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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 2025

Cassazione n. 21749/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata nel suo interesse; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione delle norme in tema di prescrizione poiché la Corte ha erroneamente ha effettuato il calcolo del termine per la prescrizione per il reato di tentata estorsione ascritto all'imputato al capo B della rubrica, computando anche la sospensione di 63 giorni per l'epidemia Covid, che non si applicherebbe nel caso in esame non essendo intervenuta attività processuale che avrebbe dovuto svolgersi nel periodo di sospensione; che il ricorso è manifestamente infondato poiché, anche a prescindere da eventuali sospensioni, il reato di tentata estorsione consumato sino al 6/5/2017 si estingue in 8 anni e 4 mesi che decorrono alla data del 6/9/2025, sicchè non si è ancora prescritto; che la manifesta infondatezza del ricorso determinando la sua inammissibilità preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive che si siano venute a maturazione dopo la pronuncia della sentenza di appello rilevato, pertanto, che va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata nel suo interesse; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione delle norme in tema di prescrizione poiché la Corte ha erroneamente ha effettuato il calcolo del termine per la prescrizione per il reato di tentata estorsione ascritto all'imputato al capo B della rubrica, computando anche la sospensione di 63 giorni per l'epidemia Covid, che non si applicherebbe nel caso in esame non essendo intervenuta attività processuale che avrebbe dovuto svolgersi nel periodo di sospensione; che il ricorso è manifestamente infondato poiché, anche a prescindere da eventuali sospensioni, il reato di tentata estorsione consumato sino al 6/5/2017 si estingue in 8 anni e 4 mesi che decorrono alla data del 6/9/2025, sicchè non si è ancora prescritto; che la manifesta infondatezza del ricorso determinando la sua inammissibilità preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive che si siano venute a maturazione dopo la pronuncia della sentenza di appello rilevato, pertanto, che va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 ma
Sentenza Cassazione n. 21749/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris