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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21555/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 100/2022 depositata il 07/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente giudizio trae origine, secondo quanto emerge dagli atti, daun’istanza di rimborso dell’IVA a credito presentata da una società consortileNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026(ENER.CON Consorzio a r.l. in liquidazione, hinc: Ener.con) e dallasuccessiva impugnazione del rifiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (hinc:AMG), unica società consorziata divenuta titolare del credito di cui era statochiesto il rimborso, in seguito alla liquidazione della società consortile.In particolare, dagli atti risulta che Ener.con in data 25/02/2015 presentòla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2014, mediantetrasmissione telematica del modello “IVA 2015”, indicando nel “Quadro VF”un ammontare di acquisti pari a Euro 11.960,00 e la relativa IVA detraibiledi Euro 2.631,00.

Nel “Quadro VL” (dove veniva indicata la liquidazionedell'imposta annuale), il consorzio evidenziava al rigo “VL1” l'assenza di “Ivaa debito” (in ragione dell'assenza di operazioni attive poste in essere nel2014) e al rigo “VL26” una “eccedenza” relativa all'anno precedente di Euro13.353,00, al netto delle compensazioni già effettuate.

In definitiva, al rigo“VL39”, “Ener.con” determinava in € 15.984,00 (€ 13.353,00 + € 2.631,00= € 15.984,00) il credito d'imposta a titolo di IVA liquidato per l'anno 2014e, al rigo “VX4” del “Quadro VX”, esprimeva la scelta di richiederne ilrimborso.A tal fine il consorzio segnalava con un apposito codice (“1”) la sussistenzadel presupposto che legittimava il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 2,d.P.R. n. 633 del 1972, consistente nella “cessazione di attività”.1.1.

Le ragioni del diniego dell’amministrazione finanziaria erano che «ilcredito Iva è maturato nel corso degli anni in cui la società ha operato” eche però ha “constatato che, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2014, ilconsorzio non ha posto in essere alcuna operazione attiva ma ha effettuatoesclusivamente operazioni passive e compensazioni del credito Iva».Secondo l'Ufficio tale circostanza faceva, quindi, presumere che il consorzionon avesse operato alcun ribaltamento dei costi sostenuti, venendosi così agenerare il credito IVA oggetto di rimborso.

Ciò trovava conferma nel fattoche dall'esame dei bilanci relativi agli anni 2005-2006-2007 non emergevaalcun ribaltamento dei costi sostenuti dal consorzio.

L'Agenzia delle EntrateNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026proseguiva rilevando che se il consorzio avesse ribaltato ai consociati tutti icosti sostenuti, avrebbe dovuto realizzare il pareggio tra questi ultimi e icosti ribaltati ai consociati.

Di conseguenza, la posizione creditoria a fini IVAnon avrebbe avuto ragione di sussistere, considerato che il ribaltamento deicosti deve avvenire alla stessa aliquota applicata al momento dell'acquistodei beni/servizi relativi.2.

AMG ha impugnato il diniego davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Palermo, che ha accolto il ricorso con sentenza riformata dallaCommissione tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenzan. 100/2022 depositata in data 07/01/2022.2.1.

La CTR ha, in sintesi, ritenuto che, a fronte della ripetuta affermazionedell’obbligo di ribaltamento dei costi non si rinvengono precedentigiurisprudenziali specifici riguardanti le conseguenze della violazione di taleobbligo ai fini del rimborso del credito IVA richiesto dalla società consortileche non abbia proceduto al ribaltamento, ma è innegabile che l’affermatoobbligo di ribaltamento dei costi e la diretta riferibilità alle consorziate ditutte operazioni economiche fiscalmente rilevanti poste in essere dallasocietà consortile nell’interesse dei consorziati risulta incompatibile con ildiritto della società consortile di far valere in proprio nei confrontidell’Amministrazione finanziaria un credito per l’IVA versata a terzi perprestazioni ricevute nell’esclusivo interesse dei consorziati.3.

Contro la sentenza della CTR è stato proposto ricorso in cassazione daAMG, che si è affidata a due motivi.4.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato l’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).1.1.

La ricorrente – richiamati i contenuti dell’atto impugnato edell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria – espone di averNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026affermato nelle proprie controdeduzioni davanti al giudice di seconde cureche «nella fattispecie in esame lo stesso Ufficio ha rilevato in seno alprovvedimento indicato in oggetto che il credito di cui “Ener.con” ha chiestoil rimborso è maturato negli anni successivi al 2005 e quindi dopo che ilconsorzio era stato posto in liquidazione - precisamente in data 6.10.2004- ed aveva così interrotto l'ordinario esercizio dell'attività d'impresa per laquale era stato costituito in data 14.4.2000», aggiungendo che «neisuddetti periodi durante i quali si è formato il credito d'imposta di cui sitratta, in pendenza del processo di liquidazione, l'unico soggetto consorziatodi “Ener.con” (dopo il recesso della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, avvenuto nel corso del 2004) era la “AMG Energias.p.a.”, odierna resistente.»Si tratta, ad avviso di parte ricorrente, di fatti decisivi (già introdotti nelgiudizio di primo grado), posto che, da un lato, il ribaltamento dei costiriguarda la gestione ordinaria e non quella compiuta nella fase diliquidazione e, dall’altro lato, l’unica impresa sulla quale potevano essereribaltati i costi era proprio AMG.1.2.

