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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 04018/2025

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NANZA sul ricorso iscritto al n.37322/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 677/2019 depositata il 24/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La C orte d’appello di Torino con sentenza del

24.9. 20 19 ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito con cui l’Inps aveva chiesto contributi per la gestione commercianti in relazione al reddito d’impresa in Srl di cui il contribuente era socio e amministratore delegato e di Srl dalla prima a sua volta partecipata.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, che lamenta violazione di varie disposizioni di legge per l’esclusione dell’obbligo contributivo. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Questa Corte (cfr Cass.n. 22901 del 19/08/2024) ha già precisato che, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).

Nel medesimo senso, laSentenza n. 21540 del 20/08/2019.

Ne segue il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese essendo rimasto intimato il contribuente.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso iscritto al n.37322/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 677/2019 depositata il 24/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La C orte d’appello di Torino con sentenza del 24.9. 20 19 ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito con cui l’Inps aveva chiesto contributi per la gestione commercianti in relazione al reddito d’impresa in Srl di cui il contribuente era socio e amministratore delegato e di Srl dalla prima a sua volta partecipata. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, che lamenta violazione di varie disposizioni di legge per l’esclusione dell’obbligo contributivo. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Questa Corte (cfr Cass.n. 22901 del 19/08/2024) ha già precisato che, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). Nel medesimo senso, laSentenza n. 21540 del 20/08/2019. Ne segue il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese essendo rimasto intimato il contribuente. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 04018/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris