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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08177/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19109/2022R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentati e difes i ex lege dall ’ A vv ocatura Generale dello Stato , con domiciliodigitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 235 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 25/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/ 2/202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dei ricorrenti;[OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla cartella di pagamento notificatagli il 29/11/2017 da [OSCURATO:SOCIETA]. nell’interesse del Ministero della Giustizia -Corte d’appello di Milano - [OSCURATO:PERSONA] e di Agenzia delle Entrate-Riscossione e recante la pretesa creditoria di Euro 163.332,96, oltre a oneri di riscossione, per recupero di spese processuali di un procedimento penale nel quale l’opponente era stato condannato con sentenza irrevocabile; −s osteneva l’opponente che era intervenuta la prescrizione del credito e che era maturata la decadenza exartt. 25 d.P.

R . n. 602 del 1973 e 227 - ter d.P.R. n. 115 del 2002; inoltre, deduceva che la cartella era affetta da un’omessa o carente motivazione («recupero spese processuali relative alla sentenza penale n. 892 del 06.03.2006»), inidonea a identificare le spese del procedimento, svoltosi nei confronti di numerosi imputati e per diversi reati, e a riferire concretamente la spese per intercettazioni ai reati per i quali era stato condannato; −i l Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2673 del 4/5/2020, respingeva l’opposizione; −i nvestita dell’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello, con la sentenza n. 235 del 25/1/2022, dichiarava la nullità del ruolo esecutivo e della cartella di pagamento notificata il 29/11/2017; −a vverso tale decisione proponevano un unico ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero della Giustizia e Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], col proprio controricorso, aderiva alle istanze dei ricorrenti; non svolgeva difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; −in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i ricorrenti avanzavano istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (con compensazione integrale delle spese di lite), perché «a seguito della proposizione del ricorso per cassazione nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione finanziaria ha emesso nuove cartelle di pagamento nei confronti dei coobbligati solidali e, in particolare, per quanto qui di interesse, una nuova cartella di pagamento pro quota nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], complessivamente pari ad euro 14.848,45; a seguito dell’accettazione della proposta transattiva formulata da controparte avente ad oggetto il pagamento dell’importo richiesto con la cartella di pagamento suindicata, è venuto meno l’interesse del Ministero e dell’Agenzia ricorrente a proseguire il giudizio avente ad oggetto la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 235/2022»; −all’esito della camera di consiglio del 19/ 2/202 4, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −l’emissione di nuove cartelle di pagamento (presumibilmente, sostitutive di quella impugnata) e la sopravvenuta definizione transattiva conclusa dalle parti comportano la cessazione della materia del contendere; −non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , nemmeno in base al criterio di soccombenza virtuale, attesa la indefensio dell’intimato e considerata la natura meramente adesivadel controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]; −è ictu oculi evidente che , in ragione della qualità soggettiva dei ricorrenti (Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal versamento del tributo), il pagamento del contributo unificato è escluso , sicché può essere omessa l’attestazione sui presupposti processuali per il cd. raddoppio (Cass.Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020); p.q. m. la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19109/2022R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentati e difes i ex lege dall ’ A vv ocatura Generale dello Stato , con domiciliodigitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 235 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 25/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/ 2/202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dei ricorrenti;[OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla cartella di pagamento notificatagli il 29/11/2017 da [OSCURATO:SOCIETA]. nell’interesse del Ministero della Giustizia -Corte d’appello di Milano - [OSCURATO:PERSONA] e di Agenzia delle Entrate-Riscossione e recante la pretesa creditoria di Euro 163.332,96, oltre a oneri di riscossione, per recupero di spese processuali di un procedimento penale nel quale l’opponente era stato condannato con sentenza irrevocabile; −s osteneva l’opponente che era intervenuta la prescrizione del credito e che era maturata la decadenza exartt. 25 d.P. R . n. 602 del 1973 e 227 - ter d.P.R. n. 115 del 2002; inoltre, deduceva che la cartella era affetta da un’omessa o carente motivazione («recupero spese processuali relative alla sentenza penale n. 892 del 06.03.2006»), inidonea a identificare le spese del procedimento, svoltosi nei confronti di numerosi imputati e per diversi reati, e a riferire concretamente la spese per intercettazioni ai reati per i quali era stato condannato; −i l Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2673 del 4/5/2020, respingeva l’opposizione; −i nvestita dell’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello, con la sentenza n. 235 del 25/1/2022, dichiarava la nullità del ruolo esecutivo e della cartella di pagamento notificata il 29/11/2017; −a vverso tale decisione proponevano un unico ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero della Giustizia e Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], col proprio controricorso, aderiva alle istanze dei ricorrenti; non svolgeva difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; −in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i ricorrenti avanzavano istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (con compensazione integrale delle spese di lite), perché «a seguito della proposizione del ricorso per cassazione nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione finanziaria ha emesso nuove cartelle di pagamento nei confronti dei coobbligati solidali e, in particolare, per quanto qui di interesse, una nuova cartella di pagamento pro quota nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], complessivamente pari ad euro 14.848,45; a seguito dell’accettazione della proposta transattiva formulata da controparte avente ad oggetto il pagamento dell’importo richiesto con la cartella di pagamento suindicata, è venuto meno l’interesse del Ministero e dell’Agenzia ricorrente a proseguire il giudizio avente ad oggetto la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 235/2022»; −all’esito della camera di consiglio del 19/ 2/202 4, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −l’emissione di nuove cartelle di pagamento (presumibilmente, sostitutive di quella impugnata) e la sopravvenuta definizione transattiva conclusa dalle parti comportano la cessazione della materia del contendere; −non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , nemmeno in base al criterio di soccombenza virtuale, attesa la indefensio dell’intimato e considerata la natura meramente adesivadel controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]; −è ictu oculi evidente che , in ragione della qualità soggettiva dei ricorrenti (Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal versamento del tributo), il pagamento del contributo unificato è escluso , sicché può essere omessa l’attestazione sui presupposti processuali per il cd. raddoppio (Cass.Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020); p.q. m. la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma,
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