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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 03736/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11285/2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “ORESTIADI” – ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; -controricorrente e ricorrenteincidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMOn. 423/2025 depositata il 21marzo 20 2 5 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere proprietario dell’appezzamento di terreno sito in contrada Salinella di [OSCURATO:PERSONA], esteso ha 2.75.00, iscritto in catasto al foglio n. 2 p.lle nn. 127, 193 e 604, per averlo acquistato con atto pubblico di compravendita del 05.07.2017, convenne innanzi al Tribunale di Sciacca la FondazioneIstituto di [OSCURATO:PERSONA] “Orestiadi” – Onlus chiedendo alla medesima convenuta di astenersi dall’occupare detto fond o con opere ed altre attività , nonché ordinarle di rimuovere dallo stesso terreno l’opera d’arte “Montagna di Sale”di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituì la [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto della domanda attorea e svolgendo a sua volta domanda riconvenzionale di usucapione ordinaria di detto intero fondo,per aver fissato la propria sede presso il confinante “ Baglio dell e [OSCURATO:PERSONA] ” , per aver coltivato il predetto fondo a uliveto, dopo averlo trovatoin stato di abbandono, e per aver raccolto i frutti, nonché per aver posto l’installazione del l’impianto antincendio e di posa della linea di alimentazione elettrica ed aver posto, nel 1995, l’ installazione permanente dell’opera d’arte moderna “Montagna di Sale”di [OSCURATO:PERSONA].

Intervenne ad adiuvandum delle ragioni della convenuta fondazione il Comune di Gibellina, sull’allegazione e deduzione dell’ interesse, quale ente pubblico territoriale, alla tutela e conservazione del patrimonio culturale ricadente sul proprio territorio.

Dall’istruttoriaemerse altresì che la Fondazione aveva proceduto all’installazione di un cavidotto in cemento armato contenente l’impianto antincendio, elettrico e di videosorveglianza, nonché all’installazione delle ulteriori opere d’arte moderna “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] e“L’Arca” di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in corso di causa, chiese al Tribunale di disporre il sequestro giudiziario dell’intero fondo oggetto di causa con contestuale nomina del custode, istanzadisattesa dal giudice di prime cure il quale, all’esito del giudizio, qualificata la domanda come di rivendicazione piuttosto che di negatoria servitutis, rigettò le richieste attoreeper difetto di prova rigorosa dell’acquisto della proprietà del fondo oggetto di causa.

Accolse, di contro, la domanda riconvenzionale spiegata dalla fondazione convenuta e per l’effetto dichiarò che la stessa aveva acquistato ex art. 1158 c.c. la piena proprietà dell’intero appezzamento di terreno, ritenendo raggiunta la prova dello svolgimento ultraventennale da parte della convenuta di tutte le attività dedotte.

La Corte d’appello di Palermo, con la decisione oggi impugnata, riformò parzialmente la sentenza di prime cure, limitando la dichiarazione di avvenuta usucapione da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla porzione di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] nella contrada Salinella, iscritto in catasto del predetto Comune al foglio 2 con le particelle 127, 193 e 604, su cui insisteva l’opera d’arte denominata “Montagna di Sale”.

I giudici di secondo grado, per quel che qui ancora rileva, hanno ritenuto provata l’usucapione solamente su una parte del terreno oggetto di causa “atteso che la mera aratura e le altre opere di coltivazione, ed anche la collocazione del cavidotto (quest’ultimo ben compatibile con l’esercizio di una servitù apparente) alla luce di quanto sopra esposto, non si rivelano sufficienti a manifestare inequivocabilmente la volontà della Fondazione di escludere i terzi da qualsiasi relazione con l’immobile, cosa che sarebbe avvenuta laddove la convenuta avesse provveduto a recintare l’intero fondo”.

Hanno confermato, invece, la qualificazione giuridica della domanda per come data dal Tribunale, rivendicazione e non negatoria servitutis , a fronte dell’assenza di qualsiasi titolo che giustificasse il possesso o la detenzione del bene da parte dell’appellante.

Avverso la predetta pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “Orestiadi” – Onlus sulla scorta di un unico motiv o ; ha proposto altresì ricorso avverso la medesima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] a quattro motivi, cui ha resistito mediante controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

E’ rimasto intimato il Comune di Gibellina.

In prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarme nte i due ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “Orestiadi” –Onlus, previamente notificato (16 maggio 2025), è da considerarsi ricorso principale, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA], notificato il 27 maggio 2025, assume la veste di ricorso incidentale.Difatti, per il principio di unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica de primo ricorso, qualsiasi ricorso successivo avverso la medesima sentenzasi converte in impugnazione incidentale ancorché proposto con atto autonomo, purché sia rispettoso del termine stabilito dall'art. 371 c.p.c., nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi (Sez. 6-5, n. 33809 del 19 dicembre 2019).

2. Si procede al vaglio del ricorso della Fondazione “Orestiadi”.

Con l’unico motivo proposto la Fondazioneimpugna la sentenza della Corte d’appelloper violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 co. nn. 3 e 5 c.p.c.

“per aver la Corte territoriale ritenuto la non usucapione dell’intero fondo di cui al foglio 2 p.lle nn. 127, 193 e 604 oggetto di causa perché, trattandosi di fondo agricolo, lo stesso risultava coltivato dalla ricorrente ma non recintato, quale unica attività idonea a manifestare inequivocabilmente la volontàdella predetta ricorrente di escludere i terzi da qualsiasi relazione con l’immobile integrante sul piano oggettivo il possesso ad usucapionem del fondo oggetto di causa”.

Il motivo è fondato e merita di essere accolto.

Secondo principi ormai consolidati, per la configurabilità di un possesso “ad usucapionem” occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa –per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge –un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”.Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa e tale da rendere ostensibile, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta alla inerzia del titolare(Sez. 2, n. 8662 del 12 aprile 201 0; Sez. 2, n. 18392 del 24 agosto 2006).

Il possesso ad usucapionemva dunque calato nel contesto concreto, ossia deve essere valutato rispetto alla situazioneeffettiva del bene da considerare.

Così, in relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo agricolo non è sufficiente, ai fini del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione , sicché in quel caso la prova dell’intervenuta recinzione del fondo è senz’altro la più rilevante fra le manifestazionidell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios (Sez. 2, n. 1796 del 20 gennaio 2022).

Per converso, laddove il bene controverso non sia un fondo agricolo, occorre che la situazionemateriale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, venga valutata secondol'intero complesso dei poteri esercitati sul bene, considerando l'attività di chi si pretende possessore, ed anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato (Sez. 6-2, n. 6123 del 5 marzo 2020).

In generale, infatti, a i fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all’esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura –un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare:pertanto, la verifica in ordine all’idoneità del possesso a determinare il compiersi dell’usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo, un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (Sez. 2,n. 25922 del 29 novembre 2005).

Nel caso di specie, la peculiare e precipua destinazione del fondo oggetto di causa,non più solamente agricolo ma trasformato in un’ importante e noto spazio museale all’aperto, conosciuto anche a livello internazionale, imponeva alla Corte d’appello una delibazione che tenesse conto delle specificità del compendio immobiliare, alla luce del quale accertare l’eventuale sussistenza o no dei requisiti richiesti per l’intervenuta usucapione.

La sentenza impugnata ha dunque mancato di considerare che il bene controverso era strutturalmente e funzionalmente adibito ad uno scopo incompatibile conuna recinzione, quale manifestazione emblematica dell’animus rem sibi habendi, che non può pertanto essere valutata come elemento dirimente ai fini dell’accoglimentoo meno della domanda.

3. Si procede al vaglio del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] .

Con ilprimo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.,avendo la Corte d’appello qualificato erroneamente la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non anche come negatoria servitutis ex art. 949 c.c. sul presupposto che il ricorrente non avesse dimostrato il possesso del fondo.

Il motivo è inammissibile.

Invero,l’esito dei giudizi di merito prospetta – rispetto alla qualificazione della domanda a suo tempo introdotta - l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 360, comma 4° c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez.

L, n. 24395 del 3 novembre 2020).

In ogni caso, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).

Nulla di tutto ciò emerge dall’esame del motivo.

La doglianzasi palesa in ogni caso info ndat a .

Come correttamente rilevato dai giudici di secondo grado,è lo stesso ricorrente ad essersi accorto dell’esistenza dell’opera d’arte in sede di “ricognizione” del proprio fondo, sicché, sul piano processuale, permane l’assenza della provacirca il possessodel terreno da parte dello [OSCURATO:PERSONA] .

Tale mancanza di prova, a fronte della dimostrazione contraria circa il possesso da parte della Fondazione, è evidentemente risolutivaai fini della corretta qualificazione della domanda com e rivendicazione, operata dai giudici del merito, i quali si sono altresì conformati alla costante ed univoca giurisprudenza riguardante la distinzione tra le due azioni(Sez. 2, n. 472 dell’11 gennaio 2017).

Con la seconda censura il ricorrente si duole della violazione di legge, in relazione all’art 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1158 e 1159 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c. avendo la Corte territoriale confermato l’usucapione della porzione di terreno su cui insiste l’opera denominata “Montagna di Sale”, sull’erroneo assunto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito come proprietaria della porzione del fondo materialmente occupato, escludendo stabilmente il possesso e l’uso di chiunque altro.

Il motivo è inammissibile,poiché involge questioni di fatto non consentite nel giudizio di legittimità.

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).

La doglianz a sopra richiamat a si traduce , pertanto , in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici del merito.

In particolare, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrenteincidentale non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U., n. 24148 del 25 ottobre 2013).

E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez.

U., n. 20867 del 30 settembre 2020).

Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione, postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).

Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie.

D’altronde, per dedurre il travisamento della prova ai sensi dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre – come detto - è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U., n. 20867 del 30 settembre 2020).

È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).

Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

“avendo la Corte territoriale limitato la questione devoluta alla sua cognizione, relativa alla qualificazione dell’azione negatoria servitutis o rivendicazione, alla porzione di terreno su cui insiste l’opera “Montagna di Sale”, omettendo di pronunciarsi sulla qualificazione della domanda relativa alla restante parte del fondo, pacificamente posseduto dall’odierno ricorrente in forza di un titolo di proprietà valido e non contestato e rispetto al quale è stata rigettata la domanda di usucapione formulata dalla Fondazione Resistente”.

Anche tale motivo deve ritenersiinammissibile.

Contrariamente a quanto rilevatodal ricorrente incidentale , la Corte territoriale si è pronunciata in ordine alla censura dedotta.

I giudici di secondo grado si sono infatti chiaramente espressi in relazione all’intero fondo oggetto di causa, confermando, tra l’altro, le statuizioni di rigetto del Tribunale in ordine alle domande attoree di rivendicazione dello stesso intero fondo,per difetto di prova dell’acquisto della proprietà da parte del ricorrente.

D’altronde la sentenza gravata, dopo la puntuale motivazione in merito alla qualificazione della domanda riferita per l’appunto all’intero fondo, è passataad analizzare la domanda di usucapione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], pervenendoa concludere come la stessa fosse provata esclusivamente per una parte delfondo predetto, differentemente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure.

Orbene,la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte ( Sez. 3 , n. 27181 del 22 settembre 2023).

Inoltre, il vizio d i omessa pronuncia è configurabile qualora manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in rapportoad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza ( Sez.

U . , n. 24879 del 21 agosto 2023).

Per altro verso, non si configuranella specie alcun profilo di violazione dell’art.112 c.p.c., poiché il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle stesse parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti.

Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Sez. 2, n. 6806 del 14 marzo 2025; Sez. 3 n. 15734 del 17 maggio 2022; Sez. 6 -3, n. 16608 dell’11 giugno 2021).

Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta l’ error in procedendo e la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 345 c.p.c.,per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l’eccezione riguardante il periodo utile ai fini dell’acquisto dell’usucapione, decorrente dal momento in cui la F ondazione aveva avuto il riconoscimento della personalità giuridica,ossia dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 10 settembre 1997 in [OSCURATO:PERSONA] del 18 novembre 1997.

