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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08402/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12573/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Duilio n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatopresso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Avverso la sentenza n. 1 4485 /20 20 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 21 ottobre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 febbraio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12573/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio a cquisito, adducendo l’omessa notifica della cartella e l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione.

2. Il giudizio - svolto in contraddittorio con l’ente creditore, [OSCURATO:PERSONA], e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] -è stato definito, in ambedue i gradi di merito, con il rigetto della opposizione.

Per quanto ancora d’interesse, la decisione in epigrafe, resa in appello, qualificata la domanda come opposizione recuperatoria, ha ritenuto tardivamente intrapresa l’azione, in quanto spiegata oltre il termine perentorio ex art. 7 del d.lgs.1° settembre 2011, n. 150.

3. Ricorre per cassazioneLuca Ponzi, affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese in grado di legittimità Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA].

4. Parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.615 cod. proc. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorrente censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto assoggettata al termine di trenta giorni la proposizione dell’azione volta a far dichiarare la estinzione del credito per decorso della prescrizione.

2. Preliminare rispetto al vaglio di fondatezza della censura risulta la verifica dell’ammissibilità della opposizione illo tempore proposta, trattandosi di impugnativa di cartelladi pagamento della cui esistenza il ricorrente assume aver avuto conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. r.g. n. 12573/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Devesi in particolare esaminare l’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215), il quale ha introdotto, all’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis, rubricato «non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia.

Con la sentenza del 6 settembre 2022, n. 26283, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021 , inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021 , col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».

I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: r.g. n. 12573/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -l’art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; -l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.

Circa quest’ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». 2.2.Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha offerto prova di un interesse di tal fatta.

Nella memoria illustrativa tempestivamente depositata, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di vantare, in forza di sei sentenze indicate e prodotte,«nei riguardi di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] e di R o ma Capitale un credito superiore ad euro 5.000», circostanza che, a suo dire, «consente l’azione diretta avverso la cartella di pagamento tramite estratto di ruolo» a mente dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. r.g. n. 12573/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non ha pregio giuridico.

Il richiamato art. 48-bis così recita: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo».

Ai fini del blocco dei pagamenti ad opera della P.A. debitrice e della conseguente segnalazione per le azioni di riscossione (situazione di pregiudizio cui il citato art. 12, comma 4-bis, correla l’insorgenza dell’interesse ad agire), la norma postula che il soggetto creditore sia inadempiente nel pagamento di una o più cartelle dell’importo (complessivo) almeno pari a cinquemila euro:ma nella specie, parte ricorrente non ha specificato l’importo della pretesafatta valere con la cartella opposta, comunque verosimilmente inferiore (in virtù del valore della controversia dichiarato ai fini del contributo unificato: euro 1.105,17) al limite di legge.

Senza necessità di accertamenti in fatto, ritenuta l’inoperatività della disposizione invocata, va affermata l’insussistenza di un interesse all’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo.

3. In virtù di quanto esposto, il ricorso va rigettato.

4. La evidente novità della questione e la sopravvenienza della normativa alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. r.g. n. 12573/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Atteso il rigettodel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q.M.

Rigettail ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12573/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Duilio n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatopresso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Avverso la sentenza n. 1 4485 /20 20 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 21 ottobre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 febbraio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12573/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio a cquisito, adducendo l’omessa notifica della cartella e l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione. 2. Il giudizio - svolto in contraddittorio con l’ente creditore, [OSCURATO:PERSONA], e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] -è stato definito, in ambedue i gradi di merito, con il rigetto della opposizione. Per quanto ancora d’interesse, la decisione in epigrafe, resa in appello, qualificata la domanda come opposizione recuperatoria, ha ritenuto tardivamente intrapresa l’azione, in quanto spiegata oltre il termine perentorio ex art. 7 del d.lgs.1° settembre 2011, n. 150. 3. Ricorre per cassazioneLuca Ponzi, affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese in grado di legittimità Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.615 cod. proc. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorrente censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto assoggettata al termine di trenta giorni la proposizione dell’azione volta a far dichiarare la estinzione del credito per decorso della prescrizione. 2. Preliminare rispetto al vaglio di fondatezza della censura risulta la verifica dell’ammissibilità della opposizione illo tempore proposta, trattandosi di impugnativa di cartelladi pagamento della cui esistenza il ricorrente assume aver avuto conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. r.g. n. 12573/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Devesi in particolare esaminare l’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215), il quale ha introdotto, all’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis, rubricato «non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia. Con la sentenza del 6 settembre 2022, n. 26283, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021 , inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021 , col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: r.g. n. 12573/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -l’art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; -l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire. Circa quest’ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». 2.2.Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha offerto prova di un interesse di tal fatta. Nella memoria illustrativa tempestivamente depositata, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di vantare, in forza di sei sentenze indicate e prodotte,«nei riguardi di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] e di R o ma Capitale un credito superiore ad euro 5.000», circostanza che, a suo dire, «consente l’azione diretta avverso la cartella di pagamento tramite estratto di ruolo» a mente dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. r.g. n. 12573/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non ha pregio giuridico. Il richiamato art. 48-bis così recita: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo». Ai fini del blocco dei pagamenti ad opera della P.A. debitrice e della conseguente segnalazione per le azioni di riscossione (situazione di pregiudizio cui il citato art. 12, comma 4-bis, correla l’insorgenza dell’interesse ad agire), la norma postula che il soggetto creditore sia inadempiente nel pagamento di una o più cartelle dell’importo (complessivo) almeno pari a cinquemila euro:ma nella specie, parte ricorrente non ha specificato l’importo della pretesafatta valere con la cartella opposta, comunque verosimilmente inferiore (in virtù del valore della controversia dichiarato ai fini del contributo unificato: euro 1.105,17) al limite di legge. Senza necessità di accertamenti in fatto, ritenuta l’inoperatività della disposizione invocata, va affermata l’insussistenza di un interesse all’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo. 3. In virtù di quanto esposto, il ricorso va rigettato. 4. La evidente novità della questione e la sopravvenienza della normativa alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. r.g. n. 12573/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Atteso il rigettodel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Rigettail ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
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