Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 140/1984
ECLI:IT:COST:1984:140
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorso del 18 febbraio 1983 [OSCURATO:PERSONA], usufruttuaria
di un fondo condotto a mezzadria da [OSCURATO:PERSONA], esponeva che
questi aveva chiesto la conversione del contratto in affitto ai sensi
degli artt. 25 e segg. l. n. 203 del 1982. La ricorrente chiedeva che
l'adito Tribunale di Forlì, Sezione agraria, dichiarasse l'assenza dei
presupposti subiettivi e obiettivi della conversione.
Costituitosi il convenuto, il Tribunale con ordinanza del 7 giugno
1983 (reg. ord. n. 840 del 1983) sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31 l. cit. in riferimento agli
artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 Cost.
Il collegio rimettente dubitava che l'istituto della conversione
dei contratti agrari associativi in affitto, disciplinato dalle norme
impugnate, contrastasse col principio di eguaglianza, sia per
l'intrinseca irragionevolezza delle norme stesse sia per
l'ingiustificato deteriore trattamento del concedente, che veniva di
conseguenza leso anche rispetto al diritto al lavoro, al potere di
iniziativa economica e al diritto di proprietà privata.
Il Tribunale impugnava inoltre gli artt. 9, 10 e 13 della stessa
legge in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma,
Cost., osservando che la garanzia della proprietà privata, e in
particolare della piccola e media proprietà terriera, sembravano
violate "dal momento che il canone (di affitto), così come previsto,
non appare remunerativo per il proprietario su cui già incombono
oneri, anche fiscali, che possono annullare o comunque compensare la
remunerazione data dal canone".
Lo stesso Tribunale emanava, con identico contenuto, due ordinanze
in pari data, emesse nei processi Frassineti c. Conficoni e Liverani c.
Rabitti
(reg. ord. nn. 841 e 842 del 1983).
2. - Nelle cause relative alle ordinanze nn. 841 e 842 del 1983
interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo
l'infondatezza delle questioni.
3. - Si costituivano i concedenti Bassi, Liverani e Frassineti i
quali, sia nell'atto di costituzione sia in una successiva memoria
illustrativa, sostanzialmente aderivano agli argomenti contenuti nelle
ordinanze di rimessione.
4. - Si costituiva anche il mezzadro Maiolani (causa n. 840 del
1983), il quale osservava che il canone legale non poteva considerarsi
inadeguato in relazione all'entità delle imposte dirette gravanti sul
proprietario del fondo: sono infatti queste ultime, secondo la parte, a
doversi adeguare alla misura del canone, e non viceversa, con la
conseguenza che, in caso di mancata proporzione, dovrebbero essere
impugnate le norme tributarie e non quelle sul canone d'affitto.
È inoltre conforme alle norme della Costituzione, secondo la
parte, che il legislatore determini il canone tenendo conto della
svalutazione monetaria in rapporto non solo all'aumento medio dei
prezzi al consumo ma anche all'andamento dei costi e dei prezzi dei
prodotti agricoli. La tutela del lavoro dovrebbe comunque essere
preminente su quella della proprietà agraria.
Anche il Maiolani ha presentato memoria illustrativa in prossimità
della pubblica udienza.
:
1. - Il Tribunale di Forlì con tre ordinanze di eguale contenuto
impugna la disciplina della legge 3 maggio 1982 n. 203, contenente
norme sui contratti agrari, sia relativamente all'istituto della
conversione (artt. 25, 26, 30 e 31) sia rispetto alla determinazione
del canone
(artt. 9, 10, 13), in quanto le richiamate disposizioni sarebbero in
contrasto con gli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione: i
relativi giudizi vanno perciò riuniti per essere decisi con unico
provvedimento.
2. - Il primo gruppo di questioni è analogo a quello deciso da
questa Corte con sentenza n. 138 del 1984 con la quale è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 25 l. cit.
nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia
imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975
n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione
dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma
dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro abbia luogo
senza il consenso del concedente stesso; b) dell'art. 30 della stessa
legge; c) in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953, anche
dell'art. 34, primo comma, lett. b) della stessa legge, nella parte in
cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata
adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che
comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa
di cui ai contratti associativi previsti nell'art. 25, primo comma,
della legge medesima.
Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato non fondata, per il
resto, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 25
l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46 Cost.
Poiché non sono stati addotti nuovi argomenti né sussistono
motivi che possano indurre a discostarsi dalla predetta decisione, va
dichiarata la manifesta infondatezza delle analoghe questioni proposte
dal Tribunale di Forlì.
3. - Relativamente poi al problema della determinazione del canone,
osserva la Corte che nei tre giudizi principali deve ancora essere
accertata la conversione della mezzadria in affitto e pertanto il
problema del canone attualmente neppure si pone, ma potrà sorgere solo
nel caso di accoglimento della pretesa fatta valere dal mezzadro. La
prospettata questione risulta quindi inammissibile perché il requisito
della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia
sul procedimento principale un'incidenza attuale e non meramente
eventuale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n. 203
sollevata dal Tribunale di Forlì con le ordinanze in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9, 10 e 13 l. 3 maggio 1982 n. 203
sollevata dallo stesso Tribunale con le medesime ordinanze, in
riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1984.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere