CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28288/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per due distinte condotte di furto in abitazione aggravato e continuato, tentato e consumato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento al giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico posto a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell'imputato e della sua effettiva valenza probatoria, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, la sentenza censurata osserva come il riconoscimento fotografico operato dalla p.o. non integra l'unica evidenza a carico dell'ipotesi di accusa, ma semplicemente costituisce un mero elemento di riscontro idoneo a corroborare l'impianto accusatorio, dal momento che, ai fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato, hanno assunto un valore fondamentale le dichiarazioni rese dell'operante [OSCURATO:PERSONA], il quale in sede testimoniale ha affermato di aver riconosciuto l'imputato, a lui noto per ragioni d'ufficio dati i suoi precedenti penali, nell'atto di accedere in diversi stabili condominiali, tra cui quelli delle persone offese. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d