CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 40204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]"TTO - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7 dicembre 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, L.F.; - che l'impugnativa presentata dal comune difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, mentre quella presentata dal comune difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce l'indeterminatezza dell'imputazione elevata nei loro confronti, è manifestamente infondato, posto che, per la costante giurisprudenza di legittimità, «In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale» (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286023; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741); principio questo di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha confermato la scelta dosimetrica sanzionatoria operata dal primo giudice, ritenendo congruo, ai fini del discostamento dal minimo edittale, il riferimento all'elevata entità della distrazione atteso che gli introiti entrati nei conti della società poi usciti dalle casse sociali senza alcuna giustificazione, unitamente al valore di cassa non rinvenuto, erano di importo decisamente rilevante e tali da arrecare un significativo pregiudizio al bene tutelato dalla norma); - che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto la Corte territoriale ha fatto buon governo del pacifico principio di diritto second cui «Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.» (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Rv. 261937); condizione di certo non sussistente nel caso di specie, alla stregua di quanto congruamente argomentato nella sentenza impugnata, che ha evidenziato come i delitti già giudicati rappresentassero la modalità con la quale era stata creata una provvista poi entrata nelle casse sociali, fatto da un punto di vista storico-naturalistico ben diverso dalla successiva condotta distrattiva tramite la quale le somme di denaro di cui all'imputazione erano uscite illecitamente dal patrimonio sociale; condotte neppure sovrapponibili a quelle integranti il delitto di bancarotta documentale, sostanziatesi nella tenuta delle scritture contabili con modalità tali da sviare i creditori (vedasi pag. 14 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il co