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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 31577/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di escludere l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. e per l'effetto di annullare la sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi anche ai motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Tribunale di Napoli, emessa con il rito abbreviato in rc data 29/01/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. avendo aiutato [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi all' esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli il 15 ottobre 2012 con l'aggravante dell'agevolazione dell'associazione camorristica denominata clan Abete-[OSCURATO:PERSONA]Abbinante ex art. 7

I. n. 203 del 1991.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Andrea, tramite il proprio difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha fissato il giudizio di appello per l'udienza del 9 dicembre 2021 notificando l'avviso al solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non anche all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che risultava difensore in primo grado.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 378 cod. pen. e 7

I. n. 203 del 1991 in quanto la sentenza impugnata, priva di argomenti propri per avere operato un rinvio per relationem a quella di primo grado, non ha spiegato su quali elementi avesse fondato l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato e dell'aggravante.

Invero, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva al vertice del clan camorristico Abete-Notturno-Aprea-Abbinante e, dall'altro, il ricorrente non ne conosceva l'adesione e, comunque, non aveva la consapevolezza di favorire la menzionata associazione.

Peraltro, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parenti di D'Andrea che rispondevano della medesima contestazione, era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203 del 1991 e dichiarata la prescrizione del delitto di favoreggiamento.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche fondate sul solo richiamo ai precedenti penali del ricorrente con un gravoso trattamento sanzionatorio.

3. Con memoria depositata il 22 maggio 2023 sono stati proposti motivi nuovi.

Con il primo si ribadisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 378 e 384 cod. pen. in quanto la Corte territoriale ha fondato la consapevolezza di D'Andrea circa lo status di latitante di Pianese su congetture, nonostante le puntuali dichiarazioni dell'imputato, dando peraltro atto di una inesistente amicizia di vecchia data tra i due, sebbene D'Andrea fosse solo un parente della moglie tanto da meritare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.

Con il secondo motivo si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 187 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata, senza indicare la modalità partecipativa di Pianese al conflitto armato tra clan, non ha accertato il profilo soggettivo della finalità agevolatrice del ricorrente all'associazione camorristica secondo i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8545 del 19/12/2019 Chioccini e dalla sentenza della Sez. 6, n. 9513 del 10/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per cui l'agevolazione del mero affiliato, peraltro privo di ruolo di vertice, non corrisponde automaticamente all'agevolazione del clan, A fronte dell'estraneità di D'Andrea al contesto, non possono valere i provvedimenti giudiziari citati nella sentenza o le vicissitudini di Pianese in quanto elementi privi di concretezza anche rispetto al dolo specifico del ricorrente, rapportato al delitto di narcotraffico e non all'agevolazione camorristica.

Inoltre, risulta un contrasto tra giudicati in quanto la Corte di appello di Napoli, con sentenza numero 2688 del 2022, irrevocabile il 28 giugno 2022 (allegata), ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per i parenti di D'Andrea dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La mancata notifica al secondo difensore dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alle sanatorie e alle preclusioni di cui agli artt. 182 e 183 cod. proc. pen., gravando sull'altro difensore l'onere di eccepire immediatamente il vizio (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187), ciò che non risulta essere avvenuto nel giudizio di appello.

2. Il secondo motivo è fondato limitatamente all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203 del 1991.

2.1. La sentenza impugnata, con argomenti logici e completi, ha correttamente ritenuto che D'Andrea fosse responsabile del reato di favoreggiamento personale per avere ospitato nell' appartamento della propria suocera (al momento assente) [OSCURATO:PERSONA], consentendogli di sottrarsi, per un mese, all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli.

La sussistenza l'elemento soggettivo del delitto è stata tratta, in primo luogo, dal fatto che D'Andrea avesse piena conoscenza della condizione di latitanza di Pianese in quanto questi era stato già sottoposto alla custodia cautelare in carcere il 22 marzo 2012, divenuta inefficace per decorso dei termini di fase e poi riapplicata con quella oggetto di contestazione, per i delitti di sequestro di persona e lesioni personali aggravate nell'ambito del conflitto tra clan per il monopolio delle attività criminali nel quartiere di Secondigliano.

La Corte di merito dopo avere dato atto che D'Andrea fosse amico e parente di Pianese, di cui aveva ammesso di sapere dei «problemi con la giustizia» oltre che della carcerazione e della successiva scarcerazione, con argomenti logici, non contrastati dal ricorso, ha ritenuto inverosimile che il ricorrente non conoscesse la nuova ordinanza cautelare gravante sull'amico.

Infatti, il latitante, per restare tale, doveva averlo necessariamente informato proprio per evitare il rischio che rivelasse a qualcuno il luogo in cui si trovava.

Inoltre, nella sentenza si era valorizzata anche la vaghezza dell'asserita giustificazione offerta da Pianese al ricorrente circa la necessità di essere ospitato in un appartamento, per non meglio precisati litigi familiari, senza limiti di tempo lì dove abitava la suocera solo temporaneamente assente.

2.3. A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla sussistenza della circostanza di cui all'art. 71. n. 203 del 1991 in quanto la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dell'orientamento al riguardo assunto da questa Corte.

In tema di favoreggiamento personale, infatti, l'aggravante menzionata può essere ravvisata quando la condotta sia volta specificamente ad agevolare la consorteria mafiosa, ciò che può ragionevolmente affermarsi nei casi in cui la protezione e l'ausilio concernano un soggetto che rivesta posizione apicale, di cui è diffusa la notorietà in un preciso contesto territoriale, in quanto il consapevole aiuto a questi di sottrarsi alle ricerche dell'autorità vale oggettivamente ad aiutare l'organizzazione mafiosa di riferimento stante la compromissione della sua operatività nel caso del suo arresto, profilo che ben può inerire alla volontà del favoreggiatore (da ultimo, Sez. 6, n. 23241 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato, Rv. 281522).

Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata, non solo non ha tenuto in alcun conto che il soggetto favorito, [OSCURATO:PERSONA], non ricopriva un ruolo di vertice nel clan Abete-Notturno-Aprea-Abbinante, ma non ha prospettato elementi di fatto da cui evincere la cosciente volontà di D'Andrea di favorire, con la propria condotta, anche il clan camorristico di appartenenza del Pianese, a fronte di un rapporto personale di amicizia e di affinità intercorrente con il soggetto destinatario dell'aiuto.

2.4. L'esclusione dell'aggravante menzionata determina l'effetto che il reato contestato al ricorrente, accertato in data 15 novembre 2012, si è estinto per prescrizione per essere maturato il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., fin dal 15 maggio del 2020.

Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza 4 [79") rinvio della sentenza impugnata per tale causa, non ricorrendo ragioni che giustifichino un più ampio proscioglimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché, esclusa l'aggravante di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di escludere l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. e per l'effetto di annullare la sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi anche ai motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Tribunale di Napoli, emessa con il rito abbreviato in rc data 29/01/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. avendo aiutato [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi all' esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli il 15 ottobre 2012 con l'aggravante dell'agevolazione dell'associazione camorristica denominata clan Abete-[OSCURATO:PERSONA]Abbinante ex art. 7 I. n. 203 del 1991. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Andrea, tramite il proprio difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha fissato il giudizio di appello per l'udienza del 9 dicembre 2021 notificando l'avviso al solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non anche all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che risultava difensore in primo grado. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 378 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991 in quanto la sentenza impugnata, priva di argomenti propri per avere operato un rinvio per relationem a quella di primo grado, non ha spiegato su quali elementi avesse fondato l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato e dell'aggravante. Invero, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva al vertice del clan camorristico Abete-Notturno-Aprea-Abbinante e, dall'altro, il ricorrente non ne conosceva l'adesione e, comunque, non aveva la consapevolezza di favorire la menzionata associazione. Peraltro, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parenti di D'Andrea che rispondevano della medesima contestazione, era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 e dichiarata la prescrizione del delitto di favoreggiamento. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche fondate sul solo richiamo ai precedenti penali del ricorrente con un gravoso trattamento sanzionatorio. 3. Con memoria depositata il 22 maggio 2023 sono stati proposti motivi nuovi. Con il primo si ribadisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 378 e 384 cod. pen. in quanto la Corte territoriale ha fondato la consapevolezza di D'Andrea circa lo status di latitante di Pianese su congetture, nonostante le puntuali dichiarazioni dell'imputato, dando peraltro atto di una inesistente amicizia di vecchia data tra i due, sebbene D'Andrea fosse solo un parente della moglie tanto da meritare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 187 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata, senza indicare la modalità partecipativa di Pianese al conflitto armato tra clan, non ha accertato il profilo soggettivo della finalità agevolatrice del ricorrente all'associazione camorristica secondo i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8545 del 19/12/2019 Chioccini e dalla sentenza della Sez. 6, n. 9513 del 10/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per cui l'agevolazione del mero affiliato, peraltro privo di ruolo di vertice, non corrisponde automaticamente all'agevolazione del clan, A fronte dell'estraneità di D'Andrea al contesto, non possono valere i provvedimenti giudiziari citati nella sentenza o le vicissitudini di Pianese in quanto elementi privi di concretezza anche rispetto al dolo specifico del ricorrente, rapportato al delitto di narcotraffico e non all'agevolazione camorristica. Inoltre, risulta un contrasto tra giudicati in quanto la Corte di appello di Napoli, con sentenza numero 2688 del 2022, irrevocabile il 28 giugno 2022 (allegata), ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per i parenti di D'Andrea dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La mancata notifica al secondo difensore dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alle sanatorie e alle preclusioni di cui agli artt. 182 e 183 cod. proc. pen., gravando sull'altro difensore l'onere di eccepire immediatamente il vizio (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187), ciò che non risulta essere avvenuto nel giudizio di appello. 2. Il secondo motivo è fondato limitatamente all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. 2.1. La sentenza impugnata, con argomenti logici e completi, ha correttamente ritenuto che D'Andrea fosse responsabile del reato di favoreggiamento personale per avere ospitato nell' appartamento della propria suocera (al momento assente) [OSCURATO:PERSONA], consentendogli di sottrarsi, per un mese, all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli. La sussistenza l'elemento soggettivo del delitto è stata tratta, in primo luogo, dal fatto che D'Andrea avesse piena conoscenza della condizione di latitanza di Pianese in quanto questi era stato già sottoposto alla custodia cautelare in carcere il 22 marzo 2012, divenuta inefficace per decorso dei termini di fase e poi riapplicata con quella oggetto di contestazione, per i delitti di sequestro di persona e lesioni personali aggravate nell'ambito del conflitto tra clan per il monopolio delle attività criminali nel quartiere di Secondigliano. La Corte di merito dopo avere dato atto che D'Andrea fosse amico e parente di Pianese, di cui aveva ammesso di sapere dei «problemi con la giustizia» oltre che della carcerazione e della successiva scarcerazione, con argomenti logici, non contrastati dal ricorso, ha ritenuto inverosimile che il ricorrente non conoscesse la nuova ordinanza cautelare gravante sull'amico. Infatti, il latitante, per restare tale, doveva averlo necessariamente informato proprio per evitare il rischio che rivelasse a qualcuno il luogo in cui si trovava. Inoltre, nella sentenza si era valorizzata anche la vaghezza dell'asserita giustificazione offerta da Pianese al ricorrente circa la necessità di essere ospitato in un appartamento, per non meglio precisati litigi familiari, senza limiti di tempo lì dove abitava la suocera solo temporaneamente assente. 2.3. A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla sussistenza della circostanza di cui all'art. 71. n. 203 del 1991 in quanto la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dell'orientamento al riguardo assunto da questa Corte. In tema di favoreggiamento personale, infatti, l'aggravante menzionata può essere ravvisata quando la condotta sia volta specificamente ad agevolare la consorteria mafiosa, ciò che può ragionevolmente affermarsi nei casi in cui la protezione e l'ausilio concernano un soggetto che rivesta posizione apicale, di cui è diffusa la notorietà in un preciso contesto territoriale, in quanto il consapevole aiuto a questi di sottrarsi alle ricerche dell'autorità vale oggettivamente ad aiutare l'organizzazione mafiosa di riferimento stante la compromissione della sua operatività nel caso del suo arresto, profilo che ben può inerire alla volontà del favoreggiatore (da ultimo, Sez. 6, n. 23241 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato, Rv. 281522). Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata, non solo non ha tenuto in alcun conto che il soggetto favorito, [OSCURATO:PERSONA], non ricopriva un ruolo di vertice nel clan Abete-Notturno-Aprea-Abbinante, ma non ha prospettato elementi di fatto da cui evincere la cosciente volontà di D'Andrea di favorire, con la propria condotta, anche il clan camorristico di appartenenza del Pianese, a fronte di un rapporto personale di amicizia e di affinità intercorrente con il soggetto destinatario dell'aiuto. 2.4. L'esclusione dell'aggravante menzionata determina l'effetto che il reato contestato al ricorrente, accertato in data 15 novembre 2012, si è estinto per prescrizione per essere maturato il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., fin dal 15 maggio del 2020. Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza 4 [79") rinvio della sentenza impugnata per tale causa, non ricorrendo ragioni che giustifichino un più ampio proscioglimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché, esclusa l'aggravante di c
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