Secondo il ricorrente incidentale, siffatta eccezione sarebbe stata rilevabile d’ufficio, trattandosi di fatto notorio; dunque,non sarebbe soggetta ad alcuna preclusione, derivandone che “la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Si legge infatti nella sentenza impugnata che “la disposizione di cui all’art. 17 cod. civ. –per cui le persone giuridiche di diritto privato non possono acquistare beni immobili senza autorizzazione amministrativa –può essere riferita soltanto agli acquisti derivativi, cioè per atto negoziale (inter vivos o mortis causa), dato che solo per questi è astrattamente concepibile la necessità di un’autorizzazione (sia essa condizione di validità o di efficacia dell’atto), ma non anche ai modi di acquisto a titolo originario, come l’usucapione, l’accessione, l’alluvione e così via, i quali non possono essere previamente autorizzati e resterebbero, quindi, sostanzialmente impediti, senza alcuna razionale giustificazione, alle persone giuridiche e agli enti ecclesiastici (v.

Cass. Sent. 24.2.1982 n. 1134, 20.10.1997 n. 10253; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9632 del 1999)”.

Alle medesime conclusioni era pervenuto anche il giudice di primecure, il quale aveva “preliminarmente evidenziato che la capacità di usucapire è riconosciuta unanimemente in dottrina ed in giurisprudenza, alle persone fisiche, nonché alle persone giuridiche, le quali ultime possono possedere tramite i propri organi, oppure, indirettamente, tramite un possessore precario (cfr. in giurisprudenza, Cassazione civile sez.

II, 10/09/1999, n.9632)” Infine, anche a voler considerare il possesso ad usucapionem a far data dal riconoscimentodella Fondazione quale persona giuridica ( d.m. del 10.09.1997 ) , la predetta fondazione risulterebbeaver comunque maturato il relativo termine ultraventennale, a fronte della notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio avvenuta il 16gennaio 2018.

Ne consegue l’irrilevanza ed il conseguente superamento dell’eccezione svolta dallo [OSCURATO:PERSONA].

In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, si atterrà al seguente principio: “ Allorquando la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione riguardi fondi funzionalmente o strutturalmente destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo, la recinzione non può ritenersi un elemento dirimente dell’animus rem sibi habendi.” Il giudice del rinvio regolerà altresì il governo delle spese.

La Corte dà atto che sussistonoi presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente incidentaleZummo.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “Orestiadi” – Onlus e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11285/2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “ORESTIADI” – ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; -controricorrente e ricorrenteincidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMOn. 423/2025 depositata il 21marzo 20 2 5 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere proprietario dell’appezzamento di terreno sito in contrada Salinella di [OSCURATO:PERSONA], esteso ha 2.75.00, iscritto in catasto al foglio n. 2 p.lle nn. 127, 193 e 604, per averlo acquistato con atto pubblico di compravendita del 05.07.2017, convenne innanzi al Tribunale di Sciacca la FondazioneIstituto di [OSCURATO:PERSONA] “Orestiadi” – Onlus chiedendo alla medesima convenuta di astenersi dall’occupare detto fond o con opere ed altre attività , nonché ordinarle di rimuovere dallo stesso terreno l’opera d’arte “Montagna di Sale”di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto della domanda attorea e svolgendo a sua volta domanda riconvenzionale di usucapione ordinaria di detto intero fondo,per aver fissato la propria sede presso il confinante “ Baglio dell e [OSCURATO:PERSONA] ” , per aver coltivato il predetto fondo a uliveto, dopo averlo trovatoin stato di abbandono, e per aver raccolto i frutti, nonché per aver posto l’installazione del l’impianto antincendio e di posa della linea di alimentazione elettrica ed aver posto, nel 1995, l’ installazione permanente dell’opera d’arte moderna “Montagna di Sale”di [OSCURATO:PERSONA]. Intervenne ad adiuvandum delle ragioni della convenuta fondazione il Comune di Gibellina, sull’allegazione e deduzione dell’ interesse, quale ente pubblico territoriale, alla tutela e conservazione del patrimonio culturale ricadente sul proprio territorio. Dall’istruttoriaemerse altresì che la Fondazione aveva proceduto all’installazione di un cavidotto in cemento armato contenente l’impianto antincendio, elettrico e di videosorveglianza, nonché all’installazione delle ulteriori opere d’arte moderna “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] e“L’Arca” di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in corso di causa, chiese al Tribunale di disporre il sequestro giudiziario dell’intero fondo oggetto di causa con contestuale nomina del custode, istanzadisattesa dal giudice di prime cure il quale, all’esito del giudizio, qualificata la domanda come di rivendicazione piuttosto che di negatoria servitutis, rigettò le richieste attoreeper difetto di prova rigorosa dell’acquisto della proprietà del fondo oggetto di causa. Accolse, di contro, la domanda riconvenzionale spiegata dalla fondazione convenuta e per l’effetto dichiarò che la stessa aveva acquistato ex art. 1158 c.c. la piena proprietà dell’intero appezzamento di terreno, ritenendo raggiunta la prova dello svolgimento ultraventennale da parte della convenuta di tutte le attività dedotte. La Corte d’appello di Palermo, con la decisione oggi impugnata, riformò parzialmente la sentenza di prime cure, limitando la dichiarazione di avvenuta usucapione da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla porzione di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] nella contrada Salinella, iscritto in catasto del predetto Comune al foglio 2 con le particelle 127, 193 e 604, su cui insisteva l’opera d’arte denominata “Montagna di Sale”. I giudici di secondo grado, per quel che qui ancora rileva, hanno ritenuto provata l’usucapione solamente su una parte del terreno oggetto di causa “atteso che la mera aratura e le altre opere di coltivazione, ed anche la collocazione del cavidotto (quest’ultimo ben compatibile con l’esercizio di una servitù apparente) alla luce di quanto sopra esposto, non si rivelano sufficienti a manifestare inequivocabilmente la volontà della Fondazione di escludere i terzi da qualsiasi relazione con l’immobile, cosa che sarebbe avvenuta laddove la convenuta avesse provveduto a recintare l’intero fondo”. Hanno confermato, invece, la qualificazione giuridica della domanda per come data dal Tribunale, rivendicazione e non negatoria servitutis , a fronte dell’assenza di qualsiasi titolo che giustificasse il possesso o la detenzione del bene da parte dell’appellante. Avverso la predetta pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “Orestiadi” – Onlus sulla scorta di un unico motiv o ; ha proposto altresì ricorso avverso la medesima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] a quattro motivi, cui ha resistito mediante controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. E’ rimasto intimato il Comune di Gibellina. In prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarme nte i due ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “Orestiadi” –Onlus, previamente notificato (16 maggio 2025), è da considerarsi ricorso principale, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA], notificato il 27 maggio 2025, assume la veste di ricorso incidentale.Difatti, per il principio di unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica de primo ricorso, qualsiasi ricorso successivo avverso la medesima sentenzasi converte in impugnazione incidentale ancorché proposto con atto autonomo, purché sia rispettoso del termine stabilito dall'art. 371 c.p.c., nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi (Sez. 6-5, n. 33809 del 19 dicembre 2019). 2. Si procede al vaglio del ricorso della Fondazione “Orestiadi”. Con l’unico motivo proposto la Fondazioneimpugna la sentenza della Corte d’appelloper violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 co. nn. 3 e 5 c.p.c. “per aver la Corte territoriale ritenuto la non usucapione dell’intero fondo di cui al foglio 2 p.lle nn. 127, 193 e 604 oggetto di causa perché, trattandosi di fondo agricolo, lo stesso risultava coltivato dalla ricorrente ma non recintato, quale unica attività idonea a manifestare inequivocabilmente la volontàdella predetta ricorrente di escludere i terzi da qualsiasi relazione con l’immobile integrante sul piano oggettivo il possesso ad usucapionem del fondo oggetto di causa”. Il motivo è fondato e merita di essere accolto. Secondo principi ormai consolidati, per la configurabilità di un possesso “ad usucapionem” occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa –per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge –un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”.Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa e tale da rendere ostensibile, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta alla inerzia del titolare(Sez. 2, n. 8662 del 12 aprile 201 0; Sez. 2, n. 18392 del 24 agosto 2006). Il possesso ad usucapionemva dunque calato nel contesto concreto, ossia deve essere valutato rispetto alla situazioneeffettiva del bene da considerare. Così, in relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo agricolo non è sufficiente, ai fini del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione , sicché in quel caso la prova dell’intervenuta recinzione del fondo è senz’altro la più rilevante fra le manifestazionidell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios (Sez. 2, n. 1796 del 20 gennaio 2022). Per converso, laddove il bene controverso non sia un fondo agricolo, occorre che la situazionemateriale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, venga valutata secondol'intero complesso dei poteri esercitati sul bene, considerando l'attività di chi si pretende possessore, ed anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato (Sez. 6-2, n. 6123 del 5 marzo 2020). In generale, infatti, a i fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all’esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura –un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare:pertanto, la verifica in ordine all’idoneità del possesso a determinare il compiersi dell’usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo, un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (Sez. 2,n. 25922 del 29 novembre 2005). Nel caso di specie, la peculiare e precipua destinazione del fondo oggetto di causa,non più solamente agricolo ma trasformato in un’ importante e noto spazio museale all’aperto, conosciuto anche a livello internazionale, imponeva alla Corte d’appello una delibazione che tenesse conto delle specificità del compendio immobiliare, alla luce del quale accertare l’eventuale sussistenza o no dei requisiti richiesti per l’intervenuta usucapione. La sentenza impugnata ha dunque mancato di considerare che il bene controverso era strutturalmente e funzionalmente adibito ad uno scopo incompatibile conuna recinzione, quale manifestazione emblematica dell’animus rem sibi habendi, che non può pertanto essere valutata come elemento dirimente ai fini dell’accoglimentoo meno della domanda. 3. Si procede al vaglio del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] . Con ilprimo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.,avendo la Corte d’appello qualificato erroneamente la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non anche come negatoria servitutis ex art. 949 c.c. sul presupposto che il ricorrente non avesse dimostrato il possesso del fondo. Il motivo è inammissibile. Invero,l’esito dei giudizi di merito prospetta – rispetto alla qualificazione della domanda a suo tempo introdotta - l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 360, comma 4° c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020). In ogni caso, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018). Nulla di tutto ciò emerge dall’esame del motivo. La doglianzasi palesa in ogni caso info ndat a . Come correttamente rilevato dai giudici di secondo grado,è lo stesso ricorrente ad essersi accorto dell’esistenza dell’opera d’arte in sede di “ricognizione” del proprio fondo, sicché, sul piano processuale, permane l’assenza della provacirca il possessodel terreno da parte dello [OSCURATO:PERSONA] . Tale mancanza di prova, a fronte della dimostrazione contraria circa il possesso da parte della Fondazione, è evidentemente risolutivaai fini della corretta qualificazione della domanda com e rivendicazione, operata dai giudici del merito, i quali si sono altresì conformati alla costante ed univoca giurisprudenza riguardante la distinzione tra le due azioni(Sez. 2, n. 472 dell’11 gennaio 2017). Con la seconda censura il ricorrente si duole della violazione di legge, in relazione all’art 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1158 e 1159 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c. avendo la Corte territoriale confermato l’usucapione della porzione di terreno su cui insiste l’opera denominata “Montagna di Sale”, sull’erroneo assunto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito come proprietaria della porzione del fondo materialmente occupato, escludendo stabilmente il possesso e l’uso di chiunque altro. Il motivo è inammissibile,poiché involge questioni di fatto non consentite nel giudizio di legittimità. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). La doglianz a sopra richiamat a si traduce , pertanto , in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici del merito. In particolare, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrenteincidentale non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013). E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione, postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023). Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie. D’altronde, per dedurre il travisamento della prova ai sensi dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre – come detto - è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. “avendo la Corte territoriale limitato la questione devoluta alla sua cognizione, relativa alla qualificazione dell’azione negatoria servitutis o rivendicazione, alla porzione di terreno su cui insiste l’opera “Montagna di Sale”, omettendo di pronunciarsi sulla qualificazione della domanda relativa alla restante parte del fondo, pacificamente posseduto dall’odierno ricorrente in forza di un titolo di proprietà valido e non contestato e rispetto al quale è stata rigettata la domanda di usucapione formulata dalla Fondazione Resistente”. Anche tale motivo deve ritenersiinammissibile. Contrariamente a quanto rilevatodal ricorrente incidentale , la Corte territoriale si è pronunciata in ordine alla censura dedotta. I giudici di secondo grado si sono infatti chiaramente espressi in relazione all’intero fondo oggetto di causa, confermando, tra l’altro, le statuizioni di rigetto del Tribunale in ordine alle domande attoree di rivendicazione dello stesso intero fondo,per difetto di prova dell’acquisto della proprietà da parte del ricorrente. D’altronde la sentenza gravata, dopo la puntuale motivazione in merito alla qualificazione della domanda riferita per l’appunto all’intero fondo, è passataad analizzare la domanda di usucapione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], pervenendoa concludere come la stessa fosse provata esclusivamente per una parte delfondo predetto, differentemente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure. Orbene,la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte ( Sez. 3 , n. 27181 del 22 settembre 2023). Inoltre, il vizio d i omessa pronuncia è configurabile qualora manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in rapportoad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza ( Sez. U . , n. 24879 del 21 agosto 2023). Per altro verso, non si configuranella specie alcun profilo di violazione dell’art.112 c.p.c., poiché il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle stesse parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Sez. 2, n. 6806 del 14 marzo 2025; Sez. 3 n. 15734 del 17 maggio 2022; Sez. 6 -3, n. 16608 dell’11 giugno 2021). Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta l’ error in procedendo e la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 345 c.p.c.,per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l’eccezione riguardante il periodo utile ai fini dell’acquisto dell’usucapione, decorrente dal momento in cui la F ondazione aveva avuto il riconoscimento della personalità giuridica,ossia dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 10 settembre 1997 in [OSCURATO:PERSONA] del 18 novembre 1997. Secondo il ricorrente incidentale, siffatta eccezione sarebbe stata rilevabile d’ufficio, trattandosi di fatto notorio; dunque,non sarebbe soggetta ad alcuna preclusione, derivandone che “la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi”. Il motivo è manifestamente infondato. Si legge infatti nella sentenza impugnata che “la disposizione di cui all’art. 17 cod. civ. –per cui le persone giuridiche di diritto privato non possono acquistare beni immobili senza autorizzazione amministrativa –può essere riferita soltanto agli acquisti derivativi, cioè per atto negoziale (inter vivos o mortis causa), dato che solo per questi è astrattamente concepibile la necessità di un’autorizzazione (sia essa condizione di validità o di efficacia dell’atto), ma non anche ai modi di acquisto a titolo originario, come l’usucapione, l’accessione, l’alluvione e così via, i quali non possono essere previamente autorizzati e resterebbero, quindi, sostanzialmente impediti, senza alcuna razionale giustificazione, alle persone giuridiche e agli enti ecclesiastici (v. Cass. Sent. 24.2.1982 n. 1134, 20.10.1997 n. 10253; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9632 del 1999)”. Alle medesime conclusioni era pervenuto anche il giudice di primecure, il quale aveva “preliminarmente evidenziato che la capacità di usucapire è riconosciuta unanimemente in dottrina ed in giurisprudenza, alle persone fisiche, nonché alle persone giuridiche, le quali ultime possono possedere tramite i propri organi, oppure, indirettamente, tramite un possessore precario (cfr. in giurisprudenza, Cassazione civile sez. II, 10/09/1999, n.9632)” Infine, anche a voler considerare il possesso ad usucapionem a far data dal riconoscimentodella Fondazione quale persona giuridica ( d.m. del 10.09.1997 ) , la predetta fondazione risulterebbeaver comunque maturato il relativo termine ultraventennale, a fronte della notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio avvenuta il 16gennaio 2018. Ne consegue l’irrilevanza ed il conseguente superamento dell’eccezione svolta dallo [OSCURATO:PERSONA]. In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, si atterrà al seguente principio: “ Allorquando la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione riguardi fondi funzionalmente o strutturalmente destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo, la recinzione non può ritenersi un elemento dirimente dell’animus rem sibi habendi.” Il giudice del rinvio regolerà altresì il governo delle spese. La Corte dà atto che sussistonoi presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente incidentaleZummo. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “Orestiadi” – Onlus e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa
Sentenza Cassazione n. 03736/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris