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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14882/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 17/40/2023 emessa dalla Corte di appello di Genova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 17 ottobre 2023 la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen., rilevando che nell'istanza manca la sottoscrizione digitale di [OSCURATO:PERSONA] e che la casella dalla quale è stata inviata la posta elettronica certificata non appartiene alla medesima, né la firma apposta manualmente in calce all'atto è stata autenticata da alcuno.

La Corte ha precisato che non rileva che compaia la firma digitale del difensore (che non è l'autore dell'atto e che non ha attestato la autenticità della sottoscrizione della [OSCURATO:PERSONA]), né rileva l'incarico conferito dalla stessa ai difensori di procedere al deposito dell'istanza, perché al deposito deve seguire, ex art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen., la identificazione da parte del pubblico ufficiale.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento del provvedimento deducendo violazione della legge e erronea qualificazione giuridica della richiesta di restituzione nel termine.

Si osserva che la richiesta di restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen, è un atto per il quale al momento della presentazione dell'istanza era previsto il deposito ex art. 87-bis d.

Igs n. 150 10 ottobre 2022 in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti (la disciplina transitoria relativa al processo penale telematico è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023) e che la firma digitale del difensore di fiducia è stata correttamente apposta sotto la firma di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della richiesta di restituzione del termine, che conteneva anche la nomina fiduciaria e la elezione di domicilio e risulta pienamente valida.

Inoltre, si osserva che la Corte d'appello è caduta in contraddizione negando efficacia alla sottoscrizione digitale del difensore apposta sull'atto, ma, per altro verso, ritenendone valida la nomina e anche l'elezione di domicilio presso lo studio del medesimo (tanto che da far notificare proprio presso quel domicilio l'ordinanza di inammissibilità).

Ancora, la Corte d'appello ha applicato alla fattispecie la disciplina delle impugnazioni, mentre la richiesta ex art. 175 cod. proc. iDen. non ha natura di impugnazione, ma rappresenta un rimedio residuale utilizzabile solo quando i mezzi ordinari di difesa non consentono di ottenere lo stesso risultato. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'art. 87-bis, commi 1, 2 e 7 d.lgs. n.150 del 2022 contiene disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, riferibili anche alle istanze ex art.175 cod. proc. peri. (mentre i commi terzo e quarto della disposizione sono riferiti alla sola disciplina delle impugnazioni: Sez. 2, n. 2606 del 21/11/2023, dep. 2024, Pattarello, non mass.) — che consentono il deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici agli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, i quali annotano nel registro la data di ricezione e inseriscono l'atto nel fascicolo telematico e copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.2.

Nel caso in esame la verifica effettuata dalla cancelleria sulla firma digitale e sulla provenienza ha dato esito positivo.

La sottoscrizione del richiedente sull'istanza di restituzione in termini non è stata espressamente autenticata da parte del difensore.

Tuttavia, la firma digitale del difensore di fiducia risulta essere stata correttamente apposta sotto la firma di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della richiesta di restituzione del termine, che conteneva anche la nomina fiduciaria e la elezione di domicilio presso lo studio del difensore.

Tale contestualità di sottoscrizioni (quella di [OSCURATO:PERSONA] e quella del suo difensore) compone una tacita autenticazione della sottoscrizione della richiedente da parte del suo difensore (Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Recce, Rv. 262966; Sez. 5, n. 39049 del 09/10/2007, Delmonte, Rv. 238192), che può pertanto ritenersi valida sicché la richiesta di restituzione risulta validamente presentata.

Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ala

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 17/40/2023 emessa dalla Corte di appello di Genova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 17 ottobre 2023 la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen., rilevando che nell'istanza manca la sottoscrizione digitale di [OSCURATO:PERSONA] e che la casella dalla quale è stata inviata la posta elettronica certificata non appartiene alla medesima, né la firma apposta manualmente in calce all'atto è stata autenticata da alcuno. La Corte ha precisato che non rileva che compaia la firma digitale del difensore (che non è l'autore dell'atto e che non ha attestato la autenticità della sottoscrizione della [OSCURATO:PERSONA]), né rileva l'incarico conferito dalla stessa ai difensori di procedere al deposito dell'istanza, perché al deposito deve seguire, ex art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen., la identificazione da parte del pubblico ufficiale. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento del provvedimento deducendo violazione della legge e erronea qualificazione giuridica della richiesta di restituzione nel termine. Si osserva che la richiesta di restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen, è un atto per il quale al momento della presentazione dell'istanza era previsto il deposito ex art. 87-bis d. Igs n. 150 10 ottobre 2022 in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti (la disciplina transitoria relativa al processo penale telematico è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023) e che la firma digitale del difensore di fiducia è stata correttamente apposta sotto la firma di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della richiesta di restituzione del termine, che conteneva anche la nomina fiduciaria e la elezione di domicilio e risulta pienamente valida. Inoltre, si osserva che la Corte d'appello è caduta in contraddizione negando efficacia alla sottoscrizione digitale del difensore apposta sull'atto, ma, per altro verso, ritenendone valida la nomina e anche l'elezione di domicilio presso lo studio del medesimo (tanto che da far notificare proprio presso quel domicilio l'ordinanza di inammissibilità). Ancora, la Corte d'appello ha applicato alla fattispecie la disciplina delle impugnazioni, mentre la richiesta ex art. 175 cod. proc. iDen. non ha natura di impugnazione, ma rappresenta un rimedio residuale utilizzabile solo quando i mezzi ordinari di difesa non consentono di ottenere lo stesso risultato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 87-bis, commi 1, 2 e 7 d.lgs. n.150 del 2022 contiene disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, riferibili anche alle istanze ex art.175 cod. proc. peri. (mentre i commi terzo e quarto della disposizione sono riferiti alla sola disciplina delle impugnazioni: Sez. 2, n. 2606 del 21/11/2023, dep. 2024, Pattarello, non mass.) — che consentono il deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici agli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, i quali annotano nel registro la data di ricezione e inseriscono l'atto nel fascicolo telematico e copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.2. Nel caso in esame la verifica effettuata dalla cancelleria sulla firma digitale e sulla provenienza ha dato esito positivo. La sottoscrizione del richiedente sull'istanza di restituzione in termini non è stata espressamente autenticata da parte del difensore. Tuttavia, la firma digitale del difensore di fiducia risulta essere stata correttamente apposta sotto la firma di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della richiesta di restituzione del termine, che conteneva anche la nomina fiduciaria e la elezione di domicilio presso lo studio del difensore. Tale contestualità di sottoscrizioni (quella di [OSCURATO:PERSONA] e quella del suo difensore) compone una tacita autenticazione della sottoscrizione della richiedente da parte del suo difensore (Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Recce, Rv. 262966; Sez. 5, n. 39049 del 09/10/2007, Delmonte, Rv. 238192), che può pertanto ritenersi valida sicché la richiesta di restituzione risulta validamente presentata. Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per il giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ala
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