CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - RINVIO. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17173/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA n. 504/23/23 depositata il 24/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 504/23/23 del 24/02/2023 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2733/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento riguardava la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal registro delle imprese in data 15/11/2012, e l’atto impositivo era stato notificato in data 02/01/2015 al sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio e responsabile pro quotadei debiti della predetta società. 2.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] restava intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che pendono altri due procedimenti che coinvolgono altro socio della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], iscritti al R.G. n. 17572/2024 e n. 17581/2024, cosicché appare opportuna una trattazione unitaria. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione unitaria con i procedimenti R.G. n. 17572/2024 e n. 17581/2024. Così deciso in