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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 24320/2026

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epositata il 28/03/2025 R.G.N. 24/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

MARIOudito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con deliberazione n. 59 del 20 gennaio 2022 il CommissarioStraordinario della ASP di [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il rapporto di impiegointercorrente con [OSCURATO:PERSONA], assunto nell’anno 2009 con qualifica difisioterapista ed inquadrato nell’area D, perché lo stesso all’esito delprocedimento che la ASP aveva esperito su sollecitazione dell’Ordine deiTecnici Sanitari di [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA],della Riabilitazione e della Prevenzione, era risultato non iscritto all’ordine,come invece sarebbe stato necessario.Nel giudizio di primo grado, instaurato all’esito di quello cautelare, ildipendente, nell’impugnare il licenziamento, ha fatto leva sull’obbligo delrepechage che, a suo dire, l’Azienda avrebbe dovuto rispettare, poichéegli, in possesso di diploma di scuola superiore, avrebbe potuto essereimpegnato in altre mansioni.2.

Il Tribunale di Locri, come si legge nella sentenza impugnata inquesta sede, ha ricostruito, oltre alle vicende fattuali di rilievo, il quadronormativo ed ha richiamato le leggi n. 43/2006 e n. 3/2018 nonché idecreti ministeriali che in via transitoria avevano concesso la possibilità diavvalersi dei titoli del pregresso ordinamento ai fini dell’iscrizioneall’ordine, ivi compreso il titolo di massofisioterapista (che era quello inpossesso del ricorrente) che poteva essere fatto valere per ottenerel’iscrizione nell’elenco speciale ad esaurimento tenuto dall’ordine deitecnici sanitari.Ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] di detta possibilità di iscrizione non siera avvalso, perché l’iscrizione medesima era stata richiesta solo in data 3febbraio 2022, in un momento successivo alla risoluzione del rapporto.Ha, inoltre, evidenziato che lo stesso, a seguito di concorso pubblico, eraRGN 11985/2025Pag.2Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026stato assunto come Fisioterapista (non come massofisioterapista), ossia“per lo svolgimento di un’attività ben precisa di natura sanitaria per laquale era prevista dalla legge n. 3/2018 l’iscrizione dell’interessato all’alboprofessionale di riferimento”.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione incentrando i propri rilievi sul d.l.n. 34/2023, convertito dalla legge n. 56/2023, il cui art. 15 bis avevaconsentito l’iscrizione entro il 30 giugno 2023 a coloro che, «sulla base dicorsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito iltitolo di massofisioterapista anche se abbiano svolto un’attivitàprofessionale per un periodo inferiore a trentasei mesi…».3.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che il Giorgi, inviolazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 4 bis, l. 42/1999 e dalD.M. 9/8/2019, non si era iscritto nell’elenco speciale ad esaurimento deiMassofisioterapisti entro il 31/12/2019, il che avrebbe rappresentato unpresupposto necessario per la successiva iscrizione all’Albo deiprofessione sanitaria.

Inoltre, il giudice di seconde cure ha escluso chel’art. 4, comma 4 ter, l. 42/1999, introdotto dall’art. 15 bis, d.l. n.34/2023, comportasse una riapertura dei termini per l’iscrizionenell’elenco speciale predetto, idonea a sanare retroattivamente la mancataiscrizione nei termini previsti dal D.M. 9/8/2019, riferendosi, invece, lanorma in esame unicamente a coloro che avessero maturato i relativirequisiti dopo il 31/12/2019.

Dunque, lo ius superveniens non avrebbepotuto da solo togliere fondamento al licenziamento e fondare il diritto dalGiorgi alla riammissione in servizio.4.

Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso percassazione articolato in un unico motivo.5.

L’ASL ha resistito con controricorso.6.

Il Procuratore generale ha presentato memoria scritta concludendoper il rigetto del ricorso.RGN 11985/2025Pag.3Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenzaimpugnata (art. 360, comma 1, punto 3, cod. proc. civ.) per violazionedell’art. 4, comma 4 ter, legge n. 42/1999.Assume che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale,l’art. 4, comma 4 ter, citato consentirebbe la riapertura dei termini perl’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento, con effetto sanante eretroattivo per coloro che, pur essendovi tenuti nei termini indicati dalD.M. 09.08.2019, tale obbligo non avevano assolto.

Dunque, ciò farebbevenir meno l’unico presupposto della risoluzione del rapporto, conconseguente diritto del lavoratore alla riammissione in servizio.2.

Il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito illustrate.3.

Al fine di comprendere il significato e la ratio della disposizione cheil ricorrente invoca è opportuna una disamina preliminare della evoluzionegiuridica della figura del massofisioterapista, che, come già evidenziato dalGiudice amministrativo (v.

Cons.

Stato, sez.

III, nn. 3325/2013,4572/2015, 4788/2015, 219/2018, 1520/2018, 7618/2021, 4513/2022),può essere sintetizzata come segue.3.1.

La figura del massofisioterapista compare dapprima con la l. n.570/1961, istitutiva della Scuola nazionale professionale permassofisioterapisti ciechi dell’Istituto statale d’istruzione professionale perciechi annesso all’Istituto nazionale dei ciechi “[OSCURATO:PERSONA] II” di3.2.

