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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26116/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQU1:LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GUARNIER1 LUCIA ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate erano state condannate per reati di furto; Considerato che le doglianze proposte con tutti i motivi dei ricorsi risultano aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che le doglianze afferenti alla affermazione di responsabilità sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa riletture delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato, inoltre, che le censure sul trattamento sanzionatolo sono manifestamente infondate, giacché il giudizio sulla pena per tutte le ricorrenti è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 ,p,ra-r-- • 2022 Il consigli re este sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQU1:LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GUARNIER1 LUCIA ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate erano state condannate per reati di furto; Considerato che le doglianze proposte con tutti i motivi dei ricorsi risultano aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che le doglianze afferenti alla affermazione di responsabilità sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa riletture delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato, inoltre, che le censure sul trattamento sanzionatolo sono manifestamente infondate, giacché il giudizio sulla pena per tutte le ricorrenti è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ,p,ra-r-- • 2022 Il consigli re este sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26116/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris