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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43422/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 20 gennaio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 110, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e comma 3 e 223, commi 1 e 2, R.D. n. 267/1942 (fatto commesso in Roma in data 23 aprile 2018), assolvendolo dal reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla lettera a), perché il fatto non costituisce reato, e rideterminando la pena; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, è generico, in quanto è affidato a mere argomentazioni esplorative, ossia deducenti esclusivamente la presunta apoditticità delle affermazioni del decidente senza alcuna specifica allegazione di elementi di prova, congruamente documentati secondo quanto imposto dall'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, capaci, per la loro inopinabilità, di mettere decisamente in crisi l'impianto argomentativo sotteso alla dichiarazione di responsabilità, come desumibile dalle motivazione delle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi; - che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «La definizione di reati 'della stessa indole', stabilita dalia norma esplicativa dell'ad 101 cod. pen. agli effetti della legge penale e presa in considerazione ai fini dell'aggravante della recidiva a sensi dell'ad 99, comma 2, n 1 del cod. pen., prescinde dalla circostanza estrinseca e generica della identità della norma incriminatrice o della identità di titoli o di capi contenenti le norme incriminatrici, bensì fa riferimento, richiedendo una indagine intrinseca sostanziale e specifica, al criterio oggettivo del bene giuridico violato o a quello soggettivo del movente delittuoso, criteri che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati.

Lo stabilire se i reati siano della stessa indole e perciò rimesso alla valutazione discretiva del giudice» (Sez. 1, Sentenza n. 331 del 28/02/1966, Rv. 101737), di modo che la Corte territoriale, nel ritenere l'aggravante contestata della recidiva specifica in considerazione della condanna subita dal ricorrente per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, si è fedelmente attenuta al riportato principio; che l'ulteriore censura, con la quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 20 gennaio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 110, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e comma 3 e 223, commi 1 e 2, R.D. n. 267/1942 (fatto commesso in Roma in data 23 aprile 2018), assolvendolo dal reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla lettera a), perché il fatto non costituisce reato, e rideterminando la pena; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, è generico, in quanto è affidato a mere argomentazioni esplorative, ossia deducenti esclusivamente la presunta apoditticità delle affermazioni del decidente senza alcuna specifica allegazione di elementi di prova, congruamente documentati secondo quanto imposto dall'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, capaci, per la loro inopinabilità, di mettere decisamente in crisi l'impianto argomentativo sotteso alla dichiarazione di responsabilità, come desumibile dalle motivazione delle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi; - che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «La definizione di reati 'della stessa indole', stabilita dalia norma esplicativa dell'ad 101 cod. pen. agli effetti della legge penale e presa in considerazione ai fini dell'aggravante della recidiva a sensi dell'ad 99, comma 2, n 1 del cod. pen., prescinde dalla circostanza estrinseca e generica della identità della norma incriminatrice o della identità di titoli o di capi contenenti le norme incriminatrici, bensì fa riferimento, richiedendo una indagine intrinseca sostanziale e specifica, al criterio oggettivo del bene giuridico violato o a quello soggettivo del movente delittuoso, criteri che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati. Lo stabilire se i reati siano della stessa indole e perciò rimesso alla valutazione discretiva del giudice» (Sez. 1, Sentenza n. 331 del 28/02/1966, Rv. 101737), di modo che la Corte territoriale, nel ritenere l'aggravante contestata della recidiva specifica in considerazione della condanna subita dal ricorrente per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, si è fedelmente attenuta al riportato principio; che l'ulteriore censura, con la quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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