CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che, nel motivo unico di ricorso, la difesa deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost., lamentando che la pena irrogata al suo assistito è eccessiva, contraria al principio di proporzionalità ed alla finalità rieducativa imposta dalla Costituzione. Rilevato che l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA] quantitativi non determinati di sostanza stupefacente del tipo hashísh, con cadenza "quindicinale" nell'arco temporale dal novembre 2018 all'aprile 2019. Rilevato che il giudice di primo grado ha condannato l'imputato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, confermata in appello e così determinata: pena base anni uno di reclusione ed euro 3000,00 di multa; aumentata per la recidiva qualificata ad anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 5.000,00 di multa; aumentata per la continuazione ad anni due di reclusione ed euro 5000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale indicata. Ritenuto che la sentenza di appello, i cui contenuti, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, si saldano con quella di primo grado in caso di c.d. "doppia conforme", è sorretta da conferente apparato argomentativo in relazione al profilo del trattamento sanzionatorio. Considerato che le critiche riguardanti la lamentata eccessività della pena sono del tutto generiche, supportate da argomentazioni astratte, prive di ogni confronto con il costrutto giustificativo delle sentenze di merito (il giudice di primo grado e la Corte distrettuale, che ha condiviso il contenuto della sentenza del Tribunale, hanno ritenuto "congrua" la pena inflitta all'imputato dopo avere posto in rilievo le modalità del fatto e la sua negativa personalità). Considerato, quanto alla dosimetria della pena, che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della quantificazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza da escludersi nel presente caso (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto dì mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). Ritenuto, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la motivazione complessiva espressa dalla Corte di merito è idonea a sostenere l'assunto della non meritevolezza del beneficio; rilevato, quanto al suddetto profilo, che le argomentazioni portate nel ricorso, sono del tutto generiche. Ritenuto, quanto alla recidiva qualificata che il giudizio espresso nella sentenza impugnata è conforme ai principi stabiliti in questa sede, avendo la Corte di merito, unitamente al giudice di primo grado, posto in rilievo la perseveranza nel delinquere dimostrata dall'imputato, sintomatica della sua accresciuta pericolosità sociale. Si è anche rimarcato come la distanza temporale con le due precedenti condanne per fatti della stessa natura non influisca sul negativo giudizio di accresciuta rimproverabilità, non avendo le precedenti esperienze giudiziarie sortito alcun effetto deterrente.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]