CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 8 maggio 2024 n. 3166;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma lo Stato italiano,nella persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone lacondanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardivaDedusse di avere frequentato un corso di specializzazione dopo averconseguito la laurea in medicina e di non essere stato remunerato durante lafrequenza del corso, nonostante la suddetta direttiva (come modificata dallaNumero registro generale 13140/2024N.R.G.: 13140/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 14185/2026Data pubblicazione 14/05/2026direttiva 1982/76) avesse imposto degli Stati membri l’obbligo di remunerarei frequentanti i corsi di specializzazione post lauream.2. La domanda fu rigettata in primo ed in secondo grado sul presupposto chel’attore si era iscritto alla scuola di specializzazione prima del 1° gennaio1983, e dunque prima che fosse sorto per lo Stato italiano l’obbligo di dare3. La prima decisione d’appello fu cassata con rinvio da questa Corte conordinanza n. 17746/23, la quale stabilì che il risarcimento era dovuto anchea quanti si fossero iscritti alle scuole di specializzazione prima del 1983,limitatamente al periodo di frequentazione della scuola di specializzazionesuccessiva a tale data.4. Riassunta la causa, con sentenza 8 maggio 2024 n. 3166 la Corte d’appellodi Roma ha rigettato la domanda dichiarando prescritto il diritto.La Corte d’appello è pervenuta a tale decisione applicando il termine diprescrizione decennale, ed ha ritenuto che la prescrizione fosse iniziata adecorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 370 del1999, in conformità con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte.La Corte d’appello infine ha escluso che sulla questione della prescrizione sifosse formato il giudicato interno.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da AntonioSantangelo con ricorso fondato su due motivi.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ordine delle questioni.Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c., ilsecondo motivo di ricorso.2. Il secondo motivo di ricorso.N.R.G.: 13140/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 13140/2024Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 14185/2026Data pubblicazione 14/05/2026Col secondo motivo è denunciata la violazione del giudicato interno.La non perspicua tecnica scrittoria adottata dal ricorrente impone a questaCorte innanzitutto di interpretare e qualificare la censura di cui alle pp. 29-32del ricorso, in applicazione del principio sovranazionale per cui qualsiasi attoprocessuale ambiguo deve preferibilmente essere interpretato, finché siapossibile, in modo che consenta una decisione piena sul merito, piuttosto cheun giudizio di inammissibilità od improcedibilità (Corte EDU, sez. II,29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06, ove si afferma che anchele Corti supreme, sebbene ad esse sia demandato solo un controllo dilegittimità, sono soggette al principio per cui non è consentito agli organigiudiziari degli Stati membri dichiarare inammissibile un ricorso, quandosiano comunque “messe dal ricorrente in condizione di determinare la basegiuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]”;per la giurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U,Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).2.1. Ritiene dunque questa Corte, dopo molte letture del motivo di ricorso,che esso debba interpretarsi nel senso che contenga una censura cosìriassumibile:-) l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale fu esaminatae rigettata dal Tribunale, il quale ritenne che [OSCURATO:PERSONA] interruppeil decorso termine di prescrizione;-) di conseguenza la Presidenza del Consiglio aveva l’onere di proporreappello incidentale su tale pronuncia, non potendo avvalersi della merariproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.;-) l’Avvocatura dello Stato non aveva tuttavia proposto appelloincidentale;-) ciò ha determinato la formazione del giudicato sulla avvenutainterruzione della prescrizione.2.2. Il motivo così qualificato deve essere accolto.Numero registro generale 13140/2024N.R.G.: 13140/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 14185/2026Data pubblicazione 14/05/2026La sentenza di primo grado, a pag. 11, affermò che “solo con riferimento alleposizioni degli attori [omissis] [OSCURATO:PERSONA] (…) è stata offerta provadi utile costituzione in mora”.E’ vero, come rilevato dalla Corte d’appello, che il Tribunale nelle righeseguenti non ha indicato la data in cui la suddetta interruzione avvenne, alcontrario di quanto fece per gli altri attori indicati unitamente ad AntonioSantangelo.Ma ciò non basta per porre in non cale un’affermazione esplicita edinequivocabile: “è stata offerta prova di utile costituzione in mora”.Si trattò dunque di un rigetto esplicito dell’eccezione di prescrizione, che eraonere dell’Amministrazione convenuta impugnare. Impugnazione che,tuttavia, non fu proposta.Al contrario, la Presidenza del Consiglio nel primo giudizio di appello non solonon ha riproposto l’eccezione di prescrizione del credito di AntonioSantangelo, ma ha addirittura mostrato di ritenere che la sentenza di primogrado avesse “rigettato nel mento l[a] domand[a] de[l] dottor Santangelo,che aveva interrotto tempestivamente la prescrizione”: una deduzione,dunque, incompatibile con la volontà di riproporre l’eccezione di prescrizione.L’eccezione di prescrizione, in definitiva, doveva ritenersi rigettata constatuizione passata in giudicato, e dunque inammissibilmente essa furiproposta nella comparsa depositata dall’Avvocatura Generale nel giudizio dirinvio (p. 4 della comparsa del 13.12.2023).3. Il primo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del secondo.4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudicedi rinvio.P.q.m.(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa lasentenza impugnata in relazione e rinvia la causa ad altra Sezione della Corted’appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 13140/2024N.R.G.: 13140/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 14185/2026Data pubblicazione 14/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])