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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 12923/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.209/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Sicilia n. 3891 /14 /2018 depositata il 18/09/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.

Visto il deposito dell’Agenzia delle Entrate della richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con il quale si attesta che la parte ha presentato ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, della legge n. 197 del 2022, domanda di definizione agevolata della controversia tributaria; rilevata la regolarità della domanda suindicata, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200dell’art. 1 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi degli artt. 1, comma 202, della L. n. 197/2022 e 46 del D.lgs. n. 546/1992, venga dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPreside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.209/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 3891 /14 /2018 depositata il 18/09/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Visto il deposito dell’Agenzia delle Entrate della richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con il quale si attesta che la parte ha presentato ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, della legge n. 197 del 2022, domanda di definizione agevolata della controversia tributaria; rilevata la regolarità della domanda suindicata, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200dell’art. 1 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi degli artt. 1, comma 202, della L. n. 197/2022 e 46 del D.lgs. n. 546/1992, venga dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPreside
Decreto Cassazione n. 12923/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris