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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1984

Cassazione n. 48497/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/08/1984 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 31 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen., art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 e 110, 482 e 477 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile poiché estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 1000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/08/1984 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 31 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen., art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 e 110, 482 e 477 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile poiché estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 1000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16
Sentenza Cassazione n. 48497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris