CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14048/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il gennaio 2021, con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 2 febbraio 2017 del Tribunale di Lecce, riduceva ad anni 1 di reclusione la pena originariamente inflittagli per il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000; tale reato era stato a lui contestato perché, essendovi obbligato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della associazione "Terra del Sole", solo all'apparenza definita Onlus, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, non aveva presentato la dichiarazione annuale dei redditi Iva relativa all'anno fiscale 2011, pur avendo conseguito un reddito pari a euro 82.344,44 e incassato acconti Iva pari alla somma di euro 59.782,92; in Gallipoli il 10 ottobre 2012. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, la difesa deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo i giudici di appello omesso di confrontarsi con le doglianze difensive, con le quali era stata censurata la decisione del primo giudice di mutuare pedissequamente il contenuto dell'informativa della Guardia di Finanza, senza procedere a un'autonoma valutazione degli elementi indicativi del superamento della soglia di punibilità; a fronte di tali doglianze, la Corte di appello, anziché procedere a un'analisi delle spese e dei costi di gestione della società del ricorrente, analisi necessaria al fine di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, avrebbe posto incondizionato affidamento su non meglio precisati "importi estratti dalla documentazione rinvenuta durante il controllo fiscale", eludendo così l'onere di accertamento autonomo dell'imposta dovuta. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 131 bis cod. pen., non avendo la Corte territoriale considerato che il superamento della soglia di punibilità non esclude affatto l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, laddove, come nel caso di specie, il superamento della soglia sia davvero modesto o comunque non eccessivo e la condotta del ricorrente non presenti il carattere dell'abitualità. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. 3.1. Quanto alla formulazione del giudizio di colpevolezza, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha escluso che l'ammontare dell'imposta evasa sia stato determinato in via presuntiva, avendo prima la P.G. e poi il Tribunale fatto riferimento a dati reali rappresentati dagli importi estratti dalla documentazione rinvenuta durante il controllo fiscale e quindi proveniente dallo stesso imputato. Da tale documentazione è emerso che, per l'anno di imposta 2011, la Terra del [OSCURATO:PERSONA], di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], non aveva presentato la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, pur avendo ottenuto ricavi per 417.664 euro, per cui è stato omesso il versamento sia dell'Ires (per euro 82.344,44) sia dell'Iva (per euro 59.782,92). Alla luce di tali risultanze documentali, correttamente è stata ritenuta sussistente la fattispecie contestata al ricorrente, dovendosi ribadire che, a fronte delle considerazioni delle due conformi sentenze di merito, non illogiche e anzi coerenti con le acquisizioni probatorie, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, sollevate in termini assertivi e non adeguatamente specifici, non essendo indicato in base a quali elementi concreti la determinazione dell'imposta evasa sarebbe stata diversa da quella operata dai giudici di merito. 3.2. Analoghe conclusioni si impongono rispetto al secondo motivo. Anche in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non si ravvisano infatti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello escluso, in maniera non irragionevole, che il fatto per cui si procede fosse qualificabile in termini di particolare tenuità, in considerazione sia della circostanza che gli importi evasi prima indicati superano non di pochissimo la soglia di punibilità (dal 2015 pari a 50.000 euro, ma all'epoca della condotta addirittura inferiore), sia dell'ulteriore rilievo secondo cui l'associazione "Terra del Sole" si è definita Onlus pur non essendolo, avendo prodotto un giro di affari tipico di una società commerciale. Il diniego della causa di non punibilità invocata appare dunque immune da censure, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Cartenì deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.Yt P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deci