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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2024

Cassazione n. 23251/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1181/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in GENOVA -[OSCURATO:PERSONA] R. CECCARDI 4/30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.1623/2024 depositata i l 03/06/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Collection, azienda specializzata nel settore del modellismo da collezione di auto di lusso, nel novembre 2019 importava tramite il [OSCURATO:SOCIETA]., in regime di rappresentanza diretta, una “partita di modellini” a marchio “[OSCURATO:PERSONA] e Bugatti”, prodotti e venduti da Minimax.

All’esito dei controlli eseguiti sulla partita di merci, l’Ufficio doganale competente notificava alla MR Collection un processo verbale di constatazione alla stregua del quale, ai fini della quantificazione dei dazi e dell'IVA all'importazione, le royalties pagate ai titolari dei summenzionati marchi di lusso ai fini per il relativo sfruttamento (Pagani, Bugatti), in forza di appositi contratti di licenza, si rivelavano suscettibili d’essere incluse nel valore dichiarato in dogana. [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di revisione della dichiarazione ai sensi dell’art. 11 del D. Lgsl. 374/1990, che veniva rigettata dall’Amministrazione, con la conferma del preavviso di recupero fiscale e di irrogazione di sanzioni.

La Corte di Giustizia Tributaria di Milano respingeva il successivo ricorso di MR Collection avverso il provvedimento reiettivo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Non miglior sorte assisteva l’appello della contribuente, del pari respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia.

MR Collection affida il proprio ricorso per cassazione a otto motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si deduce “la violazione degli artt. 70 e 71 reg. ue 952/2013 (cdu)127 e 136 Reg.

UE 2447/2015 (RE), come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione europea – Taxud/800/2002 –Taxud/B4/2016”.

Con il secondo motivodi ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si denuncia “la violazione degli artt. 70 e 71 Reg.

UE 952/2013 (CDU) 127 e 136 Reg.

UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione Europea – Taxud/800/2002 – Taxud/B4/2016 e dalla giurisprudenza della CGUE”.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), di adduce la “violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg.

UE 952/2013 (CDU)127 e 136 Reg.

UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea – Taxud/800/2002 – Taxud/B4/2016 – quanto al contratto Bugatti - motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale”.

Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3) si lamenta la “violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg.

UE 952/2013 (CDU) 127 e 136 Reg.

UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea – Taxud/800/2002 – Taxud/B4/2016 – quanto al contratto Bugatti - motivazione contraddittoria e/o apparente e/o inesistente, al di sotto del minimo costituzionale”.

Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si contesta “la violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg.

UE 952/2013 (cdu)127 e 136 reg. ue 2447/2015 (re) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea – Taxud/800/2002 – Taxud/B4/2016 –quanto al contratto [OSCURATO:PERSONA] - motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale”.

Con il sesto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si lamenta “la violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg.

UE 952/2013 (CDU) 127 e 136 reg. ue 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea – Taxud/800/2002 – Taxud/B4/2016 –quanto al contratto [OSCURATO:PERSONA] - motivazione contraddittoria e/o apparente e/o inesistente, al di sotto del minimo costituzionale”.

Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si assume la “violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 reg. ue 952/2013 (CDU) 127 e 136 reg. ue 2447/2015 (re) come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione europea – Taxud/800/2002 – Taxud/b4/2016 e difetto di motivazione – motivazione inesistente, al di sotto del minimo costituzionale”.

Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 5), si denuncia l’”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo si prestano a un esame congiunto, che ne evidenzia la sostanziale inammissibilità.

Essi convergono sulla denunciata violazione degli artt. 70 e 71 Reg.

UE 952/2013 (CDU) e 136 Reg.

UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione Europea – TAXUD/800/2002 – TAXUD/B4/2016, assumendo che il Giudice dell’appello abbia tenuto in considerazione una serie di accordi tra l’esponente e i licenzianti che, invece, i documenti di prassi non considerano indicatori di un controllo dei licenzianti sui produttori, perché irrilevanti e incoerenti con la ratio stessa del controllo, ossia, l’obbligo di MR di pagare le royalties, e i diritti dei licenzianti di approvare i campioni e modelli predisposti da MR, ispezionare i luoghi di produzione e approvare i produttori proposti da MR).

Con ogni evidenza questo coacervo di censure traligna il paradigma di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., risolvendosi nella richiesta a questa Corte di una rivisitazione del merito della controversia, già sindacato puntualmente dal giudice del gravame di merito.

Le clausole contrattuali sono state esaminate e interpretate dal giudice regionale e le censure odierne mirano sottotraccia ad ottenere una più appagante loro valutazione.

Tuttavia, “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente.

L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 25348 del 2028).

Giova anche soggiungere che l’art. 348 ter c.p.c. postula nel caso di specie un’inammissibilità dei motivi di ricorso ancor più a monte, sol che si consideri che “in presenza di doppia conforme sul fatto, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto/ordinanza di inammissibilità dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 29715 del 2018).

La ricorrente si limita a stigmatizzare gli approdi ricostruttivi e interpretativi del giudice d’appello, conformi a quelle del giudice di prime cure, senza enucleare gli aspetti di diversità.

L’ottavo motivoè inammissibile.

Per il suo tramite si adombra l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c. 1 c.p.c., n. 5) per aver il Giudice dell’appello (come già il Giudice di prime cure) omesso di valutare e apprezzare: (i) l’esser le merci importate proprie del licenziatario e non dei licenzianti e (ii) l’inesistenza di accordi, tra Ferrari e MR Collection, sul diritto di ispezione fisica dei luoghi di produzione, circostanze che nel diritto dell’UE sono, invece, decisive ai fini della valutazione sull’inclusione delle royalties nel valore.

In realtà, la motivazione che si assume deficitaria, non scende al di sotto del “minimo costituzionale”.

La sentenza d’appello, infatti, reca a proprio supporto una trama argomentativa idonea a sorreggerla sul piano della ratio decidendi.

Mette in conto evidenziare che “in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1181/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in GENOVA -[OSCURATO:PERSONA] R. CECCARDI 4/30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.1623/2024 depositata i l 03/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Collection, azienda specializzata nel settore del modellismo da collezione di auto di lusso, nel novembre 2019 importava tramite il [OSCURATO:SOCIETA]., in regime di rappresentanza diretta, una “partita di modellini” a marchio “[OSCURATO:PERSONA] e Bugatti”, prodotti e venduti da Minimax. All’esito dei controlli eseguiti sulla partita di merci, l’Ufficio doganale competente notificava alla MR Collection un processo verbale di constatazione alla stregua del quale, ai fini della quantificazione dei dazi e dell'IVA all'importazione, le royalties pagate ai titolari dei summenzionati marchi di lusso ai fini per il relativo sfruttamento (Pagani, Bugatti), in forza di appositi contratti di licenza, si rivelavano suscettibili d’essere incluse nel valore dichiarato in dogana. [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di revisione della dichiarazione ai sensi dell’art. 11 del D. Lgsl. 374/1990, che veniva rigettata dall’Amministrazione, con la conferma del preavviso di recupero fiscale e di irrogazione di sanzioni. La Corte di Giustizia Tributaria di Milano respingeva il successivo ricorso di MR Collection avverso il provvedimento reiettivo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non miglior sorte assisteva l’appello della contribuente, del pari respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. MR Collection affida il proprio ricorso per cassazione a otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si deduce “la violazione degli artt. 70 e 71 reg. ue 952/2013 (cdu)127 e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE), come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione europea – Taxud/800/2002 –Taxud/B4/2016”. Con il secondo motivodi ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si denuncia “la violazione degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU) 127 e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione Europea – Taxud/800/2002 – Taxud/B4/2016 e dalla giurisprudenza della CGUE”. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), di adduce la “violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU)127 e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea – Taxud/800/2002 – Taxud/B4/2016 – quanto al contratto Bugatti - motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale”. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3) si lamenta la “violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU) 127 e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea – Taxud/800/2002 – Taxud/B4/2016 – quanto al contratto Bugatti - motivazione contraddittoria e/o apparente e/o inesistente, al di sotto del minimo costituzionale”. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si contesta “la violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (cdu)127 e 136 reg. ue 2447/2015 (re) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea – Taxud/800/2002 – Taxud/B4/2016 –quanto al contratto [OSCURATO:PERSONA] - motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale”. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si lamenta “la violazione di legge violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU) 127 e 136 reg. ue 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’unione europea – Taxud/800/2002 – Taxud/B4/2016 –quanto al contratto [OSCURATO:PERSONA] - motivazione contraddittoria e/o apparente e/o inesistente, al di sotto del minimo costituzionale”. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 3), si assume la “violazione costituzionalmente rilevante degli artt. 70 e 71 reg. ue 952/2013 (CDU) 127 e 136 reg. ue 2447/2015 (re) come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione europea – Taxud/800/2002 – Taxud/b4/2016 e difetto di motivazione – motivazione inesistente, al di sotto del minimo costituzionale”. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.1 c.p.c. n. 5), si denuncia l’”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo si prestano a un esame congiunto, che ne evidenzia la sostanziale inammissibilità. Essi convergono sulla denunciata violazione degli artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013 (CDU) e 136 Reg. UE 2447/2015 (RE) come interpretati dai documenti di prassi dell’Unione Europea – TAXUD/800/2002 – TAXUD/B4/2016, assumendo che il Giudice dell’appello abbia tenuto in considerazione una serie di accordi tra l’esponente e i licenzianti che, invece, i documenti di prassi non considerano indicatori di un controllo dei licenzianti sui produttori, perché irrilevanti e incoerenti con la ratio stessa del controllo, ossia, l’obbligo di MR di pagare le royalties, e i diritti dei licenzianti di approvare i campioni e modelli predisposti da MR, ispezionare i luoghi di produzione e approvare i produttori proposti da MR). Con ogni evidenza questo coacervo di censure traligna il paradigma di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., risolvendosi nella richiesta a questa Corte di una rivisitazione del merito della controversia, già sindacato puntualmente dal giudice del gravame di merito. Le clausole contrattuali sono state esaminate e interpretate dal giudice regionale e le censure odierne mirano sottotraccia ad ottenere una più appagante loro valutazione. Tuttavia, “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 25348 del 2028). Giova anche soggiungere che l’art. 348 ter c.p.c. postula nel caso di specie un’inammissibilità dei motivi di ricorso ancor più a monte, sol che si consideri che “in presenza di doppia conforme sul fatto, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto/ordinanza di inammissibilità dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 29715 del 2018). La ricorrente si limita a stigmatizzare gli approdi ricostruttivi e interpretativi del giudice d’appello, conformi a quelle del giudice di prime cure, senza enucleare gli aspetti di diversità. L’ottavo motivoè inammissibile. Per il suo tramite si adombra l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c. 1 c.p.c., n. 5) per aver il Giudice dell’appello (come già il Giudice di prime cure) omesso di valutare e apprezzare: (i) l’esser le merci importate proprie del licenziatario e non dei licenzianti e (ii) l’inesistenza di accordi, tra Ferrari e MR Collection, sul diritto di ispezione fisica dei luoghi di produzione, circostanze che nel diritto dell’UE sono, invece, decisive ai fini della valutazione sull’inclusione delle royalties nel valore. In realtà, la motivazione che si assume deficitaria, non scende al di sotto del “minimo costituzionale”. La sentenza d’appello, infatti, reca a proprio supporto una trama argomentativa idonea a sorreggerla sul piano della ratio decidendi. Mette in conto evidenziare che “in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r
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