CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 37904/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2021, la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] dì restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti il 12 giugno 2013 dal Tribunale di Lodi. La Corte di merito - pur dando atto della allora vigente presunzione furis tantum di non conoscenza della sentenza da parte dell'imputato contumace (doveva applicarsi l'art. 175 cod. proc. pen. nel testo vigente prima delle modifiche apportate con la legge n. 67 del 2014) e del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione secondo il quale la regolarità formale delle notifiche non implica necessariamente l'intervenuta conoscenza del procedimento e della sentenza da parte dell'imputato - affermava che, nel caso di specie, dovesse dedursi che il medesimo avesse avuto concreta conoscenza del procedimento a suo carico dal momento che egli, in sede di identificazione, aveva eletto domicilio, pur se presso un indirizzo nel quale mai era stato reperito, ed aveva nominato un difensore di fiducia (presso il quale erano avvenute le notificazioni a suo nome). Si doveva così rigettare l'istanza del Pester alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare dalla non massimata sentenza n. 51341/2018, in tema di conoscenza del processo quando l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alle ragioni esposte dalla Corte nel rigettare l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 del codice di rito. La Corte di cassazione, infatti, aveva precisato che, a norma dell'art. 175 cod. proc. pen. (vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 67 del 2014), applicabile al caso concreto (la sentenza contumaciale era stata pronunciata nel 2013), il contumace avesse diritto ad essere restituito nel termine per impugnare la sentenza di condanna in tutti i casi in cui non fosse stata raggiunta la prova della conoscenza, concreta, di tale pronuncia (Cass. nn. 23882/2014 e 23549/2006) senza che potesse, pertanto, avere rilievo dirimente la mera regolarità formale della notifica dell'atto introduttivo del processo. Si era così passati - anche ad esito delle pronunce della Corte EDU sul punto, e delle modifiche apportate alla citata norma dal d.l. n. 17/05 conv, in legge n. 60/2005 - dalla presunzione di conoscenza della sentenza alla, opposta, presunzione di non conoscenza (Cass. n. 3564/2012; CEDU Sejdovic 2003 e 2004 e Somogyi 2004). 2.1. Nell'odierno caso concreto, la notifica del decreto di citazione a giudizio era avvenuta presso lo studio del difensore nominato di fiducia, non essendo stato possibile reperire il prevenuto all'indirizzo presso il quale aveva eletto domicilio. Il difensore poi, alla prima udienza, aveva chiesto un rinvio per munirsi della procura speciale (per l'eventuale opzione dei riti alternativi), ma, non avendola ottenuta perché si eraTiterrotti i rapporti con l'imputato, il 23 giugno 2012 aveva rinunciato al mandato. Era stato così sostituito da un difensore di ufficio che aveva assistito il prevenuto nel prosieguo del processo, senza però che emergesse che questi avesse avuto contatto alcuno con l'imputato. Così che, erroneamente, si era ritenuta sufficiente la mera regolarità della notifica del decreto di citazione per negare la richiesta restituzione nel termine ad impugnare la pronuncia che aveva definito il grado (Cass. nn. 38817/2015, 38295/2014, 27919/2020). 2.2. Né potevano trarsi argomenti contrari all'accoglimento dell'istanza dalla avvenuta notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, anch'essa perfezionata presso lo studio del difensore ai sensi dell'art. 161 n. cod. proc. pen., non dimostrando, neppure questa, l'intervenuta conoscenza della medesima da parte del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il ricorrente ha richiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Lodi il 12 giugno 2013, affermando di non averne avuto conoscenza. Risulta agli atti che il richiedente - difeso da un difensore di fiducia solo alla prima udienza, avendo questi rinunciato poi al mandato - era stato assistito da un difensore di ufficio con il quale non era emerso avesse avuto contatto alcuno. A ciò deve anche aggiungersi che il domicilio eletto dal prevenuto in sede di indagini preliminari si era rivelato poi inidoneo, tanto che le notifiche venivano perfezionate ai sensi dell'art. 16, comma 4, cod. proc. pen. 2. Tutto ciò premesso in fatto, si deve ricordare come l'invocato art. 175 del codice di rito - da applicarsi qui, ratione temporis (la sentenza da impugnare è del giugno 2013), nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge n.67 del 2014 - prevedesse una presunzione, ovviamente relativa, di non conoscenza da parte dell'imputato della sentenza contumaciale, superabile, appunto, solo dimostrando, sulla base di concreti elementi di fatto, che il richiedente la restituzione nel termine per impugnarla ne fosse venuto, invece, a conoscenza. Quanto agli indici ed agli elementi da cui trarre la prova di tale concreta conoscenza questa Corte ha avuto modo di precisare che: - in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell'atto, assegni al comportamento dell'imputato, che abbia omesso di comunicare all'Autorità giudiziaria il mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato, il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze (Sez. 1, n. 27919 del 30/09/2020, Luraschi, Rv. 279641); - in tema di restituzione nel termine per impugnare, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia presso cui l'imputato ha eletto domicilio deve ritenersi regolare anche quando il legale abbia nel frattempo rinunziato al mandato, ma ciò non è sufficiente a fondare una valida presunzione di conoscenza del provvedimento da parte dello stesso imputato, atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale (Sez. 1, n. 58511 del 05/11/2018, Ipsaro, Rv. 275665). 3. Se ne deduce che entrambe le ragioni argomentate dalla Corte distrettuale per pervenire al rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale - la sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto e la nomina di un difensore di fiducia che, oltretutto, aveva rinunciato al mandato ben prima della pronuncia della sentenza contumaciale - non configurano (neppure combinate) un quadro tale che consenta si superare la presunzione della mancata conoscenza della sentenza di condanna da parte dell'odierno ricorrente. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per le indicate ragioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. Così deci