Passando all’esame del motivo di ricorso occorre evidenziare che èpacifico – v. anche pag. 2 del controricorso – che il credito IVA oggetto dellarichiesta di rimborso sia sorto nel 2005 e sia rimasto invariato fino alla datadi cessazione dell’attività consortile (nel periodo 2006-2014), durante laquale non risultano effettuate operazioni attive da parte del consorzio, masolo operazioni passive e compensazioni con il credito IVA.

L’Ufficio ha, poi,rilevato che negli anni 2005, 2006 e 2007 sono state realizzate operazionipassive di importo cospicuo a fronte della mancanza di operazioni attive.1.3.

Ciò premesso il motivo di ricorso è infondato, dal momento che ilfatto evocato dalla ricorrente (cioè che il consorzio fosse in liquidazione)non è decisivo: è, infatti, pacifico che il consorzio non svolgesse attivitàpropria, ma solo in favore delle consorziate.

In altre parole, non venendo inrilievo un’attività d’impresa autonomamente svolta dal consorzio laNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026circostanza della sua messa in liquidazione nel periodo 2006-2014 non èdecisiva.

Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte è nettal’affermazione secondo cui se il consorzio acquisisce ed esegue unacommessa autonomamente, nell'ambito di una propria attività commercialee a scopo di lucro, non dovrà procedersi ad alcun ribaltamento dei costi ericavi tra i consorziati.

Diversamente, il ribaltamento deve essere fatto se ilconsorzio, pur avvalendosi di strutture proprie, abbia svolto servizicomplementari, correlati alla finalità mutualistica e dunque nel caso di spesedi gestione generale - da ripartirsi tra i singoli consorziati "pro quota" inrelazione alla partecipazione di ciascuno al consorzio e alle commesseeseguite dallo stesso consorziato o miste -; di costi di specifici servizi fornitidal consorzio al consorziato in relazione a commesse assunte daquest'ultimo o miste; di costi e ricavi inerenti commesse svolte dal singoloconsorziato, quale mandante, ed assunte tramite il consorzio, qualemandatario senza rappresentanza (Cass., 12/11/2020, n. 25518).2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione efalsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 3, 6, 19,30, 54 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).2.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva che la contestazione da partedell’Agenzia delle Entrate del credito d'imposta di cui “Ener.con” ha chiestoil rimborso non dipenderebbe dall'effettività (invero incontestata)dell'imposta subita a titolo di rivalsa in occasione degli acquisti di servizieffettuati dal medesimo consorzio nel corso degli anni precedenti alla sualiquidazione finale, bensì conseguirebbe alla circostanza che il consorzioabbia omesso di ribaltare i relativi costi sostenuti e di emettere fattura neiconfronti dei soci consorziati.

Difatti, se Ener.con avesse ribaltato tali costi,avrebbe altresì posto in essere cessioni imponibili di pari ammontare agliacquisti, sulle quali avrebbe dovuto applicare l'IVA con la medesima aliquotaemergente dagli stessi acquisti.

In altre parole, secondo l'Ufficio, taleribaltamento avrebbe fatto venire meno il credito d'imposta, atteso cheNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026l'IVA detraibile maturata in occasione degli acquisti sarebbe stataconsumata (per detrazione), in sede di liquidazione, in virtù dell'esigibilitàdell'IVA a debito conseguente all'emissione delle fatture nei confronti deiconsorziati (rectius della sola “[OSCURATO:SOCIETA].”, odierna ricorrente).2.2.

La CTR, tuttavia, si pone in aperto contrasto con le norme di cuiagli artt. 3, comma 3, ultimo periodo, e 13, comma 2, lett. b), del D.P.R. n.633/1972, nonché con le norme che disciplinano la detraibilità dell'IVAsubita a titolo di rivalsa e la rimborsabilità dell'eccedenza d'imposta e,infine, con la disciplina dell'attività impositiva dell'Agenzia delle Entrate inmateria di IVA.

Difatti, anche a voler ritenere che il consorzio “Ener.con”fosse obbligato a ribaltare i costi nei confronti della società consorziata AMG,non si avrebbe, comunque, alcuna violazione delle norme che disciplinanoil regime dell'IVA.Il subentro del consorzio, con lo “scopo di sostenere i costi in nomeproprio ma per conto dei suoi consorziati”, è riconducibile, infatti, alla figuragiuridica del «mandato senza rappresentanza», per il quale trovaapplicazione l’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, d.P.R. n. 633 del1972, che qualifica come prestazione di servizi l’operazione posta in esseredal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per contodel mandante.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, leprestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento delcorrispettivo.

Ne consegue che, fintantoché il consorzio non riceva dalleimprese consorziate il pagamento del corrispettivo per il ribaltamento deicosti, non è, comunque, obbligato ad emettere la fattura, atteso che, aisensi dell'art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972, non si è ancora verificatal'operazione imponibile.

Nella specie, tuttavia, è lo stesso Ufficio a rilevareche “Ener.con” ha omesso di ribaltare i costi sostenuti per l'acquisto diprestazioni di servizi che hanno generato il credito d'imposta a titolo di IVAcui si riferisce il provvedimento impugnato e, quindi, a sostenere che peressi non ha ricevuto alcun corrispettivo dalle imprese consorziate.

NonNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026sarebbe, pertanto, possibile in alcun modo contestare il credito d'impostavantato dal consorzio in ragione della presunta IVA a debito che sarebbealtrimenti emersa dal ribaltamento - precisamente dalla relativafatturazione - e che avrebbe consumato l'IVA detraibile subita a titolo dirivalsa in occasione del sostenimento degli stessi costi.

L'esigibilità dell'IVA,infatti, presuppone che sia maturato il tempo di effettuazionedell'operazione imponibile e tale requisito, ai sensi dell’art. 6, comma 3,d.P.R. n. 633 del 1972, non si è realizzato.2.3.

La ricorrente, in merito al richiamo alla giurisprudenza in materiadi ribaltamento dei costi sulle consorziate evocata nella sentenzaimpugnata, rileva che la maturazione di un'eccedenza d'imposta a titolo diIVA, conseguente alla rivalsa subita dal consorzio in occasione degli acquisti- e quindi con riguardo alla possibilità di fruire di detta eccedenza (mediantedetrazione, compensazione o rimborso) - non determina alcun «vantaggioeconomico» che possa inficiare l'orientamento giurisprudenziale sopracitato.

La fruizione del credito, infatti, anche mediante il rimborso, èsemplicemente funzionale a far sì che l'IVA, in virtù del principio dineutralità, non incida economicamente sul soggetto passivo.2.4.

Ne consegue che la considerazione dell’amministrazione finanziaria– recepita nella sentenza impugnata – avrebbe potuto, al più, giustificare larettifica delle distinte dichiarazioni annuali IVA presentate da “Ener.con” peri periodi d'imposta durante i quali fosse emerso l'asserito illecito consistentenel mancato ribaltamento dei costi e, quindi, dell'omessa fatturazione edichiarazione di prestazioni di servizi imponibili in favore della societàconsorziata e della relativa IVA esigibile.

A tal proposito la ricorrenteevidenzia che la CTR ha motivato la conferma del rigetto dell'istanza dirimborso in ragione dell'asserita omessa fatturazione (per ribaltamento deicosti) nei confronti delle imprese consorziate (e conseguente omessadichiarazione delle relative operazioni imponibili attive), senza, tuttavia,considerare che tale contestazione avrebbe richiesto la rettifica delleNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarazioni in seno alle quali “Ener.con” avrebbe dovuto, a suo dire,indicare le maggiori operazioni imponibili tali da neutralizzare l'IVAdetraibile subita a titolo di rivalsa in occasione del sostenimento dei costi.Disconoscere la detraibilità dell'IVA subita a titolo di rivalsa, in ragione diun'IVA esigibile che non emerge dalle dichiarazioni d'imposta presentatee/o da atti impositivi che abbiano operato una rettifica di tali dichiarazioni,costituisce una violazione delle norme che disciplinano l'esercizio del poteredi rettifica e, in particolare, delle norme che impongono l'esercizio del potereimpositivo, mediante l'emissione di un apposito avviso di accertamento (enon un mero provvedimento di diniego del rimborso) entro i termini posti apena di decadenza, da ritenere spirati nel caso di specie.3.

Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.4.

Occorre premettere che, nella specie, la contestazionedell’amministrazione finanziaria condivisa dalla CTR è che alle operazionipassive registrate dal consorzio non corrispondessero altrettante operazionisubentrata nel credito del consorzio a seguito della sua liquidazione).

Daquanto risulta in atti, tuttavia, emerge sia che il credito IVA sia sorto nel2005, sia che la mancata registrazione di operazioni attive da parte delconsorzio riguardasse il periodo 2006-2014.

Ciò ha fatto presumere che intale frangente non fosse stato compiuto il corretto ribaltamento dei costisulla consorziata e che tale ribaltamento avrebbe, a sua volta, annullato ilcredito IVA oggetto di rimborso.4.1.

Non può assumere, tuttavia, rilievo quanto affermato dallaricorrente a pag. 15 del ricorso in cassazione e cioè che: «Ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, “le prestazioni di servizi si consideranoeffettuate all'atto del pagamento del corrispettivo”.

Ne consegue che,fintantoché il consorzio non riceva dalle imprese consorziate il “pagamentodel corrispettivo” per il ribaltamento dei costi, essa non è comunqueNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026obbligata ad emettere la fattura, atteso che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.n. 633/1972, non si è ancora verificata l'operazione imponibile».4.2.

In primo luogo, l’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 prevedeche: «Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senzarappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapportitra il mandante e il mandatario.» Ciò significa che, in caso di acquisti diservizi la fattura è intestata al mandatario e questi provvede a emetterefattura, sempre con IVA, nei confronti del mandante.Si crea difatti la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identichefornite consecutivamente, in quanto si ritiene che l'operatore che partecipaalla prestazione di servizi, cioè il mandatario, abbia, in un primo tempo,ricevuto i servizi in questione da prestatori specializzati prima di fornire, inun secondo tempo, tali servizi all'operatore per conto del quale agisce (travarie, CGUE, 04/05/2017, causa C-274/15, Commissione/Lussemburgo, §86, e, nella giurisprudenza interna, sempre tra molte, Cass. 23/11/2018, n.30360).

Sicché, se la prestazione di servizi a cui un operatore partecipa èsoggetta all'IVA, anche il rapporto giuridico tra tale operatore e l'operatoreper conto del quale egli agisce deve essere soggetto all'iva (v., in tal senso,CGUE, causa C-274/15, cit., § 87).4.3.

In secondo luogo, la giurisprudenza unionale ha chiarito che, ai finidell'applicazione della disciplina IVA del mandato senza rappresentanza, lanorma unionale non contiene riferimento alcuno al carattere oneroso dellapartecipazione alla prestazione di servizi (CGUE, 19/12/2019, causa C-707/18, Amărăşti [OSCURATO:PERSONA] SRL, § 42; nella giurisprudenza interna,cfr.

Cass. 29/09/2020, n. 20591).

Anche da ultimo, questa Corte hacoerentemente stabilito che, in tema d'IVA, in caso di mandato senzarappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tramandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo apresupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrispondeal corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatarioNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato dellaprovvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcunadifferenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committentee quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quellacorrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi residal consorzio al terzo committente (Cass. 22/06/2025, n. 16654).4.4.

Quanto alla pretesa insussistenza di vantaggio economico, vaosservato che, come statuito dalle sezioni unite di questa Corte a propositodella necessità del ribaltamento totale o parziale di costi e ricavi ai finidell’iva (Cass., Sez.

U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], nn. 12190-12194), non è legittimaalcuna differenza tra importo fatturato dal mandatario al terzo e dalmandante al mandatario, e quindi, nella specie, dalla singola impresa alconsorzio e quello fatturato dal consorzio al terzo, salva la rilevanza fiscaledella provvigione, se pattuita e formalizzata.

Lo scolorare della causamutualistica, difatti, non rende incompatibile con lo svolgimento dell'attivitàconsortile la pattuizione di una provvigione, la cui sussistenza ed entitàdevono essere provate dalla consorziata (in termini, Cass. 03/03/2017, n.5399).4.5.

Rispetto a quanto appena evidenziato è, tuttavia, fondata edirimente l’eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente a pag. 17del ricorso in cassazione, che risulta prospettata anche davanti al giudice diprime cure (pag. 10-11) e in sede di controdeduzioni nell’ambito del giudiziod’appello concluso con la sentenza impugnata (pag. 11-12).

La ricorrenteconclude, infatti, a pag. 17 del ricorso in cassazione: «Solo la tempestivarettifica delle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA avrebbe legittimato laconsiderazione della presunta maggiore imposta esigibile conseguente allanecessità del ribaltamento e quindi l'insussistenza di un'eccedenzad'imposta riferibile al consorzio.»A tal proposito occorre evidenziare che, a fronte della richiesta dirimborso del credito maturato in capo al consorzio nel 2005, le eccezioniNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell’amministrazione finanziaria si incentrano sull’omesso ribaltamento deicosti nel periodo 2006-2014.

La tesi dell’amministrazione finanziaria, insostanza, è che, se il consorzio avesse correttamente ribaltato i costi sulleconsorziate, si sarebbe verificata una situazione di IVA a debito tale daannullare la posta creditoria oggetto di istanza di rimborso.4.6.

Sul punto occorre, tuttavia, dare continuità all’orientamento diquesta Corte, secondo il quale, in tema di rimborso IVA, qualora ilcontribuente abbia un debito maggiore di quello dichiarato el'amministrazione finanziaria non abbia esercitato, entro il termine stabilitodall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, il potere di accertamento del maggioreimponibile, quest'ultima non può recuperare la decadenza; nondimeno, ovela documentazione che il contribuente è tenuto a produrre in giudizio perottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli hanegato, non sia tale da dimostrarne l'esistenza, il credito deve esserglinegato, quale che sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cuiquesto venne esposto in dichiarazione (Cass., 19/05/2022, n. 16103).

Silegge, in particolare, nella pronuncia appena evocata: «Quanto, invece, allefatture da cui scaturisce il debito iva, oltre ai controlli di completezza e aquelli relativi ai conteggi, l'amministrazione finanziaria non può far altro,qualora si tratti di annualità in relazione alle quali sono scaduti i termini perl'accertamento: non può, cioè, assumere che, oltre a quelle fatturate, sonostate poste in essere anche altre operazioni, che eliderebbero o ridurrebberoil credito chiesto a rimborso.

In definitiva, se il contribuente aveva un debitoiva maggiore di quello dichiarato, e l'ufficio non ha esercitato nel terminestabilito dall'art. 57 del d.P.R. n. 633/72 il potere per l'accertamento delmaggiore imponibile, non può recuperare la decadenza.

Allo stesso tempo,però, se la documentazione, che il contribuente deve esibire in giudizio perottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli hanegato, non è tale da dimostrarne l'esistenza, o, a maggiore ragione, senessuna documentazione è esibita, il credito gli va negato, quale che sia ilNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo fu esposto indichiarazione.»4.7.

In coerenza con il precedente appena richiamato deve, quindi,ritenersi che, nell’ipotesi di richiesta di rimborso del credito IVA maturato incapo al consorzio, l’amministrazione finanziaria non può eccepire che ilmancato ribaltamento, da parte di quest’ultimo, dei costi in capo alle societàconsorziate abbia impedito il sorgere dell’IVA a debito che avrebbe,altrimenti, compensato la posta creditoria di cui sia chiesta la restituzione,qualora siano spirati i termini di decadenza ex art. 57 d.P.R. n. 633 del1972.Sul punto è, pertanto, necessario un nuovo accertamento da parte delgiudice di rinvio, alla luce dei criteri appena evidenziati, al fine di verificarese, in relazione ai singoli periodi di imposta nei quali è contestato il mancatoribaltamento dei costi da parte dell’amministrazione finanziaria, fosse (omeno) spirato il termine ex art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972.5.

In conclusione, il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini dicui in motivazione e deve essere accolto, mentre il primo motivo deveessere rigettato.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazionee rigetta il primo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo del motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026 e in sede diriconvocazione del 22/06/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 100/2022 depositata il 07/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio trae origine, secondo quanto emerge dagli atti, daun’istanza di rimborso dell’IVA a credito presentata da una società consortileNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026(ENER.CON Consorzio a r.l. in liquidazione, hinc: Ener.con) e dallasuccessiva impugnazione del rifiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (hinc:AMG), unica società consorziata divenuta titolare del credito di cui era statochiesto il rimborso, in seguito alla liquidazione della società consortile.In particolare, dagli atti risulta che Ener.con in data 25/02/2015 presentòla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2014, mediantetrasmissione telematica del modello “IVA 2015”, indicando nel “Quadro VF”un ammontare di acquisti pari a Euro 11.960,00 e la relativa IVA detraibiledi Euro 2.631,00. Nel “Quadro VL” (dove veniva indicata la liquidazionedell'imposta annuale), il consorzio evidenziava al rigo “VL1” l'assenza di “Ivaa debito” (in ragione dell'assenza di operazioni attive poste in essere nel2014) e al rigo “VL26” una “eccedenza” relativa all'anno precedente di Euro13.353,00, al netto delle compensazioni già effettuate. In definitiva, al rigo“VL39”, “Ener.con” determinava in € 15.984,00 (€ 13.353,00 + € 2.631,00= € 15.984,00) il credito d'imposta a titolo di IVA liquidato per l'anno 2014e, al rigo “VX4” del “Quadro VX”, esprimeva la scelta di richiederne ilrimborso.A tal fine il consorzio segnalava con un apposito codice (“1”) la sussistenzadel presupposto che legittimava il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 2,d.P.R. n. 633 del 1972, consistente nella “cessazione di attività”.1.1. Le ragioni del diniego dell’amministrazione finanziaria erano che «ilcredito Iva è maturato nel corso degli anni in cui la società ha operato” eche però ha “constatato che, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2014, ilconsorzio non ha posto in essere alcuna operazione attiva ma ha effettuatoesclusivamente operazioni passive e compensazioni del credito Iva».Secondo l'Ufficio tale circostanza faceva, quindi, presumere che il consorzionon avesse operato alcun ribaltamento dei costi sostenuti, venendosi così agenerare il credito IVA oggetto di rimborso. Ciò trovava conferma nel fattoche dall'esame dei bilanci relativi agli anni 2005-2006-2007 non emergevaalcun ribaltamento dei costi sostenuti dal consorzio. L'Agenzia delle EntrateNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026proseguiva rilevando che se il consorzio avesse ribaltato ai consociati tutti icosti sostenuti, avrebbe dovuto realizzare il pareggio tra questi ultimi e icosti ribaltati ai consociati. Di conseguenza, la posizione creditoria a fini IVAnon avrebbe avuto ragione di sussistere, considerato che il ribaltamento deicosti deve avvenire alla stessa aliquota applicata al momento dell'acquistodei beni/servizi relativi.2. AMG ha impugnato il diniego davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Palermo, che ha accolto il ricorso con sentenza riformata dallaCommissione tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenzan. 100/2022 depositata in data 07/01/2022.2.1. La CTR ha, in sintesi, ritenuto che, a fronte della ripetuta affermazionedell’obbligo di ribaltamento dei costi non si rinvengono precedentigiurisprudenziali specifici riguardanti le conseguenze della violazione di taleobbligo ai fini del rimborso del credito IVA richiesto dalla società consortileche non abbia proceduto al ribaltamento, ma è innegabile che l’affermatoobbligo di ribaltamento dei costi e la diretta riferibilità alle consorziate ditutte operazioni economiche fiscalmente rilevanti poste in essere dallasocietà consortile nell’interesse dei consorziati risulta incompatibile con ildiritto della società consortile di far valere in proprio nei confrontidell’Amministrazione finanziaria un credito per l’IVA versata a terzi perprestazioni ricevute nell’esclusivo interesse dei consorziati.3. Contro la sentenza della CTR è stato proposto ricorso in cassazione daAMG, che si è affidata a due motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato l’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).1.1. La ricorrente – richiamati i contenuti dell’atto impugnato edell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria – espone di averNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026affermato nelle proprie controdeduzioni davanti al giudice di seconde cureche «nella fattispecie in esame lo stesso Ufficio ha rilevato in seno alprovvedimento indicato in oggetto che il credito di cui “Ener.con” ha chiestoil rimborso è maturato negli anni successivi al 2005 e quindi dopo che ilconsorzio era stato posto in liquidazione - precisamente in data 6.10.2004- ed aveva così interrotto l'ordinario esercizio dell'attività d'impresa per laquale era stato costituito in data 14.4.2000», aggiungendo che «neisuddetti periodi durante i quali si è formato il credito d'imposta di cui sitratta, in pendenza del processo di liquidazione, l'unico soggetto consorziatodi “Ener.con” (dopo il recesso della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, avvenuto nel corso del 2004) era la “AMG Energias.p.a.”, odierna resistente.»Si tratta, ad avviso di parte ricorrente, di fatti decisivi (già introdotti nelgiudizio di primo grado), posto che, da un lato, il ribaltamento dei costiriguarda la gestione ordinaria e non quella compiuta nella fase diliquidazione e, dall’altro lato, l’unica