CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza in data 13 settembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.624 cod. pen. (fatto commesso in Marsala il 18 luglio 2019); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - premesso che il ricorso è in ogni caso inammissibile posto che non è stata allegata al ricorso la procura speciale ex art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., che sarebbe stata necessaria essendosi svolto il giudizio di primo grado in assenza dell'imputato e il giudizio di secondo grado nelle forme della trattazione cartolare ex art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020, tanto in ossequio al principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342); - che, in ogni caso, il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia il difetto di procedibilità del reato per l'assenza di formale querela, è manifestamente infondato, posto che, la persona offesa ha ritualmente sporto querela per il furto subito, come si evince dal 'Verbale di querela orale" del 18 luglio 2019 nel quale ella affermava di volere sporgere formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili del reato, chiedendone la punizione; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.