CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa, a seguito di istanza ex art 299 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 81 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce ricorre il difensore dell'indagato sollevando i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 310 cod. proc. pen., per avere il Tribunale, con una più sfavorevole valutazione sul rischio di reiterazione, violato il principio devolutivo, essendosi occupato di questioni relative al decorso del tempo e alla pericolosità dell'istante, questioni mai trattate nell'istanza rivolta al Giudice con la quale sottoponeva al Gip la possibilità di scontare gli arresti domiciliari a Torino, così allontanandosi da Brindisi, luogo di consumazione dei fatti. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., essendo la motivazione apparente laddove non ha considerato che l'indicazione di un luogo notevolmente distante da quello di realizzazione della condotta illecita rappresenta un elemento di novità rispetto agli elementi originariamente valutati dal Gip nell'ordinanza genetica. 3. Deve preliminarmente rilevarsi che, in data 13/02/23, sono pervenute la procura speciale conferita dall'imputato al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la proposizione e il deposito della rinuncia al ricorso proposto, e la formale rinuncia (redatta il 08/02/23) sottoscritta dall'anzidetto procuratore speciale. 4. Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deci