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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 140/1984

ECLI:IT:COST:1984:140
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ricorso del 18 febbraio 1983 [OSCURATO:PERSONA], usufruttuaria di un fondo condotto a mezzadria da [OSCURATO:PERSONA], esponeva che questi aveva chiesto la conversione del contratto in affitto ai sensi degli artt. 25 e segg. l. n. 203 del 1982.

La ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale di Forlì, Sezione agraria, dichiarasse l'assenza dei presupposti subiettivi e obiettivi della conversione.

Costituitosi il convenuto, il Tribunale con ordinanza del 7 giugno 1983 (reg. ord. n. 840 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 Cost.

Il collegio rimettente dubitava che l'istituto della conversione dei contratti agrari associativi in affitto, disciplinato dalle norme impugnate, contrastasse col principio di eguaglianza, sia per l'intrinseca irragionevolezza delle norme stesse sia per l'ingiustificato deteriore trattamento del concedente, che veniva di conseguenza leso anche rispetto al diritto al lavoro, al potere di iniziativa economica e al diritto di proprietà privata.

Il Tribunale impugnava inoltre gli artt. 9, 10 e 13 della stessa legge in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, Cost., osservando che la garanzia della proprietà privata, e in particolare della piccola e media proprietà terriera, sembravano violate "dal momento che il canone (di affitto), così come previsto, non appare remunerativo per il proprietario su cui già incombono oneri, anche fiscali, che possono annullare o comunque compensare la remunerazione data dal canone".

Lo stesso Tribunale emanava, con identico contenuto, due ordinanze in pari data, emesse nei processi Frassineti c.

Conficoni e Liverani c.

Rabitti (reg. ord. nn. 841 e 842 del 1983).

2. - Nelle cause relative alle ordinanze nn. 841 e 842 del 1983 interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza delle questioni.

3. - Si costituivano i concedenti Bassi, Liverani e Frassineti i quali, sia nell'atto di costituzione sia in una successiva memoria illustrativa, sostanzialmente aderivano agli argomenti contenuti nelle ordinanze di rimessione.

4. - Si costituiva anche il mezzadro Maiolani (causa n. 840 del 1983), il quale osservava che il canone legale non poteva considerarsi inadeguato in relazione all'entità delle imposte dirette gravanti sul proprietario del fondo: sono infatti queste ultime, secondo la parte, a doversi adeguare alla misura del canone, e non viceversa, con la conseguenza che, in caso di mancata proporzione, dovrebbero essere impugnate le norme tributarie e non quelle sul canone d'affitto.

È inoltre conforme alle norme della Costituzione, secondo la parte, che il legislatore determini il canone tenendo conto della svalutazione monetaria in rapporto non solo all'aumento medio dei prezzi al consumo ma anche all'andamento dei costi e dei prezzi dei prodotti agricoli.

La tutela del lavoro dovrebbe comunque essere preminente su quella della proprietà agraria.

Anche il Maiolani ha presentato memoria illustrativa in prossimità della pubblica udienza. :

1. - Il Tribunale di Forlì con tre ordinanze di eguale contenuto impugna la disciplina della legge 3 maggio 1982 n. 203, contenente norme sui contratti agrari, sia relativamente all'istituto della conversione (artt. 25, 26, 30 e 31) sia rispetto alla determinazione del canone (artt. 9, 10, 13), in quanto le richiamate disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione: i relativi giudizi vanno perciò riuniti per essere decisi con unico provvedimento.

2. - Il primo gruppo di questioni è analogo a quello deciso da questa Corte con sentenza n. 138 del 1984 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 25 l. cit. nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro abbia luogo senza il consenso del concedente stesso; b) dell'art. 30 della stessa legge; c) in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953, anche dell'art. 34, primo comma, lett. b) della stessa legge, nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nell'art. 25, primo comma, della legge medesima.

Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato non fondata, per il resto, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 25 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46 Cost.

Poiché non sono stati addotti nuovi argomenti né sussistono motivi che possano indurre a discostarsi dalla predetta decisione, va dichiarata la manifesta infondatezza delle analoghe questioni proposte dal Tribunale di Forlì.

3. - Relativamente poi al problema della determinazione del canone, osserva la Corte che nei tre giudizi principali deve ancora essere accertata la conversione della mezzadria in affitto e pertanto il problema del canone attualmente neppure si pone, ma potrà sorgere solo nel caso di accoglimento della pretesa fatta valere dal mezzadro.

