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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10046/2026

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nte-controComune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaLombardia n. 1433/2025 depositata in data 9/6/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da parte diVilla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento con cui il Comune diCologno Monzese gli richiedeva il pagamento dell’IMU 2017, oltre sanzioni,interessi e spese , relativamente all’immobile di categoria A/2 e due dicategoria C/6 sito nell’ambito territoriale dell’ente.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava ilNumero registro generale 13922/2025Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 10046/2026Data pubblicazione 18/04/2026ricorso.3.

Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente innanzialla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia cherespingeva il gravame, negando il diritto all’esenzione per l’abitazioneprincipale per difetto della residenza anagrafica del contribuentenell’immobile in questione con riferimento all’annualità in contestazione.4.

Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadi 2° grado, affidandosi ad un unico motivo.5.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha depositatocontroricorso.6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per manifesta infondatezzadella censura veniva tempestivamente opposta dalla ricorrente con ritualeistanza ex art.380 bis c.p.c..7.

Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360 n. 3 cpc., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13comma 2 del D.L. 201/2011, assumendo l’erroneità della sentenzaimpugnata per aver negato il diritto all’esenzione per difetto del requisitodella residenza anagrafica del contribuente nell’immobile in questione,nonostante questi vi dimori con gli altri componenti del proprio nucleofamiliare, ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], secondo il ricorrente sarebbe violato ildiritto del nucleo familiare del ricorrente di ottenere l’agevolazione fiscaleconsistente nell’esenzione IMU riconosciuta dall’art. 13, 2° comma, delD.L. 201/2011, tenuto anche conto della giurisprudenza di legittimitàformatasi in tema di ICI.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo il ricorrente, la negazione dell’esenzione IMU perl’abitazione principale in ragione del difetto della residenza anagrafica delNumero registro generale 13922/2025Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 10046/2026Data pubblicazione 18/04/2026proprietario dell’immobile per il quale si invoca beneficio, violerebbe ildiritto del nucleo familiare del ricorrente di ottenere tale agevolazionefiscale, nonostante gli altri componenti della propria famiglia vi risiedano.1.3.

Tale tesi si scontra, però, con il diritto positivo che riconosce, comeanche recentemente ribadito da questa Corte (vedi Cass.5445/25), ildiritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale, concorrendo gli altripresupposti di legge, in via esclusiva alla persona fisica titolare del dirittodi proprietà di altro diritto reale sull’immobile per il quale si chiede ilbeneficio, non al nucleo familiare di per sé.1.4.

In particolare, la Corte con tale sentenza ha affermato, tra l’altro,che in materia di IMU, alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9,comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (a cui fa rinvio l'art. 13,comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che individua i soggetti passividell'imposta, e gli artt. 8, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, edell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che esentano daimposta l'abitazione principale (in presenza di determinati requisiti,soggettivi ed oggettivi), si desume che l'esenzione in parola spetta in viaesclusiva alle persone fisiche che siano titolari del diritto di proprietà o didiritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e cheabbiano ivi fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica.1.5.

Sicchè la verifica dei requisiti di residenza anagrafica e di dimoraabituale per il godimento di tale beneficio va effettuata in capo al titolaredel diritto di proprietà di altro diritto reale sull’immobile per il quale siinvoca il beneficio.1.6.

Fermo un tanto, come costantemente ribadito da questa Corte (frale tante vedi Cass.10973/2025, Cass.5445/25) il diritto del contribuenteall'esenzione IMU per l'abitazione principale impone, in ogni caso, ilconcorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abitualeNumero registro generale 13922/2025Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 10046/2026Data pubblicazione 18/04/2026nell'immobile per il quale essa è stata invocata, anche dopo l’interventodella sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che hadichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha escluso che la nozione diabitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenzaanagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta alpossessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiedeanagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica indiverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).1.7.

Del resto, in materia di esenzione per abitazione principale IMU, nonvi è il richiamo all’art.8 comma 2 del D.lgs. 504/92, applicabileesclusivamente all’ICI che, nell’individuazione dell’abitazione principale,consente di prescindere dal requisito della residenza anagrafica qualora ilcontribuente offra la prova contraria rispetto alla presunzione juris tantumdi coincidenza con le risultanze anagrafiche.1.8.

Orbene, la sentenza impugnata ha accertato con apprezzamento dimerito non sindacabile in sede di legittimità che, con riferimentoall’annualità in contestazione, difetti il requisito della residenza anagraficadel contribuente nell’immobile per il quale questi invoca il beneficio, comedel resto mai contestato dallo stesso.1.9.

Ne consegue che la CTR, negando il beneficio per difetto delrequisito della residenza anagrafica del contribuente, ha fatto buongoverno dell’art.13 comma 2 cit., come interpretato costantemente daquesta Corte (vedi fra le più recenti le già citate Cass.10973/2025,Cass.5445/25), che impone il concorso imprescindibile di residenzaanagrafica e della dimora abituale del contribuente, titolare del diritto diproprietà o del diritto reale di godimento dell'immobile per il quale èinvocata l’esenzione in questione.Numero registro generale 13922/2025Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 10046/2026Data pubblicazione 18/04/20262.

Il ricorso va, quindi, rigettato.3.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.4.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c..4.1.

L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).

Pertanto,ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3 , ilricorrente vada condannato al pagamento della somma equitativamentedeterminata di Euro 750,00 nonché al pagamento di Euro 500,00 infavore della cassa delle ammende, in ossequio al disposto del 4° commadell’art.96 c.p.c. che non prevede alcuna discrezionalità del giudice inordine all’an della condanna.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Numero registro generale 13922/2025Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 10046/2026Data pubblicazione 18/04/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro1.486,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso perspese generali e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, di Euro 750,00 ex art.96 3°comma c.p.c.; condanna, infine, il ricorrente al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di Euro 500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/2/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controComune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaLombardia n. 1433/2025 depositata in data 9/6/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da parte diVilla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento con cui il Comune diCologno Monzese gli richiedeva il pagamento dell’IMU 2017, oltre sanzioni,interessi e spese , relativamente all’immobile di categoria A/2 e due dicategoria C/6 sito nell’ambito territoriale dell’ente.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava ilNumero registro generale 13922/2025Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 10046/2026Data pubblicazione 18/04/2026ricorso.3. Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente innanzialla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia cherespingeva il gravame, negando il diritto all’esenzione per l’abitazioneprincipale per difetto della residenza anagrafica del contribuentenell’immobile in questione con riferimento all’annualità in contestazione.4. Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadi 2° grado, affidandosi ad un unico motivo.5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha depositatocontroricorso.6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per manifesta infondatezzadella censura veniva tempestivamente opposta dalla ricorrente con ritualeistanza ex art.380 bis c.p.c..7. Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360 n. 3 cpc., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13comma 2 del D.L. 201/2011, assumendo l’erroneità della sentenzaimpugnata per aver negato il diritto all’esenzione per difetto del requisitodella residenza anagrafica del contribuente nell’immobile in questione,nonostante questi vi dimori con gli altri componenti del proprio nucleofamiliare, ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], secondo il ricorrente sarebbe violato ildiritto del nucleo familiare del ricorrente di ottenere l’agevolazione fiscaleconsistente nell’esenzione IMU riconosciuta dall’art. 13, 2° comma, delD.L. 201/2011, tenuto anche conto della giurisprudenza di legittimitàformatasi in tema di ICI.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo il ricorrente, la negazione dell’esenzione IMU perl’abitazione principale in ragione del difetto della residenza anagrafica delNumero registro generale 13922/2025Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 10046/2026Data pubblicazione 18/04/2026proprietario dell’immobile per il quale si invoca beneficio, violerebbe ildiritto del nucleo familiare del ricorrente di ottenere tale agevolazionefiscale, nonostante gli altri componenti della propria famiglia vi risiedano.1.3. Tale tesi si scontra, però, con il diritto positivo che riconosce, comeanche recentemente ribadito da questa Corte (vedi Cass.5445/25), ildiritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale, concorrendo gli altripresupposti di legge, in via esclusiva alla persona fisica titolare del dirittodi proprietà di altro diritto reale sull’immobile per il quale si chiede ilbeneficio, non al nucleo familiare di per sé.1.4. In particolare, la Corte con tale sentenza ha affermato, tra l’altro,che in materia di IMU, alla luce del coordinamento sistematico tra l'art. 9,comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (a cui fa rinvio l'art. 13,comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che individua i soggetti passividell'imposta, e gli artt. 8, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, edell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che esentano daimposta l'abitazione principale (in presenza di determinati requisiti,soggettivi ed oggettivi), si desume che l'esenzione in parola spetta in viaesclusiva alle persone fisiche che siano titolari del diritto di proprietà o didiritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e cheabbiano ivi fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica.1.5. Sicchè la verifica dei requisiti di residenza anagrafica e di dimoraabituale per il godimento di tale beneficio va effettuata in capo al titolaredel diritto di proprietà di altro diritto reale sull’immobile per il quale siinvoca il beneficio.1.6. Fermo un tanto, come costantemente ribadito da questa Corte (frale tante vedi Cass.10973/2025, Cass.5445/25) il diritto del contribuenteall'esenzione IMU per l'abitazione principale impone, in ogni caso, ilconcorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abitualeNumero registro generale 13922/2025Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 10046/2026Data pubblicazione 18/04/2026nell'immobile per il quale essa è stata invocata, anche dopo l’interventodella sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che hadichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha escluso che la nozione diabitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenzaanagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta alpossessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiedeanagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica indiverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).1.7. Del resto, in materia di esenzione per abitazione principale IMU, nonvi è il richiamo all’art.8 comma 2 del D.lgs. 504/92, applicabileesclusivamente all’ICI che, nell’individuazione dell’abitazione principale,consente di prescindere dal requisito della residenza anagrafica qualora ilcontribuente offra la prova contraria rispetto alla presunzione juris tantumdi coincidenza con le risultanze anagrafiche.1.8. Orbene, la sentenza impugnata ha accertato con apprezzamento dimerito non sindacabile in sede di legittimità che, con riferimentoall’annualità in contestazione, difetti il requisito della residenza anagraficadel contribuente nell’immobile per il quale questi invoca il beneficio, comedel resto mai contestato dallo stesso.1.9. Ne consegue che la CTR, negando il beneficio per difetto delrequisito della residenza anagrafica del contribuente, ha fatto buongoverno dell’art.13 comma 2 cit., come interpretato costantemente daquesta Corte (vedi fra le più recenti le già citate Cass.10973/2025,Cass.5445/25), che impone il concorso imprescindibile di residenzaanagrafica e della dimora abituale del contribuente, titolare del diritto diproprietà o del diritto reale di godimento dell'immobile per il quale èinvocata l’esenzione in questione.Numero registro generale 13922/2025Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 10046/2026Data pubblicazione 18/04/20262. Il ricorso va, quindi, rigettato.3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.4. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c..4.1. L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto,ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3 , ilricorrente vada condannato al pagamento della somma equitativamentedeterminata di Euro 750,00 nonché al pagamento di Euro 500,00 infavore della cassa delle ammende, in ossequio al disposto del 4° commadell’art.96 c.p.c. che non prevede alcuna discrezionalità del giudice inordine all’an della condanna.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Numero registro generale 13922/2025Numero sezionale 1785/2026Numero di raccolta generale 10046/2026Data pubblicazione 18/04/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro1.486,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso perspese generali e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, di Euro 750,00 ex art.96 3°comma c.p.c.; condanna, infine, il ricorrente al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di Euro 500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/2/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10046/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris