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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 30727/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n.

R.G. 6216/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 437/2022 della Corte di Appello di Perugia del 7.7.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 2 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. R.G. 6216/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 437/2022 della Corte di Appello di Perugia del 7.7.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2 novembre 2023
Decreto Cassazione n. 30727/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris