CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35445/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 Febbraio 1995 avverso la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 13 gennaio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in quanto abnorme. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento da parte di questa Corte di Cassazione limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, ha disposto la confisca ai sensi dell'art. 240 comma 2 codice penale della somma di denaro pari ad euro 11.830, oggetto di sequestro a seguito di perquisizione nei confronti dell'odierno ricorrente, in quanto ritenuta prezzo del reato di detenzione di sostanza stupefacente, in relazione al quale l'imputato ha patteggiato la pena. Nel provvedimento impugnato il GIP ha esposto che l'imputato deve considerarsi un corriere che trasportava ovuli di eroina nell'interesse di terzi e la somma rinvenuta è certamente il prezzo del reato, sicché ne va disposta la confisca. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 codice penale poiché l'importo della somma sequestrata è di gran lunga superiore all'eventuale compenso per il trasporto di soli 145 gr. di sostanza stupefacente del tipo eroina, che non avrebbero mai potuto restituire, in termini di guadagno, la detta somma. E' evidente pertanto che il denaro non è collegato a quel determinato trasporto e la confisca non è legittima. Inoltre la somma di denaro può rappresentare unicamente il prodotto o il profitto del reato e non anche il prezzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il gip ha disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato ritenendola prezzo del reato di detenzione illecita e trasporto di sostanze stupefacente del tipo eroina, avendo accertato che l'imputato agiva come trasportatore di ovuli contenenti sostanze stupefacente del tipo eroina. La difesa non ha in alcun modo giustificato il possesso di tale somma né ha proposto alcuna ricostruzione alternativa che risulti idonea ad inficiare tale prospettazione accusatoria, basata su una valutazione non manifestamente illogica delle emergenze probatorie. Anche le doglianze espresse in ordine al valore economico della sostanza stupefacente sequestrata, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe di gran lunga inferiore alla somma ritenuta dal GIP compenso ricevuto dall'imputato per il suo trasporto, non risultano fondate su emergenze processuali e su elementi obiettivi, ma su dati generici che tendono a scivolare nell'ambito congetturale; ed infatti il ricorrente non ha neppure allegato il valore di mercato corrente della sostanza stupefacente trasportata, che dovrebbe smentire l'iter motivazionale esposto nel provvedimento impugnato, limitandosi a formulare valutazioni apodittiche e immotivate. In conclusione il ricorso oltre che manifestamente infondato é generico. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 3 giugno 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 17i [OSCURATO:PERSONA] I