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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 14369/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18242/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 691/2020 depositata il29/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto articolato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello indicata in epigrafe, premettendo che la sua domanda risarcitoria nei confronti del suo avvocato (per aver determinato, con l’inammissibilità del ricorso per cassazione pronunciata dalla Corte di legittimità, la definitività della riforma - per non iscrizione del difensore all’albo dei commercialisti - dell’accoglimento del suo ricorso al giudice tributario avverso un accertamento di Agenzia delle Entrate), chiamata da questi in causa la sua assicuratrice r.c., era stata respinta in primo grado e l’appello era stato rigettato, ritenuta dirimente –con esclusione di probabilità di buon esito del ricorso – la mancata produzione di prova, nel secondo grado davanti al giudice tributario e quindi prima che il convenuto assumesse la difesa del contribuente, dell’abilitazione del professionista suo difensore tributario in primo grado; in particolare, il ricorrente denuncia: col primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis alla sentenza n.56/31/08 della CTR di Milano impugnata con ricorso per cassazione dal dott. [OSCURATO:PERSONA]”: in particolare, contestando l’erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nella versione introdotta dalla riforma del 2012, mentre avrebbe dovuto applicare la disposizione precedente, giacché, qualora si fosse applicato il vecchio testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si sarebbe aperto “al vizio di motivazione in prospettiva di violazione dell’esito del ricorso (prognosi) e della responsabilità del difensore in caso di pronuncia di inammissibilità”; col secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 in relazione all’art. 101 per violazione di principi e regole del processo contumaciale (art. 291 e art. 350 c.p.c., 3° comma, quanto alla nullità della notificazione della impugnazione applicabile ai sensi dell’art. 1 comma 2, d.

Lgs. 546/92).- Violazione del principio del giusto processo contumaciale in relazione all’affidamento della parte” : al riguardo, la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato messo nella condizione di conoscere l’eccezione sollevata dalla Agenzia delle Entrate tramite la notifica del ricorso avanti la Commissione tributaria regionale sia nei suoi confronti che nei confronti del Rebecchi; la nullità della notifica del ricorso in appello al Rebecchi (in quanto non più iscritto all’Albo dei commercialisti), avrebbe reso necessario, comunque, un ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. da parte della Commissione tributaria di secondo grado nei confronti esclusivamente del [OSCURATO:PERSONA]; col terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 101, comma 2, 183, comma 4, 112 e 167 c.p.c.”; il ricorrente evidenzia, in particolare, che il Tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento dell’esclusione della responsabilità dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la considerazione che, quand’anche il ricorso in cassazione fosse stato correttamente formulato, esso non avrebbe condotto, secondo la valutazione prognostica ispirata al criterio del “più probabile che non”,ad una riforma della pronuncia di secondo grado in senso più favorevole al [OSCURATO:PERSONA]; col quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art.12, comma 1, del D.Lgs. 546/1992”,nella parte in cui la corte territoriale sostiene che l’obbligo per le Commissioni tributarie di fissare al contribuente un termine perentorio per la nomina di un difensore troverebbe applicazione solo in ipotesi di ricorso sottoscritto personalmente e se vi sia fin dall’inizio mancanza di difensore – e non nell’ipotesi di difesa tecnica che si assuma non regolarmente esercitata o affetta da vizio, come nel caso di specie (Cass., Sez. Trib., 7/3/2018, n. 5426; Cass., Sez. Trib., 2/2/2017, n. 2281; Cass., Sez. Trib., 26/5/2017, n. 13346; Cass., Sez. Trib., 8/2/2008, n. 3051); il ricorso involge questioni relative alla rappresentanza tecnica davanti al giudice tributario, su alcune delle quali non si riscontra un univoco orientamento di questa Corte: sicché è opportuno rimettere ogni approfondimento di quelle alla pubblica udienza, anche al fine di consentire un più meditato contributo di riflessione delle parti e della Procura Generale; p. q. m. dispone rinviarsi la trattazione del presente ricorso alla pubblica udienza di quest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18242/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 691/2020 depositata il29/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto articolato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello indicata in epigrafe, premettendo che la sua domanda risarcitoria nei confronti del suo avvocato (per aver determinato, con l’inammissibilità del ricorso per cassazione pronunciata dalla Corte di legittimità, la definitività della riforma - per non iscrizione del difensore all’albo dei commercialisti - dell’accoglimento del suo ricorso al giudice tributario avverso un accertamento di Agenzia delle Entrate), chiamata da questi in causa la sua assicuratrice r.c., era stata respinta in primo grado e l’appello era stato rigettato, ritenuta dirimente –con esclusione di probabilità di buon esito del ricorso – la mancata produzione di prova, nel secondo grado davanti al giudice tributario e quindi prima che il convenuto assumesse la difesa del contribuente, dell’abilitazione del professionista suo difensore tributario in primo grado; in particolare, il ricorrente denuncia: col primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis alla sentenza n.56/31/08 della CTR di Milano impugnata con ricorso per cassazione dal dott. [OSCURATO:PERSONA]”: in particolare, contestando l’erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nella versione introdotta dalla riforma del 2012, mentre avrebbe dovuto applicare la disposizione precedente, giacché, qualora si fosse applicato il vecchio testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si sarebbe aperto “al vizio di motivazione in prospettiva di violazione dell’esito del ricorso (prognosi) e della responsabilità del difensore in caso di pronuncia di inammissibilità”; col secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 in relazione all’art. 101 per violazione di principi e regole del processo contumaciale (art. 291 e art. 350 c.p.c., 3° comma, quanto alla nullità della notificazione della impugnazione applicabile ai sensi dell’art. 1 comma 2, d. Lgs. 546/92).- Violazione del principio del giusto processo contumaciale in relazione all’affidamento della parte” : al riguardo, la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato messo nella condizione di conoscere l’eccezione sollevata dalla Agenzia delle Entrate tramite la notifica del ricorso avanti la Commissione tributaria regionale sia nei suoi confronti che nei confronti del Rebecchi; la nullità della notifica del ricorso in appello al Rebecchi (in quanto non più iscritto all’Albo dei commercialisti), avrebbe reso necessario, comunque, un ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. da parte della Commissione tributaria di secondo grado nei confronti esclusivamente del [OSCURATO:PERSONA]; col terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 101, comma 2, 183, comma 4, 112 e 167 c.p.c.”; il ricorrente evidenzia, in particolare, che il Tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento dell’esclusione della responsabilità dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la considerazione che, quand’anche il ricorso in cassazione fosse stato correttamente formulato, esso non avrebbe condotto, secondo la valutazione prognostica ispirata al criterio del “più probabile che non”,ad una riforma della pronuncia di secondo grado in senso più favorevole al [OSCURATO:PERSONA]; col quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art.12, comma 1, del D.Lgs. 546/1992”,nella parte in cui la corte territoriale sostiene che l’obbligo per le Commissioni tributarie di fissare al contribuente un termine perentorio per la nomina di un difensore troverebbe applicazione solo in ipotesi di ricorso sottoscritto personalmente e se vi sia fin dall’inizio mancanza di difensore – e non nell’ipotesi di difesa tecnica che si assuma non regolarmente esercitata o affetta da vizio, come nel caso di specie (Cass., Sez. Trib., 7/3/2018, n. 5426; Cass., Sez. Trib., 2/2/2017, n. 2281; Cass., Sez. Trib., 26/5/2017, n. 13346; Cass., Sez. Trib., 8/2/2008, n. 3051); il ricorso involge questioni relative alla rappresentanza tecnica davanti al giudice tributario, su alcune delle quali non si riscontra un univoco orientamento di questa Corte: sicché è opportuno rimettere ogni approfondimento di quelle alla pubblica udienza, anche al fine di consentire un più meditato contributo di riflessione delle parti e della Procura Generale; p. q. m. dispone rinviarsi la trattazione del presente ricorso alla pubblica udienza di quest
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