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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31148/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza del 29 luglio 2020 del Giudice di pace di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e lesione personale condannandoli alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono dell'omesso esame dell'istanza di applicazione della causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, è manifestamente infondato, avendo il Tribunale affermato che (pag. 3 della motivazione della sentenza di appello) tale causa è inapplicabile per la gravità dell'evento occorso alla persona offesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza del 29 luglio 2020 del Giudice di pace di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e lesione personale condannandoli alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono dell'omesso esame dell'istanza di applicazione della causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, è manifestamente infondato, avendo il Tribunale affermato che (pag. 3 della motivazione della sentenza di appello) tale causa è inapplicabile per la gravità dell'evento occorso alla persona offesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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