impresa sulla quale potevano essereribaltati i costi era proprio AMG.1.2. Passando all’esame del motivo di ricorso occorre evidenziare che èpacifico – v. anche pag. 2 del controricorso – che il credito IVA oggetto dellarichiesta di rimborso sia sorto nel 2005 e sia rimasto invariato fino alla datadi cessazione dell’attività consortile (nel periodo 2006-2014), durante laquale non risultano effettuate operazioni attive da parte del consorzio, masolo operazioni passive e compensazioni con il credito IVA. L’Ufficio ha, poi,rilevato che negli anni 2005, 2006 e 2007 sono state realizzate operazionipassive di importo cospicuo a fronte della mancanza di operazioni attive.1.3. Ciò premesso il motivo di ricorso è infondato, dal momento che ilfatto evocato dalla ricorrente (cioè che il consorzio fosse in liquidazione)non è decisivo: è, infatti, pacifico che il consorzio non svolgesse attivitàpropria, ma solo in favore delle consorziate. In altre parole, non venendo inrilievo un’attività d’impresa autonomamente svolta dal consorzio laNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026circostanza della sua messa in liquidazione nel periodo 2006-2014 non èdecisiva. Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte è nettal’affermazione secondo cui se il consorzio acquisisce ed esegue unacommessa autonomamente, nell'ambito di una propria attività commercialee a scopo di lucro, non dovrà procedersi ad alcun ribaltamento dei costi ericavi tra i consorziati. Diversamente, il ribaltamento deve essere fatto se ilconsorzio, pur avvalendosi di strutture proprie, abbia svolto servizicomplementari, correlati alla finalità mutualistica e dunque nel caso di spesedi gestione generale - da ripartirsi tra i singoli consorziati "pro quota" inrelazione alla partecipazione di ciascuno al consorzio e alle commesseeseguite dallo stesso consorziato o miste -; di costi di specifici servizi fornitidal consorzio al consorziato in relazione a commesse assunte daquest'ultimo o miste; di costi e ricavi inerenti commesse svolte dal singoloconsorziato, quale mandante, ed assunte tramite il consorzio, qualemandatario senza rappresentanza (Cass., 12/11/2020, n. 25518).2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione efalsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 3, 6, 19,30, 54 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).2.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la contestazione da partedell’Agenzia delle Entrate del credito d'imposta di cui “Ener.con” ha chiestoil rimborso non dipenderebbe dall'effettività (invero incontestata)dell'imposta subita a titolo di rivalsa in occasione degli acquisti di servizieffettuati dal medesimo consorzio nel corso degli anni precedenti alla sualiquidazione finale, bensì conseguirebbe alla circostanza che il consorzioabbia omesso di ribaltare i relativi costi sostenuti e di emettere fattura neiconfronti dei soci consorziati. Difatti, se Ener.con avesse ribaltato tali costi,avrebbe altresì posto in essere cessioni imponibili di pari ammontare agliacquisti, sulle quali avrebbe dovuto applicare l'IVA con la medesima aliquotaemergente dagli stessi acquisti. In altre parole, secondo l'Ufficio, taleribaltamento avrebbe fatto venire meno il credito d'imposta, atteso cheNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026l'IVA detraibile maturata in occasione degli acquisti sarebbe stataconsumata (per detrazione), in sede di liquidazione, in virtù dell'esigibilitàdell'IVA a debito conseguente all'emissione delle fatture nei confronti deiconsorziati (rectius della sola “[OSCURATO:SOCIETA].”, odierna ricorrente).2.2. La CTR, tuttavia, si pone in aperto contrasto con le norme di cuiagli artt. 3, comma 3, ultimo periodo, e 13, comma 2, lett. b), del D.P.R. n.633/1972, nonché con le norme che disciplinano la detraibilità dell'IVAsubita a titolo di rivalsa e la rimborsabilità dell'eccedenza d'imposta e,infine, con la disciplina dell'attività impositiva dell'Agenzia delle Entrate inmateria di IVA. Difatti, anche a voler ritenere che il consorzio “Ener.con”fosse obbligato a ribaltare i costi nei confronti della società consorziata AMG,non si avrebbe, comunque, alcuna violazione delle norme che disciplinanoil regime dell'IVA.Il subentro del consorzio, con lo “scopo di sostenere i costi in nomeproprio ma per conto dei suoi consorziati”, è riconducibile, infatti, alla figuragiuridica del «mandato senza rappresentanza», per il quale trovaapplicazione l’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, d.P.R. n. 633 del1972, che qualifica come prestazione di servizi l’operazione posta in esseredal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per contodel mandante. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, leprestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento delcorrispettivo. Ne consegue che, fintantoché il consorzio non riceva dalleimprese consorziate il pagamento del corrispettivo per il ribaltamento deicosti, non è, comunque, obbligato ad emettere la fattura, atteso che, aisensi dell'art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972, non si è ancora verificatal'operazione imponibile. Nella specie, tuttavia, è lo stesso Ufficio a rilevareche “Ener.con” ha omesso di ribaltare i costi sostenuti per l'acquisto diprestazioni di servizi che hanno generato il credito d'imposta a titolo di IVAcui si riferisce il provvedimento impugnato e, quindi, a sostenere che peressi non ha ricevuto alcun corrispettivo dalle imprese consorziate. NonNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026sarebbe, pertanto, possibile in alcun modo contestare il credito d'impostavantato dal consorzio in ragione della presunta IVA a debito che sarebbealtrimenti emersa dal ribaltamento - precisamente dalla relativafatturazione - e che avrebbe consumato l'IVA detraibile subita a titolo dirivalsa in occasione del sostenimento degli stessi costi. L'esigibilità dell'IVA,infatti, presuppone che sia maturato il tempo di effettuazionedell'operazione imponibile e tale requisito, ai sensi dell’art. 6, comma 3,d.P.R. n. 633 del 1972, non si è realizzato.2.3. La ricorrente, in merito al richiamo alla giurisprudenza in materiadi ribaltamento dei costi sulle consorziate evocata nella sentenzaimpugnata, rileva che la maturazione di un'eccedenza d'imposta a titolo diIVA, conseguente alla rivalsa subita dal consorzio in occasione degli acquisti- e quindi con riguardo alla possibilità di fruire di detta eccedenza (mediantedetrazione, compensazione o rimborso) - non determina alcun «vantaggioeconomico» che possa inficiare l'orientamento giurisprudenziale sopracitato. La fruizione del credito, infatti, anche mediante il rimborso, èsemplicemente funzionale a far sì che l'IVA, in virtù del principio dineutralità, non incida economicamente sul soggetto passivo.2.4. Ne consegue che la considerazione dell’amministrazione finanziaria– recepita nella sentenza impugnata – avrebbe potuto, al più, giustificare larettifica delle distinte dichiarazioni annuali IVA presentate da “Ener.con” peri periodi d'imposta durante i quali fosse emerso l'asserito illecito consistentenel mancato ribaltamento dei costi e, quindi, dell'omessa fatturazione edichiarazione di prestazioni di servizi imponibili in favore della societàconsorziata e della relativa IVA esigibile. A tal proposito la ricorrenteevidenzia che la CTR ha motivato la conferma del rigetto dell'istanza dirimborso in ragione dell'asserita omessa fatturazione (per ribaltamento deicosti) nei confronti delle imprese consorziate (e conseguente omessadichiarazione delle relative operazioni imponibili attive), senza, tuttavia,considerare che tale contestazione avrebbe richiesto la rettifica delleNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarazioni in seno alle quali “Ener.con” avrebbe dovuto, a suo dire,indicare le maggiori operazioni imponibili tali da neutralizzare l'IVAdetraibile subita a titolo di rivalsa in occasione del sostenimento dei costi.Disconoscere la detraibilità dell'IVA subita a titolo di rivalsa, in ragione diun'IVA esigibile che non emerge dalle dichiarazioni d'imposta presentatee/o da atti impositivi che abbiano operato una rettifica di tali dichiarazioni,costituisce una violazione delle norme che disciplinano l'esercizio del poteredi rettifica e, in particolare, delle norme che impongono l'esercizio del potereimpositivo, mediante l'emissione di un apposito avviso di accertamento (enon un mero provvedimento di diniego del rimborso) entro i termini posti apena di decadenza, da ritenere spirati nel caso di specie.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.4. Occorre premettere che, nella specie, la contestazionedell’amministrazione finanziaria condivisa dalla CTR è che alle operazionipassive registrate dal consorzio non corrispondessero altrettante operazionisubentrata nel credito del consorzio a seguito della sua liquidazione). Daquanto risulta in atti, tuttavia, emerge sia che il credito IVA sia sorto nel2005, sia che la mancata registrazione di operazioni attive da parte delconsorzio riguardasse il periodo 2006-2014. Ciò ha fatto presumere che intale frangente non fosse stato compiuto il corretto ribaltamento dei costisulla consorziata e che tale ribaltamento avrebbe, a sua volta, annullato ilcredito IVA oggetto di rimborso.4.1. Non può assumere, tuttavia, rilievo quanto affermato dallaricorrente a pag. 15 del ricorso in cassazione e cioè che: «Ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, “le prestazioni di servizi si consideranoeffettuate all'atto del pagamento del corrispettivo”. Ne consegue che,fintantoché il consorzio non riceva dalle imprese consorziate il “pagamentodel corrispettivo” per il ribaltamento dei costi, essa non è comunqueNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026obbligata ad emettere la fattura, atteso che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.n. 633/1972, non si è ancora verificata l'operazione imponibile».4.2. In primo luogo, l’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 prevedeche: «Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senzarappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapportitra il mandante e il mandatario.» Ciò significa che, in caso di acquisti diservizi la fattura è intestata al mandatario e questi provvede a emetterefattura, sempre con IVA, nei confronti del mandante.Si crea difatti la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identichefornite consecutivamente, in quanto si ritiene che l'operatore che partecipaalla prestazione di servizi, cioè il mandatario, abbia, in un primo tempo,ricevuto i servizi in questione da prestatori specializzati prima di fornire, inun secondo tempo, tali servizi all'operatore per conto del quale agisce (travarie, CGUE, 04/05/2017, causa C-274/15, Commissione/Lussemburgo, §86, e, nella giurisprudenza interna, sempre tra molte, Cass. 23/11/2018, n.30360). Sicché, se la prestazione di servizi a cui un operatore partecipa èsoggetta all'IVA, anche il rapporto giuridico tra tale operatore e l'operatoreper conto del quale egli agisce deve essere soggetto all'iva (v., in tal senso,CGUE, causa C-274/15, cit., § 87).4.3. In secondo luogo, la giurisprudenza unionale ha chiarito che, ai finidell'applicazione della disciplina IVA del mandato senza rappresentanza, lanorma unionale non contiene riferimento alcuno al carattere oneroso dellapartecipazione alla prestazione di servizi (CGUE, 19/12/2019, causa C-707/18, Amărăşti [OSCURATO:PERSONA] SRL, § 42; nella giurisprudenza interna,cfr. Cass. 29/09/2020, n. 20591). Anche da ultimo, questa Corte hacoerentemente stabilito che, in tema d'IVA, in caso di mandato senzarappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tramandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo apresupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrispondeal corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatarioNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato dellaprovvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcunadifferenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committentee quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quellacorrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi residal consorzio al terzo committente (Cass. 22/06/2025, n. 16654).4.4. Quanto alla pretesa insussistenza di vantaggio economico, vaosservato che, come statuito dalle sezioni unite di questa Corte a propositodella necessità del ribaltamento totale o parziale di costi e ricavi ai finidell’iva (Cass., Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], nn. 12190-12194), non è legittimaalcuna differenza tra importo fatturato dal mandatario al terzo e dalmandante al mandatario, e quindi, nella specie, dalla singola impresa alconsorzio e quello fatturato dal consorzio al terzo, salva la rilevanza fiscaledella provvigione, se pattuita e formalizzata. Lo scolorare della causamutualistica, difatti, non rende incompatibile con lo svolgimento dell'attivitàconsortile la pattuizione di una provvigione, la cui sussistenza ed entitàdevono essere provate dalla consorziata (in termini, Cass. 03/03/2017, n.5399).4.5. Rispetto a quanto appena evidenziato è, tuttavia, fondata edirimente l’eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente a pag. 17del ricorso in cassazione, che risulta prospettata anche davanti al giudice diprime cure (pag. 10-11) e in sede di controdeduzioni nell’ambito del giudiziod’appello concluso con la sentenza impugnata (pag. 11-12). La ricorrenteconclude, infatti, a pag. 17 del ricorso in cassazione: «Solo la tempestivarettifica delle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA avrebbe legittimato laconsiderazione della presunta maggiore imposta esigibile conseguente allanecessità del ribaltamento e quindi l'insussistenza di un'eccedenzad'imposta riferibile al consorzio.»A tal proposito occorre evidenziare che, a fronte della richiesta dirimborso del credito maturato in capo al consorzio nel 2005, le eccezioniNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell’amministrazione finanziaria si incentrano sull’omesso ribaltamento deicosti nel periodo 2006-2014. La tesi dell’amministrazione finanziaria, insostanza, è che, se il consorzio avesse correttamente ribaltato i costi sulleconsorziate, si sarebbe verificata una situazione di IVA a debito tale daannullare la posta creditoria oggetto di istanza di rimborso.4.6. Sul punto occorre, tuttavia, dare continuità all’orientamento diquesta Corte, secondo il quale, in tema di rimborso IVA, qualora ilcontribuente abbia un debito maggiore di quello dichiarato el'amministrazione finanziaria non abbia esercitato, entro il termine stabilitodall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, il potere di accertamento del maggioreimponibile, quest'ultima non può recuperare la decadenza; nondimeno, ovela documentazione che il contribuente è tenuto a produrre in giudizio perottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli hanegato, non sia tale da dimostrarne l'esistenza, il credito deve esserglinegato, quale che sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cuiquesto venne esposto in dichiarazione (Cass., 19/05/2022, n. 16103). Silegge, in particolare, nella pronuncia appena evocata: «Quanto, invece, allefatture da cui scaturisce il debito iva, oltre ai controlli di completezza e aquelli relativi ai conteggi, l'amministrazione finanziaria non può far altro,qualora si tratti di annualità in relazione alle quali sono scaduti i termini perl'accertamento: non può, cioè, assumere che, oltre a quelle fatturate, sonostate poste in essere anche altre operazioni, che eliderebbero o ridurrebberoil credito chiesto a rimborso. In definitiva, se il contribuente aveva un debitoiva maggiore di quello dichiarato, e l'ufficio non ha esercitato nel terminestabilito dall'art. 57 del d.P.R. n. 633/72 il potere per l'accertamento delmaggiore imponibile, non può recuperare la decadenza. Allo stesso tempo,però, se la documentazione, che il contribuente deve esibire in giudizio perottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli hanegato, non è tale da dimostrarne l'esistenza, o, a maggiore ragione, senessuna documentazione è esibita, il credito gli va negato, quale che sia ilNumero registro generale 18240/2022Numero sezionale 4177/2026Numero di raccolta generale 21555/2026Data pubblicazione 24/06/2026periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo fu esposto indichiarazione.»4.7. In coerenza con il precedente appena richiamato deve, quindi,ritenersi che, nell’ipotesi di richiesta di rimborso del credito IVA maturato incapo al consorzio, l’amministrazione finanziaria non può eccepire che ilmancato ribaltamento, da parte di quest’ultimo, dei costi in capo alle societàconsorziate abbia impedito il sorgere dell’IVA a debito che avrebbe,altrimenti, compensato la posta creditoria di cui sia chiesta la restituzione,qualora siano spirati i termini di decadenza ex art. 57 d.P.R. n. 633 del1972.Sul punto è, pertanto, necessario un nuovo accertamento da parte delgiudice di rinvio, alla luce dei criteri appena evidenziati, al fine di verificarese, in relazione ai singoli periodi di imposta nei quali è contestato il mancatoribaltamento dei costi da parte dell’amministrazione finanziaria, fosse (omeno) spirato il termine ex art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972.5. In conclusione, il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini dicui in motivazione e deve essere accolto, mentre il primo motivo deveessere rigettato. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazionee rigetta il primo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo del motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026 e in sede diriconvocazione del 22/06/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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