Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21728/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-Numero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2208/2022depositata il 30/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

La società sportiva [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva in comodato onerosoda [OSCURATO:SOCIETA]. una struttura natatoria composta da duepiscine con le relative pertinenze.Allorchè la comodante [OSCURATO:SOCIETA] interrompeva le attivitàdello stabilimento termale e ne sbarrava gli ingressi, in tal modo ancheimpedendo all’utenza l’accesso alle piscine gestite dalla [OSCURATO:SOCIETA],quest’ultima, dopo aver inutilmente inviato una diffida ad adempiere allasocietà [OSCURATO:SOCIETA], la conveniva avanti al Tribunale di Catania persentire dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in forza diclausola risolutiva espressa, e chiedere il conseguente risarcimento deldanno per inadempimento della comodante a ripristinare la viad’accesso alle piscine entro il termine a tal fine assegnatole.Si costituiva, resistendo, la comodante [OSCURATO:SOCIETA], ancheproponendo domanda riconvenzionale sia di risoluzione del contratto perinadempimento addebitabile alla comodataria [OSCURATO:SOCIETA] sia, inparticolare, di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei costi di energiaelettrica.2.

Con sentenza n. 937/2021 il Tribunale di Catania, in accoglimentodelle domande riconvenzionali proposte dalla società [OSCURATO:SOCIETA],dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento di Acinuotoall’obbligo di realizzare, entro il termine pattuito, una stradella aprotezione del parco termale, ed inoltre la condannava al pagamento deicosti di energia elettrica.3.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello; sicostituiva, resistendo al gravame, la società [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/20264.

Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Catania, inparziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarava il contrattorisolto per inadempimento della comodante società [OSCURATO:SOCIETA],reputato di prevalente gravità rispetto all’inadempimento dellacomodataria [OSCURATO:SOCIETA]; nel resto, confermava l’impugnata sentenza siain punto di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla comodatariaAcinuoto sia di accoglimento della domanda riconvenzionale dellacomodante [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto la condanna dellacomodataria al pagamento dei consumi di energia elettrica.5.

Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] propone ora ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, articolato in due censure.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Sia la società ricorrente che la società resistente hanno depositatorispettive memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo, articolato in più censure, la societàricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5.

Motivazione insufficiente ed illogica”.Censura l’impugnata sentenza là dove - pur dopo aver correttamentestatuito che, in riforma della sentenza impugnata, dovesse dichiararsi larisoluzione di diritto del contratto di comodato oneroso per fatto e colpadella comodante [OSCURATO:SOCIETA], in seguito all’inutile decorso deltermine alla stessa assegnato dalla comodataria [OSCURATO:SOCIETA] con diffida adadempiere - ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] rilievo, invero errato, che la stessa, nel richiedere di essere risarcitadel danno patito per la mancata utilizzazione della struttura natatoria daottobre 2014 ad aprile 2018 – avesse posto una questione “non didanno emergente bensì di lucro cessante”.Numero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/20262.

Il motivo è fondato, seppure nei termini e con le precisazioni cheseguono.2.1.

In primo luogo, la società ricorrente deduce formalmente lapropria critica evocando il vizio di omesso esame di fatto decisivo aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.Tuttavia, secondo costante orientamento di legittimità, l'errore delgiudice di merito che ometta di esaminare un fatto storico, principale osecondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e cherisulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fattovalere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limitidi tale disposizione), sempre che non ricorra l'ipotesi della cd.

"doppiaconforme" ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., ora art.360, comma quarto, cod. proc. civ.; tale ipotesi è ravvisabile non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondatesul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice” (v.

Cass., n. 7724/2022).Nel caso di specie, la società ricorrente si limita ad invocare il vizio diomesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti inmaniera del tutto generica ed assertiva, dunque in maniera nonconforme ai suindicati principi, e, per questo, inammissibile.2.2.

Con una ulteriore censura, la società ricorrente lamenta che lacorte territoriale avrebbe erroneamente confermato la statuizione dicondanna della comodataria [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei costi delleutenze elettriche, senza far riferimento al contenuto del contratto interpartes, che alcun suo obbligo sul punto prevedeva, bensì ad elementi adesso esteriori, in quanto tali dunque irrilevanti.Tuttavia, la società ricorrente pretende, inammissibilmente, diNumero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/2026censurare una valutazione di fatto, rimessa all’esclusivo apprezzamentodel giudice di merito, e che, siccome congruamente motivata, resiste alsindacato di legittimità.3.

