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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34902/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]:co, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con decreto datato 13 luglio 2021 la Corte d'appello di Caltanissetta, su ricorso del prevenuto, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di quattro anni, disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 28 ottobre 2020 del Tribunale di Caltanissetta.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il prevenuto, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui lamenta l'inosservanza della legge penale ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato sarebbe sorretto da motivazione apparente, in particolare con riferimento all'attualità della pericolosità sociale.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge.

L'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni.

La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso.

Il ricorso non ha effe .:to sospensivo".

Quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione del decreto che applica la misura di prevenzione ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell'art. 7, comma 1, dello stesso d.lgs. 159 del 2011 che impone che i decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011 ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez.

U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 01: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).

Come precisato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Repaci appena citata, la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice, non è motivazione apparente.

Proprio questo è quanto accade nel caso di specie, in cui il difensore propone il ricorso sostenendo l'esistenza di motivazione apparente in punto di attualità della pericolosità del prevenuto, ma si tratta di argomento già proposto davanti alla Corte d'appello, che ad esso ha risposto a fine pagina 4 del provvedimento impugnato nella parte in cui scrive che "non risultano condivisibili gli ulteriori rilievi difensivi espressi in ordine alla presunta mancanza di attualità della pericolosità sociale.

Sul punto va rilevato che i fatti sopra richiamati e gli altri risultanti tra i carichi pendenti sono stati commessi in un arco temporale lungo, ed infine assai prossimo all'adozione del provvedimento impugnato, considerato, tra l'altro, che nel periodo immediatamente successivo il DO Natale è stato ristretto in carcere".

Il ricorso è stato proposto, pertanto, per motivi diversi cla. quelli previsti dalla legge, e conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]:co, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con decreto datato 13 luglio 2021 la Corte d'appello di Caltanissetta, su ricorso del prevenuto, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di quattro anni, disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 28 ottobre 2020 del Tribunale di Caltanissetta. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il prevenuto, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui lamenta l'inosservanza della legge penale ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato sarebbe sorretto da motivazione apparente, in particolare con riferimento all'attualità della pericolosità sociale. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge. L'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effe .:to sospensivo". Quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione del decreto che applica la misura di prevenzione ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell'art. 7, comma 1, dello stesso d.lgs. 159 del 2011 che impone che i decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011 ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 01: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Come precisato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Repaci appena citata, la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice, non è motivazione apparente. Proprio questo è quanto accade nel caso di specie, in cui il difensore propone il ricorso sostenendo l'esistenza di motivazione apparente in punto di attualità della pericolosità del prevenuto, ma si tratta di argomento già proposto davanti alla Corte d'appello, che ad esso ha risposto a fine pagina 4 del provvedimento impugnato nella parte in cui scrive che "non risultano condivisibili gli ulteriori rilievi difensivi espressi in ordine alla presunta mancanza di attualità della pericolosità sociale. Sul punto va rilevato che i fatti sopra richiamati e gli altri risultanti tra i carichi pendenti sono stati commessi in un arco temporale lungo, ed infine assai prossimo all'adozione del provvedimento impugnato, considerato, tra l'altro, che nel periodo immediatamente successivo il DO Natale è stato ristretto in carcere". Il ricorso è stato proposto, pertanto, per motivi diversi cla. quelli previsti dalla legge, e conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Decreto Cassazione n. 34902/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris