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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 04962/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27769/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con l’[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistente- avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2489/2016 depositata i l 29/04/2016 . e sul ricorso iscritto al n.27847/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2489/2016 depositata i l 29/04/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con duemotivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio indicata in epigrafe, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l’anno di imposta 2008.

2. La ripresa fiscale nei confronti del ricorrente si basa sull’avviso emesso nei confronti della ERRETI CarniSRL.

2.1. Nella specie, l’Agenzia delle entrate di Roma, non avendo la predetta società presentato la dichiarazione dei redditi, né consegnato la documentazione successivamente richiesta dall’Ufficio, aveva proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito sulla base dei dati contabili comunque risultanti dal bilancio.

Di conseguenza, invocando la presunzione di distribuzione, ai soci di società a ristretta base partecipativa del maggior reddito determinato, l’Ufficio ha accertato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio unico,il corrispondente maggior reddito, con recupero di maggiore Irpef per euro 73.076,00, oltre interessi e sanzioni.

3. Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, la CTR del Lazio, pur confermando la legittimità dell’atto impugnato,ha rideterminato il reddito accertato nei confronti del contribuente, riconoscendo –a monte -un maggiore importo di costideducibili dalla [OSCURATO:SOCIETA] .

4. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza; ha quindi, in data 6 febbraio 2025, depositato memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.

5. Avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo ricorso anche l’Agenzia delle entrate, con due motivi , illustrati con successiva memoria, ed il contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, deve disporsi, ex art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso iscritto al R.G.

N. 27847/2016 al presente ricorso,iscritto al R.G.N. 27769/2016, in quanto aventi ad oggetto le separate impugnazioni della medesima sentenza di appello, dovendosi qualificare il ricorso successivamente notificato e depositato come ricorso incidentale.

1.1. Va infattiprecisato che « Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunion e ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo» (ex multis v.

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33809 del 19/12/2019.

2. Con il primo motivo del ricors o principale ( iscritto al R.G.N. 27769/2016), il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4)c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art.112 c.p.c., deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere omesso i giudici di appello di pronunciarsi su ll’ eccezione , sollevata dal ricorrente,di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per non aver l'Ufficio proceduto all'instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio.

2.1. La f ondatezza della censura, rilevandosi che nulla ha argomentato la CTR in merito alla dedotta eccezione, non giova al ricorrente, dovendo questa Corte pronunciarsi sulle questioni il cui esame è stato omesso dal Giudice di appello, alla luce del principio consolidato (v., tra le altre di recente, Cass. 16/06/2023 n. 17416) per cui «Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto».

2.2. Nel caso di specie, la censura sollevata è infondata, non ravvisandosi l’obbligo per l’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale.

2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito».

Dunque «non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino» (Cass.

S.U. n. 24823/2015).

Nel caso di specie non vi era pertanto alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, in quanto risulta circostanza pacifica che la verifica, avente ad oggetto delle imposte dirette, non si è svolta presso i locali del contribuente.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per totale carenza della concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.,deducendo che la sentenza impugnata difetta del tutto della motivazione , in quanto alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione, senza nessuna argomentazione.

3.1. Il motivo va trattato unitamente al secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, (i scritto al R.G.N. 27847/2016), anch’esso inteso a denunciare, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente.

3.2. I motivi sono fondati.

La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero ... es sa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).

3.3. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.

5.2. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).

3.4. Nel caso di speciela succinta motivazione è limitata alle seguenti apodittiche constatazioni, che non consentono di comprendere l’iter logico seguito dai giudici di appello: «Si ritiene che l'importo dei costi sottratto dai componenti positivi dichiarati in bilancio dalla Società [OSCURATO:PERSONA] - della quale l'appellante è titolare di quota pari al 100% - ad esito dell'accertamento indiretto svolto dall'Amministrazione finanziaria, sia da rivedere in quanto non appare congruo.

A seguito dell'istrutt oria, pertanto, si ritiene di rideterminare l'ammontare dei costi nelleseguenti modalità: a) euro 107.391,00 per acquisto di materie prime, come da avviso di accertamento n.

TK501F203187/2013; b) riconoscere, in aumento, la percentuale dei costi da sottrarre relativi "ad altri servizi", nella misura del 50% di quanto indicato nel bilancio della Società [OSCURATO:PERSONA].Per l'effetto il reddito del sig. [OSCURATO:PERSONA] verrà ridotto in proporzione».

4. In conclusione, rigettato il primo motivo del ricorso principale proposto dal contribuente ed accolto il secondo, accolto inoltre il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia dell e entrate, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27769/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con l’[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistente- avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2489/2016 depositata i l 29/04/2016 . e sul ricorso iscritto al n.27847/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la s entenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2489/2016 depositata i l 29/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con duemotivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio indicata in epigrafe, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l’anno di imposta 2008. 2. La ripresa fiscale nei confronti del ricorrente si basa sull’avviso emesso nei confronti della ERRETI CarniSRL. 2.1. Nella specie, l’Agenzia delle entrate di Roma, non avendo la predetta società presentato la dichiarazione dei redditi, né consegnato la documentazione successivamente richiesta dall’Ufficio, aveva proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito sulla base dei dati contabili comunque risultanti dal bilancio. Di conseguenza, invocando la presunzione di distribuzione, ai soci di società a ristretta base partecipativa del maggior reddito determinato, l’Ufficio ha accertato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio unico,il corrispondente maggior reddito, con recupero di maggiore Irpef per euro 73.076,00, oltre interessi e sanzioni. 3. Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, la CTR del Lazio, pur confermando la legittimità dell’atto impugnato,ha rideterminato il reddito accertato nei confronti del contribuente, riconoscendo –a monte -un maggiore importo di costideducibili dalla [OSCURATO:SOCIETA] . 4. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza; ha quindi, in data 6 febbraio 2025, depositato memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c. 5. Avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo ricorso anche l’Agenzia delle entrate, con due motivi , illustrati con successiva memoria, ed il contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve disporsi, ex art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso iscritto al R.G. N. 27847/2016 al presente ricorso,iscritto al R.G.N. 27769/2016, in quanto aventi ad oggetto le separate impugnazioni della medesima sentenza di appello, dovendosi qualificare il ricorso successivamente notificato e depositato come ricorso incidentale. 1.1. Va infattiprecisato che « Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunion e ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo» (ex multis v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33809 del 19/12/2019. 2. Con il primo motivo del ricors o principale ( iscritto al R.G.N. 27769/2016), il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4)c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art.112 c.p.c., deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere omesso i giudici di appello di pronunciarsi su ll’ eccezione , sollevata dal ricorrente,di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per non aver l'Ufficio proceduto all'instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio. 2.1. La f ondatezza della censura, rilevandosi che nulla ha argomentato la CTR in merito alla dedotta eccezione, non giova al ricorrente, dovendo questa Corte pronunciarsi sulle questioni il cui esame è stato omesso dal Giudice di appello, alla luce del principio consolidato (v., tra le altre di recente, Cass. 16/06/2023 n. 17416) per cui «Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto». 2.2. Nel caso di specie, la censura sollevata è infondata, non ravvisandosi l’obbligo per l’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale. 2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito». Dunque «non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino» (Cass. S.U. n. 24823/2015). Nel caso di specie non vi era pertanto alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, in quanto risulta circostanza pacifica che la verifica, avente ad oggetto delle imposte dirette, non si è svolta presso i locali del contribuente. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per totale carenza della concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.,deducendo che la sentenza impugnata difetta del tutto della motivazione , in quanto alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione, senza nessuna argomentazione. 3.1. Il motivo va trattato unitamente al secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, (i scritto al R.G.N. 27847/2016), anch’esso inteso a denunciare, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente. 3.2. I motivi sono fondati. La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero ... es sa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). 3.3. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. 5.2. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate). 3.4. Nel caso di speciela succinta motivazione è limitata alle seguenti apodittiche constatazioni, che non consentono di comprendere l’iter logico seguito dai giudici di appello: «Si ritiene che l'importo dei costi sottratto dai componenti positivi dichiarati in bilancio dalla Società [OSCURATO:PERSONA] - della quale l'appellante è titolare di quota pari al 100% - ad esito dell'accertamento indiretto svolto dall'Amministrazione finanziaria, sia da rivedere in quanto non appare congruo. A seguito dell'istrutt oria, pertanto, si ritiene di rideterminare l'ammontare dei costi nelleseguenti modalità: a) euro 107.391,00 per acquisto di materie prime, come da avviso di accertamento n. TK501F203187/2013; b) riconoscere, in aumento, la percentuale dei costi da sottrarre relativi "ad altri servizi", nella misura del 50% di quanto indicato nel bilancio della Società [OSCURATO:PERSONA].Per l'effetto il reddito del sig. [OSCURATO:PERSONA] verrà ridotto in proporzione». 4. In conclusione, rigettato il primo motivo del ricorso principale proposto dal contribuente ed accolto il secondo, accolto inoltre il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia dell e entrate, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustiz
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