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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 05638/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata l’undici marzo 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado emetteva sentenza con cui, in riforma della sentenza della Commissione di primo grado, adìta per l’impugnazione di decreto tavolare del Tribunale di Rovereto, rigettava l’eccezione di prescrizione relativa all’unico credito, tra quelli portati nella cartella che aveva determinato il suddetto [OSCURATO:PERSONA] decreto di iscrizione ipotecaria, per il quale la prescrizione era stata riconosciuta in primo grado.

Conseguentemente il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Pregiudizialmente dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, avendo l’Agenzia provveduto a notificare la sentenza impugnata in data 12 aprile 2019, mentre il ricorso stesso sarebbe stato spedito solo in data 26 luglio 2019.

Invero, come noto, affinché trovi applicazione il termine c.d. breve per impugnare, conseguente alla notifica della sentenza, occorre che la parte che lo invoca dimostri l’avvenuta notificazione, attraverso la produzione della copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notifica integrata, in caso di notifica a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento della raccomandata (ex plurimis Cass. 07/12/2016, n. 25062).

Nella specie la parte ricorrente contesta fermamente l’avvenuta notifica, mentre la parte controricorrente non produce l’indicata copia notifica della sentenza.

2. Con il primo mezzo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per carenza della legitimatio ad processum dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] in quanto costituita con “avvocato esterno”.

2.1. Il motivo è infondato.

In quanto con l’espressione legitimatio ad processum (che invero significa capacità di stare in giudizio, come tale riconosciuta a tutte le persone fisiche munite della capacità d’agire nonché ai legali rappresentanti degli incapaci e dei soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, cfr. Cass.16/12/2014, n. 26359) si voglia, come pare, alludere alla necessarietà della rappresentanza processuale dell’Avvocatura dello stato ove sia in causa l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], va sottolineato che Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e della [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa come ad essa riservati, potendo evitarla soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliere nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici(Cass. 29/11/2019, n. 31241).

Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizione interpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.

Nella specie la base convenzionale, cui allude la disposizione da ultimo citata e che fa riferimento al protocollo indicato nel precedente richiamato, esclude appunto la necessità del ricorso alla difesa erariale proprio per le liti innanzi alle commissioni tributarie.

3. Col secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11, d.lgs. n. 546/1992, 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 e 182, cod. proc. civ., per carenza dello jus postulandi in capo all’avvocato del libero foro con cui l’Agenzia si era costituita, in relazione a quanto dedotto al motivo precedente.

3.1. Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

4. Col terzo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2496, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto erroneamente il giudice d’appello avrebbe affermato che il tributo non si era prescritto.

4.1. Anche tale motivo è infondato.

Come noto, la sentenza Cass. Sez.

U. 17/11/2016, n. 23397, ha escluso l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., portante termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati, ai casi di definitività di atti che non dipenda da passaggio in giudicato del titolo giudiziale.

Con ciò, come esattamente osservato dal giudice d’appello, la pronuncia non ha affatto affermato il principio della prescrizione quinquennale per tutti i tributi, ma anzi ha ritenuto la rilevanza del termine prescrizionale previsto per i singoli titoli, e nella specie di quelli tributari, di quello previsto per la singola imposta portata dall’atto divenuto definitivo.

Da tanto discende che in caso di tributo erariale, poiché non è previsto alcun termine di prescrizione speciale, deve farsi applicazione di quello generale preveduto dall’art. 2946, cod. civ., in dieci anni.

In particolare, e fatte salve le speciali disposizioni, deve rammentarsi che l’obbligazione tributaria, caratterizzata dall’autonomia dei singoli periodi d’imposta, non può per tal verso assimilarsi a prestazione periodica, derivando infatti essa, anno per anno, da autonoma valutazione in ordine ai relativi presupposti.

5. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese che liquida in € 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata l’undici marzo 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado emetteva sentenza con cui, in riforma della sentenza della Commissione di primo grado, adìta per l’impugnazione di decreto tavolare del Tribunale di Rovereto, rigettava l’eccezione di prescrizione relativa all’unico credito, tra quelli portati nella cartella che aveva determinato il suddetto [OSCURATO:PERSONA] decreto di iscrizione ipotecaria, per il quale la prescrizione era stata riconosciuta in primo grado. Conseguentemente il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Pregiudizialmente dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, avendo l’Agenzia provveduto a notificare la sentenza impugnata in data 12 aprile 2019, mentre il ricorso stesso sarebbe stato spedito solo in data 26 luglio 2019. Invero, come noto, affinché trovi applicazione il termine c.d. breve per impugnare, conseguente alla notifica della sentenza, occorre che la parte che lo invoca dimostri l’avvenuta notificazione, attraverso la produzione della copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notifica integrata, in caso di notifica a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento della raccomandata (ex plurimis Cass. 07/12/2016, n. 25062). Nella specie la parte ricorrente contesta fermamente l’avvenuta notifica, mentre la parte controricorrente non produce l’indicata copia notifica della sentenza. 2. Con il primo mezzo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per carenza della legitimatio ad processum dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] in quanto costituita con “avvocato esterno”. 2.1. Il motivo è infondato. In quanto con l’espressione legitimatio ad processum (che invero significa capacità di stare in giudizio, come tale riconosciuta a tutte le persone fisiche munite della capacità d’agire nonché ai legali rappresentanti degli incapaci e dei soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, cfr. Cass.16/12/2014, n. 26359) si voglia, come pare, alludere alla necessarietà della rappresentanza processuale dell’Avvocatura dello stato ove sia in causa l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], va sottolineato che Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e della [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa come ad essa riservati, potendo evitarla soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliere nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici(Cass. 29/11/2019, n. 31241). Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizione interpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. Nella specie la base convenzionale, cui allude la disposizione da ultimo citata e che fa riferimento al protocollo indicato nel precedente richiamato, esclude appunto la necessità del ricorso alla difesa erariale proprio per le liti innanzi alle commissioni tributarie. 3. Col secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11, d.lgs. n. 546/1992, 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 e 182, cod. proc. civ., per carenza dello jus postulandi in capo all’avvocato del libero foro con cui l’Agenzia si era costituita, in relazione a quanto dedotto al motivo precedente. 3.1. Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento del secondo. 4. Col terzo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2496, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto erroneamente il giudice d’appello avrebbe affermato che il tributo non si era prescritto. 4.1. Anche tale motivo è infondato. Come noto, la sentenza Cass. Sez. U. 17/11/2016, n. 23397, ha escluso l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ., portante termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati, ai casi di definitività di atti che non dipenda da passaggio in giudicato del titolo giudiziale. Con ciò, come esattamente osservato dal giudice d’appello, la pronuncia non ha affatto affermato il principio della prescrizione quinquennale per tutti i tributi, ma anzi ha ritenuto la rilevanza del termine prescrizionale previsto per i singoli titoli, e nella specie di quelli tributari, di quello previsto per la singola imposta portata dall’atto divenuto definitivo. Da tanto discende che in caso di tributo erariale, poiché non è previsto alcun termine di prescrizione speciale, deve farsi applicazione di quello generale preveduto dall’art. 2946, cod. civ., in dieci anni. In particolare, e fatte salve le speciali disposizioni, deve rammentarsi che l’obbligazione tributaria, caratterizzata dall’autonomia dei singoli periodi d’imposta, non può per tal verso assimilarsi a prestazione periodica, derivando infatti essa, anno per anno, da autonoma valutazione in ordine ai relativi presupposti. 5. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese che liquida in € 6.000,00 oltre spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbl
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