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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45303/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alle ragioni della applicazione della recidiva che la Corte di appello di Catanzaro ha basato sulla valutazione negativa della personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alle ragioni della applicazione della recidiva che la Corte di appello di Catanzaro ha basato sulla valutazione negativa della personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/
Sentenza Cassazione n. 45303/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris