CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 21/11/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 21 novembre 2025, la Corte di appello di Roma haconfermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva ritenuto Rinaldo GirottiZirotti responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale,nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita nel2019.2. Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della provain relazione alla affermata responsabilità del ricorrente. Premesso che nella specienon sussisterebbe un’ipotesi di cd. “doppia conforme”, dal momento che ilragionamento seguito dai due giudici di merito sarebbe differente, la difesasostiene che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le circostanzededotte con l’atto di appello sarebbero irrilevanti. In particolare, non avrebbeconsiderato lo stato di salute dell’imputato, che aveva portato nel 2016 alla nominadi [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico in luogo di Girotti, né le maildepositate dalla difesa che avrebbero attestato che era proprio [OSCURATO:PERSONA] colui cheprovvedeva agli ordini, manteneva contatti con i fornitori e operava come vero eproprio amministratore; neppure avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni delcommercialista della società, che aveva affermato di aver avuto contatti solo conil [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, la sentenza impugnata avrebbe fatto ricorso a regolepresuntive e avrebbe richiamato per relationem la sentenza di primo grado,discostandosi dal principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al reato di bancarotta per distrazione, nonché con riguardo alla omessariqualificazione della condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili neldelitto di bancarotta semplice documentale. Sotto il primo aspetto, il ricorrentesostiene che la motivazione della sentenza impugnata si fonderebbe in modoillegittimo su una mera presunzione di distrazione, desunta dalla sussistenza di undisavanzo ingiustificato.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 178 cod.proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di giudizioabbreviato condizionato formulata a seguito della contestazione suppletivaeffettuata in udienza dal pubblico ministero.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.2. Il primo motivo è infondato.Esso si risolve, invero, nella richiesta di una rivalutazione di merito, nonconsentita in sede di legittimità. Infatti, oltre ad essere generico, in quantomeramente reiterativo delle identiche censure proposte con l’atto di appello, senzaun concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, proponedoglianze eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione dimerito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944).In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta unamotivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi dellamotivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma unadecisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliatain merito al fatto che al momento del fallimento l’imputato non ricoprisseall’interno della società il ruolo di amministratore, essendo tale ruolo ricoperto daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], nominato nel 2016.Con motivazione esente da vizi logici, la Corte territoriale, in conformità conil giudice di primo grado, ha affermato il carattere meramente formale del subentrodi [OSCURATO:PERSONA] nella gestione societaria, evidenziando come l’imputato abbiamantenuto un ruolo centrale nella vita della società anche dopo il dicembre 2016,valorizzando la tardiva registrazione delle modifiche societarie, avvenuta nel 2017,il mancato deposito delle scritture contabili, l’esistenza di plurimi elementi da cuidesumere la persistente riferibilità della gestione al Girotti e le cointeressenzeimprenditoriali esistenti tra i soggetti coinvolti. A fronte di tali specificheargomentazioni, il ricorrente si è limitato a richiamare le condizioni di salute in cuiversava l’imputato, ma in alcun modo documentate, le dichiarazioni del testeSperanza, commercialista della società fallita, nonché le e-mail depositate dalladifesa e che attesterebbero che era [OSCURATO:PERSONA] che provvedeva agli ordini e teneva icontatti con i fornitori. Trattasi di elementi che – al contrario di quanto sostenutonel ricorso – sono stati puntualmente e logicamente vagliati dai giudici del merito,che ne hanno dato una lettura alternativa e coerente con il complessivo compendioprobatorio, escludendo che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione era statastralciata) avesse agito isolatamente e che Girotti fosse estraneo alla gestionedella società successivamente al 2016. In tal senso hanno ritenuto rilevanti ledichiarazioni del teste Speranza, che aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fossel’amministratore della società, in quanto i documenti erano firmati dall’imputato;le mail depositate dalla difesa, antecedenti alla nomina nel 2016 di [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore della società e che rendevano ragionevole ritenere che egli desseesecuzione alle direttive di Girotti, all’epoca amministratore in carica. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre valorizzato la circostanza che le modifiche relative alle carichegestorie e alla sede legale della fallita e della controllante erano state contestualial verificarsi della situazione grave difficoltà della società, nonché il mancatodeposito della documentazione contabile, ritenendo la stessa coerente con lavolontà di rendere difficoltosa la ricostruzione delle vicende della fallita.Ne consegue che la motivazione impugnata non presenta i caratteri dellamanifesta illogicità o del travisamento della prova dedotti dal ricorrente e si sottraepertanto alle censure del ricorrente.3. Il secondo motivo è infondato.Esso si limita a dedurre in modo del tutto generico e aspecifico il vizio dimotivazione in punto di prova dell’attività distrattiva e l’omessa risposta ai motividi gravame con cui si chiedeva la riqualificazione in bancarotta semplice dellamancata tenuta delle scritture contabili.3.1. Con riguardo al primo profilo di censura, si deve richiamare il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema dibancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni dellasocietà dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da partedell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, posto che laresponsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimonialeverso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei benidell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a caricodell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beniaziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 2016, Aucello,Rv. 267710).Il principio di diritto richiamato presuppone in ogni caso l’accertamento,indipendentemente da qualsiasi presunzione, della previa disponibilità, in capo allasocietà fallita, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa. Tale accertamento nonpuò fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabilidell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanzedesumibili da questi atti essere valutate – soprattutto quando la lorocorrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore – nella loro intrinsecaconcretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al realeandamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 55805 del03/10/2018, BE.MA Costruzioni, Rv. 274621 – 01; Sez. 5, n. 20879 del23/04/2021, Montella, Rv. 281181 – 01, la quale ha affermato che in tema dibancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità daparte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desuntaanche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto inconformità alle prescrizioni imposte dalla legge).3.2. Nella specie, dalla lettura congiunta delle decisioni di merito risultaaccertato – alla luce di quanto riferito dal curatore e di quanto emergentedall’ultimo bilancio – che la società aveva nella sua disponibilità 31.000 euro diliquidità, la quale non è stata successivamente più rinvenuta, dal momento chealla data del fallimento la società era priva di alcuna voce attiva, il curatore nonaveva rinvenuto alcun bene, e non era stata fornita alcuna giustificazione in ordinealla destinazione della suddetta somma di denaro.La sentenza di primo grado, inoltre, ha sottolineato come pur essendo emersoche la società si trovava in serie difficoltà, nel settembre 2016 (e perciò primadell’assemblea con cui era stato nominato amministratore il [OSCURATO:PERSONA]), essa avevaassunto obbligazioni di importo significativo, in relazione alle quali aveva versatosoltanto un acconto; circostanza, questa, da cui ragionevolmente è stata desuntal’esistenza in concreto di disponibilità liquide.3.3. Con riguardo al secondo profilo di censura concernente la bancarottadocumentale, la Corte territoriale ha esaminato le doglianze del ricorrenteescludendo che fosse possibile riqualificare le condotte contestate nella fattispeciedi bancarotta semplice ex art. 217 legge fall. Al riguardo ha correttamenterichiamato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in temadi bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell’amministratore cessato, neiconfronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabilirelative al periodo in cui rivestiva l’incarico, dimostrare l’avvenuta consegna dellescritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839 - 01). Invero, sull’amministratore cessatopermane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui haricoperto la carica e per l’eventuale occultamento, in tutto o in parte, delladocumentazione al momento del passaggio di consegne (Sez. 5, n. 39160 del04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061 - 01). Quanto alla configurabilità della condottain termini di bancarotta fraudolenta, la sentenza di primo grado ha puntualmenteosservato che l’avvenuto deposito dei bilanci fino al 2015 attesta che i dati in essiindicati dovevano essere stati estrapolati dalla documentazione contabile, la qualetuttavia non è poi stata consegnata al curatore.Il ricorrente non ha svolto alcuna argomentazione volta a contrastare taleconclusione, sicché il motivo di doglianza si rivela destituito di fondamento.4. Il terzo motivo è infondato.Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa per effetto del rigettodella richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata a seguito dellacontestazione suppletiva del delitto di bancarotta distrattiva formalizzata dalpubblico ministero in udienza.La decisione impugnata costituisce applicazione coerente del principioconsolidato in giurisprudenza, secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato, laprova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito – laquale deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto agli elementi già raccolti eutilizzabili – si considera “necessaria” ove risulti indispensabile ai fini di un solidoe decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito a un qualsiasiaspetto della regiudicanda (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738– 06; Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920 – 01; Sez.U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173 - 01).La Corte territoriale ha escluso che l’ordinanza reiettiva della richiesta di ritoalternativo condizionato alla audizione di due testi determinasse la lamentataviolazione del diritto di difesa, in considerazione della mancata specificazione deitemi di prova su cui i testi avrebbero dovuto essere sentiti, tanto più che il testeQuattrini era già stato escusso. Quanto alla teste [OSCURATO:PERSONA] la sentenzaimpugnata ha, altresì, sottolineato come il ricorrente avesse successivamenterinunciato a sentire la donna, la quale era inserita nella lista testi originariamentedepositata, deducendo l’irrilevanza della sua testimonianza. Trattasi di conclusionilogicamente ineccepibili, rispetto alle quali le argomentazioni difensive risultanoinconferenti e comunque generiche. Invero, la rilevanza della nuova assunzionedel teste Quattrini non era stata specificata al momento della richiesta del ritoalternativo, mentre le circostanze addotte a giustificazione della rinunciaall’audizione della teste [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere indimostrate, non sono tali darenderne impossibile l’esame.5. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]