CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 13033/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/‘ Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestainente infondato in quanto completamente generico laddove invoca il vizio di mancanza di motivazione senza alcuna specificazione sul punto a fronte di articolata spie3.: zione della conclusione decisoria. Ancora prima rilevato che vi è stata rinunzia EI rimo motivo circa la qualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 con accogliinento del secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, senza quindi alcuna dedu.ione in punto di responsabilità cui poter accordare la lamentela, di cui al mero ti .:o o del motivo di ricorso e come tale in alcun modo specificata, circa la Driessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inannmissib le, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle annnnen:11: Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025 Il C tigliere estenspre Il Presidente