commesso alcun reato. 1.7. "Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt.74 e ss. c.p.p e 348 c.p.p.". Con il settimo motivo di ricorso si denuncia l'erroneità dell'ammissione della costituzione di parte civile perché l'unica persona offesa del reato di cui all'art. 348, cod.pen. è lo Stato, unico legittimato a costituirsi; 1.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si denuncia l'erronea quantificazione del danno così come determinato nella provvisionale. 2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Venivano, quindi, lette: 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 2.2. la nota dell'Avvocatessa [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse, della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto tutti temi già affrontati e risolti con la sentenza della Corte di cassazione che, a tal proposito ha rilevato che «La fattispecie disciplinata dall'art. 348 cod. pen. integra un reato istantaneo che si consuma con il compimento anche di un solo atto 'tipico' della professione, essendo questo sufficiente a ledere l'interesse protetto e, quindi, a realizzare l'evento del reato (ex plurimis: Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 2012), Cani, Rv. 251819; Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, Tosto, Rv. 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 253272). Nondimeno, quando (come nel caso di specie) plurimi siano gli atti abusivi della professione posti in essere dall'agente, la condotta criminosa assume le connotazioni del reato eventualmente abituale, di guisa che i singoli segmenti della condotta (più atti abusivi) si unificano in un unico reato, la cui consumazione va individuata nell'ultimo episodio (atto) compiuto, cui segua la cessazione del comportamento antigiuridico complessivamente considerato (cfr.: Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153; Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, Bordi, Rv. 266746). Alla luce di ciò, Nel caso in esame, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Invero, quando nella contestazione siano ....)",S2 v•—)._ s,.._, presenti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra gli episodi contestati e ritenuti ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato che viene a trovarsi posto, in tal modo, a sorpresa di fronte ad un fatto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (ex multis: Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014 (dep. 2015), Isolan, Rv. 261925)». Tale evenienza non si è verificata nella fattispecie, con conseguente manifesta infondatezza dei motivi in esame 2. La denuncia di nullità in relazione alla mancata notificazione del verbale senza l'originaria impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, atteso che dal suo accoglimento non potrebbe derivarne alcun effetto favorevole all'imputato in presenza di una declaratoria di prescrizione. A ciò si aggiunga, comunque, la manifesta infondatezza della censura, dovendosi ribadire che la notifica del verbale è sufficiente a garantire il diritto di difesa, a fronte di un'imputazione originaria già a conoscenza dell'imputato, così risultando correttamente applicato l'art. 520, comma 1, cod.proc.pen. 3. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. Le censure mosse dalla difesa, invero, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, che ha puntualmente disatteso le questioni di merito e ha ritenuto la sussistenza del fatto e la sua riferibilità all'imputato in forza di convergenti prove dichiarative e documentali, sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo a tutte le questioni esaminate. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 4. Anche il tema relativo all'ammissibilità della costituzione di parte civile deve ritenersi superato in conseguenza della sentenza della Corte di cassazione che ha annullato la precedente sentenza della Corte di appello proprio in forza del ricorso della parte civile, con la conseguenza che la questione relativa alla sua costituzione deve considerarsi definitivamente risolta nel senso della sua ammissibilità. Va comunque rilevato come risultino correttamente argomentate e risolte le censure in punto di legittimazione alla costituzione di parte civile della [OSCURATO:SOCIETA], pur in relazione a reato in cui persona offesa è solo lo Stato, dato il corretto riconoscimento alla stessa della veste di persona danneggiata che, come tale, legittima la costituzione e le intervenute statuizioni civili. Quanto poi alle censure in punto di errato riconoscimento del danno, va considerato che è stata confermata la condanna generica e che "non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (cfr. ex multis da ultimo Cass. Pen. Sez. 2, 17/1072019, Tucci). 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione sostenute nel grado dalla costituita parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre access
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