CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 26330/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto di tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva e, conseguentemente, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). La Corte ha, infatti, chiarito (si veda la prima parte di pag. 3) come la commissione del nuovo reato fosse espressiva di una accresciuta pericolosità sociale dell'imputata; escludendo infine la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 131- bis codice penale che richiede l'indispensabile requisito della non abitualità del comportamento, escluso nel caso di specie anche alla luce dei precedenti penale risultanti a carico dell'imputata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]