Risulta invece fondata la censura con cui la società ricorrentelamenta, oltre che la insufficienza, la illogicità della motivazione, nellaparte in cui la corte di merito ha affermato che la domanda risarcitoria,ribadita dalla società comodataria in appello, poneva una questione nondi danno emergente, ma di lucro cessante, senza che la [OSCURATO:SOCIETA] avessesottoposto al vaglio della corte “il benché minimo elemento di giudiziodonde fosse lecito desumere “secondo un rigoroso giudizio diprobabilità” quali e quante occasioni di guadagno fossero andate perdutea causa ed in diretta conseguenza della chiusura degli accessi” allepiscine concesse in comodato.3.1.

Valga premettere al riguardo che “In seguito alla riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibilequale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligodi motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost.e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Taleobbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea adassolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamenteincomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processualededucibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.” (v., tra le tante, Cass., n. 22598/2018).Orbene, in disparte il pur non marginale rilievo per cui la societàricorrente fa riferimento alla ‘insufficienza’ della motivazione, vizio ormaiNumero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/2026non più deducibile in sede di legittimità, il motivo in scrutinio menzionaed illustra anche il vizio di illogicità della motivazione medesima, cheinvece ben può essere esaminato ai sensi e per gli effetti del n. 4dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., in relazione alla violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., e dunque intermini di prospettata anomalia motivazionale che si traduce inviolazione del minimo costituzionale, nella misura in cui la decisionerisulti fondata su una motivazione meramente apparente, ovveroperplessa ed oggettivamente incomprensibile, oppure ancora fondata suaffermazioni inconciliabili.3.2.

Tanto premesso, dalla lettura dell’impugnata sentenza risultache:-) per un verso, nell’illustrazione dei fatti di causa, la corteterritoriale ha riportato come l’allora appellante, ora ricorrente, oltre achiedere la risoluzione del contratto di comodato per fatto e colpa dellacomodante, avesse anche domandato la condanna della comodante alrisarcimento del danno “consistente nella mancata utilizzazione dellastruttura che avrebbe avuto diritto di utilizzare sino all’aprile 2018” eche i danni patiti potessero essere già quantificabili “stante la possibilitàdi ritrarre il valore locativo dell’immobile già da quanto le parti incontratto avevano altresì pattuito per il caso di perdurante concessionein godimento dell’immobile alla scadenza del prefato termine decennale- nella complessiva somma di € 172.000,00 (oltre rivalutazionemonetaria ed interessi)”;-) per altro verso, la corte territoriale è tuttavia pervenuta arigettare la domanda risarcitoria proposta dalla allora appellante, oraricorrente, sul rilievo per cui essa avesse posto questione “non di danniemergenti ma di lucro cessante”, e cioè di “quali e quante occasioni diguadagno fossero andate perdute a causa ed in diretta conseguenzadella chiusura degli accessi” alle piscine concesse in comodato.Numero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/2026In definitiva, risulta quindi che la corte di merito ha esattamentecolto il fatto – della impossibilità, per fatto e colpa della comodante, diutilizzare le piscine da parte dell’utenza gestita dalla società comodatariaper un lungo periodo di tempo – costitutivo della domanda risarcitoriaribadita dalla allora appellante, ma lo ha poi valutato in maniera deltutto illogica, ritenendolo indimostrato per mancata prova del lucrocessante anziché del danno emergente, senza tenere conto della naturaonerosa del comodato stipulato tra le parti, che pure ha inveceimplicitamente tenuto presente nell’addebitare alla comodataria l’oneredi pagare i costi dell’energia elettrica dell’impianto natatorio.Aggiungasi che l’impugnata sentenza risulta essere statapronunciata prima dell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che,pur pronunciando sul diverso tema della occupazione senza titolo, hannoposto in diritto principi che ben anche si attagliano al caso di specie, làdove, in particolare, precisano inequivocabilmente che “In tema dirisarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobileda parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto aldanno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quantoal lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo dellaperdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a uncanone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specificacontestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anchemediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nellacomune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanzarende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per ifatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti aldanneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede,salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto digodimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente piùricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (v.

Cass., Sez.

Un., n.Numero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/202633645/2022).4.

Ne deriva pertanto che l’impugnata sentenza deve essere, perquanto di ragione e nei termini sopra indicati, cassata, con rinvio allaCorte d’Appello di Catania in altra Sezione e comunque in diversacomposizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Catania inaltra Sezione e comunque in diversa composizione, anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 2 dicembre 2025.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-Numero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2208/2022depositata il 30/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. La società sportiva [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva in comodato onerosoda [OSCURATO:SOCIETA]. una struttura natatoria composta da duepiscine con le relative pertinenze.Allorchè la comodante [OSCURATO:SOCIETA] interrompeva le attivitàdello stabilimento termale e ne sbarrava gli ingressi, in tal modo ancheimpedendo all’utenza l’accesso alle piscine gestite dalla [OSCURATO:SOCIETA],quest’ultima, dopo aver inutilmente inviato una diffida ad adempiere allasocietà [OSCURATO:SOCIETA], la conveniva avanti al Tribunale di Catania persentire dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in forza diclausola risolutiva espressa, e chiedere il conseguente risarcimento deldanno per inadempimento della comodante a ripristinare la viad’accesso alle piscine entro il termine a tal fine assegnatole.Si costituiva, resistendo, la comodante [OSCURATO:SOCIETA], ancheproponendo domanda riconvenzionale sia di risoluzione del contratto perinadempimento addebitabile alla comodataria [OSCURATO:SOCIETA] sia, inparticolare, di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei costi di energiaelettrica.2. Con sentenza n. 937/2021 il Tribunale di Catania, in accoglimentodelle domande riconvenzionali proposte dalla società [OSCURATO:SOCIETA],dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento di Acinuotoall’obbligo di realizzare, entro il termine pattuito, una stradella aprotezione del parco termale, ed inoltre la condannava al pagamento deicosti di energia elettrica.3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello; sicostituiva, resistendo al gravame, la società [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/20264. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Catania, inparziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarava il contrattorisolto per inadempimento della comodante società [OSCURATO:SOCIETA],reputato di prevalente gravità rispetto all’inadempimento dellacomodataria [OSCURATO:SOCIETA]; nel resto, confermava l’impugnata sentenza siain punto di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla comodatariaAcinuoto sia di accoglimento della domanda riconvenzionale dellacomodante [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto la condanna dellacomodataria al pagamento dei consumi di energia elettrica.5. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] propone ora ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, articolato in due censure.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Sia la società ricorrente che la società resistente hanno depositatorispettive memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo, articolato in più censure, la societàricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5. Motivazione insufficiente ed illogica”.Censura l’impugnata sentenza là dove - pur dopo aver correttamentestatuito che, in riforma della sentenza impugnata, dovesse dichiararsi larisoluzione di diritto del contratto di comodato oneroso per fatto e colpadella comodante [OSCURATO:SOCIETA], in seguito all’inutile decorso deltermine alla stessa assegnato dalla comodataria [OSCURATO:SOCIETA] con diffida adadempiere - ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] rilievo, invero errato, che la stessa, nel richiedere di essere risarcitadel danno patito per la mancata utilizzazione della struttura natatoria daottobre 2014 ad aprile 2018 – avesse posto una questione “non didanno emergente bensì di lucro cessante”.Numero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/20262. Il motivo è fondato, seppure nei termini e con le precisazioni cheseguono.2.1. In primo luogo, la società ricorrente deduce formalmente lapropria critica evocando il vizio di omesso esame di fatto decisivo aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.Tuttavia, secondo costante orientamento di legittimità, l'errore delgiudice di merito che ometta di esaminare un fatto storico, principale osecondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e cherisulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fattovalere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limitidi tale disposizione), sempre che non ricorra l'ipotesi della cd. "doppiaconforme" ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., ora art.360, comma quarto, cod. proc. civ.; tale ipotesi è ravvisabile non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondatesul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice” (v. Cass., n. 7724/2022).Nel caso di specie, la società ricorrente si limita ad invocare il vizio diomesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti inmaniera del tutto generica ed assertiva, dunque in maniera nonconforme ai suindicati principi, e, per questo, inammissibile.2.2. Con una ulteriore censura, la società ricorrente lamenta che lacorte territoriale avrebbe erroneamente confermato la statuizione dicondanna della comodataria [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei costi delleutenze elettriche, senza far riferimento al contenuto del contratto interpartes, che alcun suo obbligo sul punto prevedeva, bensì ad elementi adesso esteriori, in quanto tali dunque irrilevanti.Tuttavia, la società ricorrente pretende, inammissibilmente, diNumero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/2026censurare una valutazione di fatto, rimessa all’esclusivo apprezzamentodel giudice di merito, e che, siccome congruamente motivata, resiste alsindacato di legittimità.3. Risulta invece fondata la censura con cui la società ricorrentelamenta, oltre che la insufficienza, la illogicità della motivazione, nellaparte in cui la corte di merito ha affermato che la domanda risarcitoria,ribadita dalla società comodataria in appello, poneva una questione nondi danno emergente, ma di lucro cessante, senza che la [OSCURATO:SOCIETA] avessesottoposto al vaglio della corte “il benché minimo elemento di giudiziodonde fosse lecito desumere “secondo un rigoroso giudizio diprobabilità” quali e quante occasioni di guadagno fossero andate perdutea causa ed in diretta conseguenza della chiusura degli accessi” allepiscine concesse in comodato.3.1. Valga premettere al riguardo che “In seguito alla riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibilequale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligodi motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost.e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Taleobbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea adassolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamenteincomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processualededucibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.” (v., tra le tante, Cass., n. 22598/2018).Orbene, in disparte il pur non marginale rilievo per cui la societàricorrente fa riferimento alla ‘insufficienza’ della motivazione, vizio ormaiNumero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/2026non più deducibile in sede di legittimità, il motivo in scrutinio menzionaed illustra anche il vizio di illogicità della motivazione medesima, cheinvece ben può essere esaminato ai sensi e per gli effetti del n. 4dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., in relazione alla violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., e dunque intermini di prospettata anomalia motivazionale che si traduce inviolazione del minimo costituzionale, nella misura in cui la decisionerisulti fondata su una motivazione meramente apparente, ovveroperplessa ed oggettivamente incomprensibile, oppure ancora fondata suaffermazioni inconciliabili.3.2. Tanto premesso, dalla lettura dell’impugnata sentenza risultache:-) per un verso, nell’illustrazione dei fatti di causa, la corteterritoriale ha riportato come l’allora appellante, ora ricorrente, oltre achiedere la risoluzione del contratto di comodato per fatto e colpa dellacomodante, avesse anche domandato la condanna della comodante alrisarcimento del danno “consistente nella mancata utilizzazione dellastruttura che avrebbe avuto diritto di utilizzare sino all’aprile 2018” eche i danni patiti potessero essere già quantificabili “stante la possibilitàdi ritrarre il valore locativo dell’immobile già da quanto le parti incontratto avevano altresì pattuito per il caso di perdurante concessionein godimento dell’immobile alla scadenza del prefato termine decennale- nella complessiva somma di € 172.000,00 (oltre rivalutazionemonetaria ed interessi)”;-) per altro verso, la corte territoriale è tuttavia pervenuta arigettare la domanda risarcitoria proposta dalla allora appellante, oraricorrente, sul rilievo per cui essa avesse posto questione “non di danniemergenti ma di lucro cessante”, e cioè di “quali e quante occasioni diguadagno fossero andate perdute a causa ed in diretta conseguenzadella chiusura degli accessi” alle piscine concesse in comodato.Numero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/2026In definitiva, risulta quindi che la corte di merito ha esattamentecolto il fatto – della impossibilità, per fatto e colpa della comodante, diutilizzare le piscine da parte dell’utenza gestita dalla società comodatariaper un lungo periodo di tempo – costitutivo della domanda risarcitoriaribadita dalla allora appellante, ma lo ha poi valutato in maniera deltutto illogica, ritenendolo indimostrato per mancata prova del lucrocessante anziché del danno emergente, senza tenere conto della naturaonerosa del comodato stipulato tra le parti, che pure ha inveceimplicitamente tenuto presente nell’addebitare alla comodataria l’oneredi pagare i costi dell’energia elettrica dell’impianto natatorio.Aggiungasi che l’impugnata sentenza risulta essere statapronunciata prima dell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che,pur pronunciando sul diverso tema della occupazione senza titolo, hannoposto in diritto principi che ben anche si attagliano al caso di specie, làdove, in particolare, precisano inequivocabilmente che “In tema dirisarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobileda parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto aldanno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quantoal lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo dellaperdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a uncanone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specificacontestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anchemediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nellacomune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanzarende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per ifatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti aldanneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede,salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto digodimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente piùricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (v. Cass., Sez. Un., n.Numero registro generale 9951/2023Numero sezionale 4637/2025Numero di raccolta generale 21728/2026Data pubblicazione 25/06/202633645/2022).4. Ne deriva pertanto che l’impugnata sentenza deve essere, perquanto di ragione e nei termini sopra indicati, cassata, con rinvio allaCorte d’Appello di Catania in altra Sezione e comunque in diversacomposizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Catania inaltra Sezione e comunque in diversa composizione, anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 2 dicembre 2025.Il PresidenteLINA RUBINO
Sentenza Cassazione n. 21728/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris