CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28289/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di sorveglianza di Milanoemessa a seguito di reclamo proposto daLo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibileil reclamo proposto dall’odierno ricorrente, detenuto in regimedifferenziato ex art. 41-bis ord. pen., avverso il divieto di utilizzarefornello a gas, pentolame e accessori nell’orario compreso tra le ore 20 ele ore 7, in quanto ritenuto discriminatorio rispetto al trattamentoconsentito ai detenuti comuni.Detta ordinanza veniva reclamata dal ricorrente avanti il Tribunale disorveglianza di Milano, il quale, con ordinanza del 28 novembre 2025,accoglieva il reclamo, annullava il provvedimento impugnato edisapplicava gli artt. 6 e 8 della Circolare del DAP n. 3676/6126,disponendo che l’amministrazione penitenziaria consentisse a GiuseppeLo [OSCURATO:PERSONA] di detenere per l’intera giornata il fornelletto, le pentole egli altri accessori. Osservava che, nel caso in esame, non potevanoritenersi ragionevoli le ragioni ostative all’accoglimento del reclamoprospettate dal magistrato di sorveglianza a giustificazione del regimedifferenziato sussistente tra detenuti comuni e detenuti in regimedifferenziato. Con riferimento alla pericolosità degli oggetti, osservavache questa era intrinseca ai beni e non dipendeva, quindi, dal regimeparticolare cui erano sottoposti i detenuti e, a conferma, evidenziava chel’uso del fornello poteva essere proibito in modo assoluto nei confrontidei detenuti con condotte auto o etero aggressive o sottoposti a regimialimentari particolari. La pericolosità non dipendeva, quindi, dall’orario diutilizzo, bensì era connaturata all’oggetto in sé.Analogamente, riteneva che il collocamento in cella singola deldetenuto non fosse correlabile ad esigenze di sicurezza che potevanosussistere, per motivi opposti, anche nel caso di celle occupate da piùpersone.Infine, osservava che la necessità di preservare la salubrità dell’arianon integrava una ragione organizzativa tale da giustificare untrattamento differenziato.Ritenendo, quindi, che il trattamento differenziato tra detenutisottoposti a regime comune e quelli sottoposti regime differenziato fosseingiustificato, accoglieva il reclamo.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministerodella Giustizia articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale disorveglianza non abbia adeguatamente valorizzato la discrezionalitàriservata all’amministrazione penitenziaria al fine di garantire le esigenzedi sicurezza, controllo e tutela dei detenuti. Richiama i principi espressida questa Corte, la quale ha ritenuto che la previsione di fasce orarienon incide, né pregiudica il diritto soggettivo del detenuto ad una sanaalimentazione, intervenendo solo a regolamentare le modalità diesercizio del diritto al fine di renderlo compatibile con altre esigenze,quali, ad es. l’ordinata convivenza, la salubrità degli ambienti, lacompatibilità con le attività trattamentali, la necessità di agevolare edalleggerire i compiti del personale addetto al controllo di una attivitàastrattamente pericolosa, senza per questo condizionare in modosignificativo o ingiustificato il diritto del detenuto. Aggiunge che la Cortecostituzionale, nel riconoscere il diritto dei detenuti a cuocere i cibi, nonha mai affermato che costoro non debbano sottostare alle regole fissatedall’Amministrazione che regolano l’esercizio del diritto, sicchél ’ord inanza impugnata, ingerendosi in una discrez ional i tàdell’Amministrazione, non sindacabile sul punto, in quanto néirragionevole, né ingiustificata, va annullata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il tema del diritto alla cottura dei cibi dei detenuti in regime differenziatoex art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, ha costituito oggetto di elaborazionegiurisprudenziale.Il regime di detenzione differenziata, disciplinato dal comma 2-quater dellalegge citata, è stato oggetto di ripetuti interventi della Corte Costituzionale. Perquanto oggi di interesse, la Corte è intervenuta sulla disposizione di cui allalettera f) del comma 2–quater, nella parte in cui prevedeva l'adozione di misuredi sicurezza volte ad assicurare l'impossibilità per i detenuti di cuocere cibi. Conla sentenza n. 186 del 2018, la Corte ha ribadito che in base all'art. 41-biscomma 2 Ord. pen. «è possibile sospendere solo l'applicazione di regole edistituti dell'ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con leesigenze di ordine e sicurezza» e, correlativamente, che non possono disporsimisure che, in ragione del loro contenuto, non siano riconducibili a detteconcrete esigenze e, quindi, non rispondano alle finalità per la quale sono stateadottate, così determinando una afflizione non funzionale all'obiettivo e alla ratiodella legge, ponendosi, al contempo, in potenziale contrasto con la finalitàrieducativa della pena e con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.Ha, quindi, concluso dichiarando l'illegittimità costituzionale della lettera f)dell'art. 41-bis Ord. pen., limitatamente alle parole «e cuocere cibi», affermandoche non si tratta di affermare un diritto a cuocere in cella i cibi, ma di riconoscereche anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis Ord. pen.debba conservare «la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalitàquotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui puòespandersi la sua libertà individuale».Da questa premessa ha preso avvio l'elaborazione giurisprudenziale diquesta Corte, la quale è pervenuta ad ammettere la possibilità di sindacatogiurisdizionale sui provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria con la qualesi regolamenta l'esercizio del diritto alla cottura dei cibi da parte dei detenuti inregime differenziato.Con la sentenza Sez. 1 n. 4030 del 4.12.2020, dep. 2021, Ministero dellaGiustizia,Rv 280532 - 01, questa Corte ha osservato che le questioni relative allacottura dei cibi e all'acquisto di generi alimentari costituiscono oggetto diposizione giuridica di diritto soggettivo in quanto attengono al diritto adalimentarsi adeguatamente. Tuttavia, ha evidenziato che costituisce «iusreceptum, che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazionianche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partireall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziariavolti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l'ordine e la sicurezza internae, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo», con il limitecostituito dalla necessità che tali limitazioni rispettino i canoni di ragionevolezzae proporzionalità. In relazione al tema della cottura degli alimenti, si è osservatoche il divieto di cucinare al di fuori di prefissati limiti temporali costituisce «unragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'internodelle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibidi facile e rapido approntamento ex art. 13 comma 4 d.P.R. n. 230 del 2000,operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazioneinterna degli istituti penitenziari». Detta previsione realizza la finalità di«preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinaria convivenzaall'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senzache i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati […]».Pertanto, ove la disciplina adottata dall'istituto sia volta ad operare ilbilanciamento delle menzionate esigenze e sia, quindi, guidata da criteri diragionevolezza e non determini, di fatto, una compressione del diritto, puòritenersi che essa vada ad incidere non sul diritto stesso, ma solo sulla modalitàdi esercizio dello stesso.4. Tanto premesso, ulteriore passaggio attiene al confronto tra il regimeprevisto per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen.e quelli dei detenuti di altri circuiti. Si è osservato che nell'esercizio della propriapotestà organizzatoria, l'amministrazione d’istituto può adottare regimidifferenziati, purché trovino un proprio fondamento razionale e non attuino untrattamento differenziato ingiustificato e, quindi, vessatorio. Questa Corte haripetutamente osservato che il diverso regime adottato per i detenuti comuni, iquali possono tenere in cella fornelli e cibi senza limiti di orario, e quelli in regimedifferenziato ex art. 41-bis Ord. pen, i quali, invece, debbono consegnare dettibeni nella fascia oraria tra le ore 20 e le ore 7, trova il proprio fondamento nelfatto che le condizioni alloggiative dei reparti sono profondamente diverse e, perquesto, fondano la necessità di una diversa disciplina. I detenuti ex art. 41-bisOrd. pen. occupano una stanza singola, circostanza questa che, in orarionotturno, quando il personale di sorveglianza è ridotto, non consente diassicurare la necessaria sicurezza e controllo. Al contrario, i detenuti comuni, inquanto occupanti celle condivise e in quanto impegnati in attività trattamentalidurante il giorno, necessitano per motivi organizzativi e di salubrità, di potercucinare i cibi in orari differenziati e nell'arco dell'intera giornata. Si tratta,quindi , d i una disc ip l ina di f ferenziata che, nel la prospettazionedell'amministrazione trova il proprio fondamento in esigenze organizzative e disicurezza che non incidono sul diritto ad una adeguata alimentazione, ma solosulle modalità di esercizio del diritto.5. Nel caso in esame, a fronte della ragione giustificativa del trattamentodifferenziato esposta nell'ordinanza del magistrato di sorveglianza impugnata, ilTribunale ha opposto alcune considerazioni. Ha osservato che il fornello ha unapericolosità intrinseca e, nonostante ciò, può essere proibito in modo assolutoper i detenuti a rischio autolesionistico o aggressivi o che, comunque, presentinospecifici profili di pericolosità, profili non ravvisabili nei detenuti in regimedifferenziato. Quanto alla circostanza che i detenuti sono in cella singola, haevidenziato che, a suo avviso, la pluralità di persone in cella può essere anche unmotivo di maggiore pericolosità. Riteneva, inoltre, infondata la ragione relativaalla necessità di salvaguardare la salubrità dell’aria nel caso dei detenuti comuni.Le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento del reclamo non possonoessere condivise. Premesso che non è in discussione il diritto del ricorrente acuocere in cella il cibo, si ribadisce quanto già ripetutamente osservato in ordineal fatto che la previsione di fasce orarie, ove sia motivata da esigenzeorganizzative e di ordinata gestione delle attività e non determini limitazioniirragionevoli o ingiustificate all’esercizio del diritto soggettivo alla sanaalimentazione, non può essere sindacata. Nel caso in esame, l’amministrazioneha ribadito che il trattamento differenziato tra detenuti in regime ordinario equelli in regime differenziato trova la propria ragione nella diversità di condizionedetentiva degli interessati. I detenuti comuni, alloggiati in celle multiple,impegnati per mote più ore al di fuori della cella in attività trattamentali,necessitano di un numero maggiore di ore per cuocere i propri cibi per evitareche questa esigenza interferisca con le attività trattamentali o costringe tutti allepreparazioni negli stessi orari, con conseguente aumento di fumi e odori. Alcontrario, i detenuti in regime differenziato, venendo ospitati in celle singole eavendo meno impegni all’esterno della cella, hanno la possibilità di organizzare lacottura o il riscaldamento dei cibi potendo contare su un maggior numero di ore.È pertanto del tutto ragionevole che, tale facoltà, venga esclusa oltre una certaora, ovvero oltre le ore 20 e sino alle ore 7, quando, in ragione del minor numerodi personale in servizio, è più difficile assicurare i necessari controlli a tuteladell’incolumità del singolo e del personale.D’altro canto, non può certamente ritenersi che tale limitazione di orario,peraltro propria di molte ordinarie situazioni comunitarie (anche al di fuori deiregimi restrittivi della libertà personale), sia lesiva di diritti soggettivi, né che siairragionevole o abnorme. Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnatova a incidere sulla discrezionalità organizzativa della pubblica amministrazione aldi fuori dei limiti consentiti.Non ricorrendo, alla luce della verifica eseguita, le condizioni per disapplicarela normativa, primaria e secondaria, che conferisce all'Amministrazionepenitenziaria il delineato potere discrezionale di disciplinare le concrete modalitàdi esercizio del diritto dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cucinare icibi, l'impugnata ordinanza, intervenuta nell'ambito riservato alla discrezionalevalutazione dell'Amministrazione penitenziaria, deve essere annullata in partequa senza rinvio, conseguendo a tale pronuncia la definitiva reiezione delreclamo giurisdizionale proposto al riguardo dal detenuto interessato. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]