La prospettata questione risulta quindi inammissibile perché il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia sul procedimento principale un'incidenza attuale e non meramente eventuale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n. 203 sollevata dal Tribunale di Forlì con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 13 l. 3 maggio 1982 n. 203 sollevata dallo stesso Tribunale con le medesime ordinanze, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1984.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ricorso del 18 febbraio 1983 [OSCURATO:PERSONA], usufruttuaria di un fondo condotto a mezzadria da [OSCURATO:PERSONA], esponeva che questi aveva chiesto la conversione del contratto in affitto ai sensi degli artt. 25 e segg. l. n. 203 del 1982. La ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale di Forlì, Sezione agraria, dichiarasse l'assenza dei presupposti subiettivi e obiettivi della conversione. Costituitosi il convenuto, il Tribunale con ordinanza del 7 giugno 1983 (reg. ord. n. 840 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 Cost. Il collegio rimettente dubitava che l'istituto della conversione dei contratti agrari associativi in affitto, disciplinato dalle norme impugnate, contrastasse col principio di eguaglianza, sia per l'intrinseca irragionevolezza delle norme stesse sia per l'ingiustificato deteriore trattamento del concedente, che veniva di conseguenza leso anche rispetto al diritto al lavoro, al potere di iniziativa economica e al diritto di proprietà privata. Il Tribunale impugnava inoltre gli artt. 9, 10 e 13 della stessa legge in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, Cost., osservando che la garanzia della proprietà privata, e in particolare della piccola e media proprietà terriera, sembravano violate "dal momento che il canone (di affitto), così come previsto, non appare remunerativo per il proprietario su cui già incombono oneri, anche fiscali, che possono annullare o comunque compensare la remunerazione data dal canone". Lo stesso Tribunale emanava, con identico contenuto, due ordinanze in pari data, emesse nei processi Frassineti c. Conficoni e Liverani c. Rabitti (reg. ord. nn. 841 e 842 del 1983). 2. - Nelle cause relative alle ordinanze nn. 841 e 842 del 1983 interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza delle questioni. 3. - Si costituivano i concedenti Bassi, Liverani e Frassineti i quali, sia nell'atto di costituzione sia in una successiva memoria illustrativa, sostanzialmente aderivano agli argomenti contenuti nelle ordinanze di rimessione. 4. - Si costituiva anche il mezzadro Maiolani (causa n. 840 del 1983), il quale osservava che il canone legale non poteva considerarsi inadeguato in relazione all'entità delle imposte dirette gravanti sul proprietario del fondo: sono infatti queste ultime, secondo la parte, a doversi adeguare alla misura del canone, e non viceversa, con la conseguenza che, in caso di mancata proporzione, dovrebbero essere impugnate le norme tributarie e non quelle sul canone d'affitto. È inoltre conforme alle norme della Costituzione, secondo la parte, che il legislatore determini il canone tenendo conto della svalutazione monetaria in rapporto non solo all'aumento medio dei prezzi al consumo ma anche all'andamento dei costi e dei prezzi dei prodotti agricoli. La tutela del lavoro dovrebbe comunque essere preminente su quella della proprietà agraria. Anche il Maiolani ha presentato memoria illustrativa in prossimità della pubblica udienza. : 1. - Il Tribunale di Forlì con tre ordinanze di eguale contenuto impugna la disciplina della legge 3 maggio 1982 n. 203, contenente norme sui contratti agrari, sia relativamente all'istituto della conversione (artt. 25, 26, 30 e 31) sia rispetto alla determinazione del canone (artt. 9, 10, 13), in quanto le richiamate disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione: i relativi giudizi vanno perciò riuniti per essere decisi con unico provvedimento. 2. - Il primo gruppo di questioni è analogo a quello deciso da questa Corte con sentenza n. 138 del 1984 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 25 l. cit. nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro abbia luogo senza il consenso del concedente stesso; b) dell'art. 30 della stessa legge; c) in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953, anche dell'art. 34, primo comma, lett. b) della stessa legge, nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nell'art. 25, primo comma, della legge medesima. Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato non fondata, per il resto, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 25 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46 Cost. Poiché non sono stati addotti nuovi argomenti né sussistono motivi che possano indurre a discostarsi dalla predetta decisione, va dichiarata la manifesta infondatezza delle analoghe questioni proposte dal Tribunale di Forlì. 3. - Relativamente poi al problema della determinazione del canone, osserva la Corte che nei tre giudizi principali deve ancora essere accertata la conversione della mezzadria in affitto e pertanto il problema del canone attualmente neppure si pone, ma potrà sorgere solo nel caso di accoglimento della pretesa fatta valere dal mezzadro. La prospettata questione risulta quindi inammissibile perché il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia sul procedimento principale un'incidenza attuale e non meramente eventuale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n. 203 sollevata dal Tribunale di Forlì con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 13 l. 3 maggio 1982 n. 203 sollevata dallo stesso Tribunale con le medesime ordinanze, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1984. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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