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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 25523/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4634/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex art.366 comma secondo cod. proc. civ. presso la PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta no e difend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 927/2018 pubblicatail 06/11/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n.927/2018 pubblicata il 06/11/2018, ha accolto il gravame proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi: il Comune) nella controversia con [OSCURATO:PERSONA].

2. La controversia ha per oggetto la pretesa al conferimento della funzione apicale dell’area risorse umane del Comune.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Distefano, affidato a due motivi.

Il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.50 e 109 del d.lgs. n.267/2000, dell’art.25 del d.lgs. n.150/2009, dell’art.15 del CCNL comparto enti locali del 2004, degli artt.26, 27 e 31 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune, degli artt.28, 31 e 35 dello statuto del Comune, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; nullità della sentenza ex art.132 n.4 cod. proc. civ. in riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ..

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt.112 e 113 cod. proc. civ. in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

3. In via pregiudiziale deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso ex art.369 comma primo cod. proc. civ..

4. Il ricorso per cassazione è stato notificato — per mezzo di posta elettronica certificata — in data 21/01/2019 (data della ricevuta di avvenuta conferma) ed è stato depositato il 13/02/2019, quando il termine previsto dalla disposizione citata era già spirato (scadenza: 11/02/2019).

Nulla sulle spese poiché il Comune è rimasto intimato.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4634/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex art.366 comma secondo cod. proc. civ. presso la PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta no e difend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 927/2018 pubblicatail 06/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n.927/2018 pubblicata il 06/11/2018, ha accolto il gravame proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi: il Comune) nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto la pretesa al conferimento della funzione apicale dell’area risorse umane del Comune. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Distefano, affidato a due motivi. Il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.50 e 109 del d.lgs. n.267/2000, dell’art.25 del d.lgs. n.150/2009, dell’art.15 del CCNL comparto enti locali del 2004, degli artt.26, 27 e 31 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune, degli artt.28, 31 e 35 dello statuto del Comune, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; nullità della sentenza ex art.132 n.4 cod. proc. civ. in riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.. 2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt.112 e 113 cod. proc. civ. in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. 3. In via pregiudiziale deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso ex art.369 comma primo cod. proc. civ.. 4. Il ricorso per cassazione è stato notificato — per mezzo di posta elettronica certificata — in data 21/01/2019 (data della ricevuta di avvenuta conferma) ed è stato depositato il 13/02/2019, quando il termine previsto dalla disposizione citata era già spirato (scadenza: 11/02/2019). Nulla sulle spese poiché il Comune è rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di
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