Successivamente, con la l. n. 403/1971, art. 1, comma 1 (recante“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori emassofisioterapisti ciechi”), l’attività in parola è stata inquadrata tra le“professioni sanitarie ausiliare” esercitabili previa acquisizione del diplomarilasciato da scuole statali o autorizzate (denominazione successivamentesostituita ai sensi dell’art. 1 della legge n. 42 del 26.2.1999 con quella di“professione sanitaria”).RGN 11985/2025Pag.4Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026In questa fase il massofisioterapista è una figura sanitaria riconosciutadall’ordinamento, seppure nell’ambito delle professioni ausiliarie.3.3.

Con il d.lgs. n. 502/1992, il legislatore ha avviato il riordino delleprofessioni sanitarie, sostituendo progressivamente la formazioneregionale con una formazione universitaria e demandando al Ministerol’individuazione dei nuovi profili professionali.

I corsi del precedenteordinamento, se non riordinati, avrebbero dovuto essere soppressi.È nato così il moderno profilo del fisioterapista, professionista sanitariodella riabilitazione formato in ambito universitario.3.4.

La l. n. 42/1999 ha eliminato la distinzione tra professionisanitarie principali e ausiliarie.

Tuttavia, la nuova disciplina non hatrasformato automaticamente il massofisioterapista in professionesanitaria riordinata; al contrario, ha aperto il problema del rapporto tra ilvecchio titolo regionale di massofisioterapista e le nuove professionisanitarie universitarie.3.5.

La legge n. 43 del 2006 ha, poi, operato una chiara e definitivaperimetrazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione individuandole,all’interno di un sistema a numero chiuso, in quelle «previste ai sensi dellalegge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro dellasanità, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 118 del 23 maggio 2001, i cuioperatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato,comma 1).Le singole figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n.502/1992, sono state, dunque, compiutamente definite dall’indicato D.M.del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come professioni sanitarie tipizzate e preposte alle attivitàdi prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione in forza di titolo abilitativorilasciato dallo Stato; tra esse, non è ricompresa la figura professionaledel massofisioterapista.RGN 11985/2025Pag.5Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026Il successivo art. 2 della legge suddetta prevede che l’esercizio delleprofessioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato alconseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finalecon valore abilitante all’esercizio della professione e valido sull’interoterritorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia dilibera circolazione delle professioni.Quindi, con la l. n. 43/2006, il massofisioterapista non ha più potutorivendicare la qualifica di professione sanitaria; la figura non è statatuttavia né riordinata né soppressa; le scuole regionali hanno continuato aoperare legittimamente in assenza di un intervento normativo regionale; ilmassofisioterapista è stato progressivamente collocato nell’area residualedegli operatori di interesse sanitario, poiché svolge attività accessorie estrumentali rispetto a quelle proprie delle professioni sanitarie, fra le qualinon è ricompreso.Il diverso regime giuridico della categoria degli operatori di interessesanitario è stato nei termini suesposti recepito anche dalla Cortecostituzionale secondo cui tali “(..) profili vanno riferiti esclusivamente adpertinenti alle professioni sanitarie” (cfr.

Corte costituzionale sentenza n.300/2007).3.6.

La legge n. 3 del 2018 è poi nuovamente intervenuta sul regimedelle professioni sanitarie, prevedendo la condizione di obbligatoriaiscrizione al rispettivo albo per l’esercizio di ciascuna professione, inqualunque forma giuridica svolta.

L’articolo 4, comma 9, di detta legge ha,altresì, previsto la trasformazione dei preesistenti collegi professionali inOrdini.Il successivo comma 13 ha, inoltre, prescritto che: «Entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto delMinistro della salute, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medicae all’albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui alRGN 11985/2025Pag.6Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, dellariabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureatiabilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoliequipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 dellalegge 26 febbraio 1999, n. 42».3.7.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 13 marzo2018, il quale ha disposto l’istituzione degli albi suindicati, ribadendo cheper «l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque formagiuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale.L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblicidipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n.43» (art. 1 comma 4).Il decreto ha, inoltre, disciplinato i requisiti per l’iscrizione al rispettivoalbo, tra cui, a mente dell’art. 2, comma 1, lettera d), è compreso ilpossesso di «laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria,ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensidell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42» (art. 2 comma 1).Il successivo comma 2 ha ulteriormente precisato che: «I possessori dititoli conseguiti in Paesi dell’Unione europea, possono iscriversi all’alboprofessionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, delriconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professionesanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decretolegislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazionedella direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualificheprofessionali».3.8.

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha istituito glielenchi speciali ad esaurimento per particolari operatori sanitari privi diiscrizione all’albo.RGN 11985/2025Pag.7Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ha, quindi, previsto la condizione di obbligatoria iscrizione al rispettivoalbo per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque formagiuridica svolta.3.9.

Nel solco di tale obiettivo di regolarizzazione si colloca, altresì, ilD.M. del 9 agosto 2019 che, oltre a istituire 17 elenchi speciali adesaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste per ilprofilo di specifiche e ben individuate professioni sanitarie, ha al contempodisposto, con una disposizione autonoma contenuta nell’art. 5, l’istituzionepresso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professionisanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche dell’elencospeciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è statoconseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971.

Ai fini dell’iscrizionenell’elenco speciale in questione, si applicano le medesime disposizionipreviste per gli altri elenchi speciali ad esaurimento, con la precisazioneperò che l’iscrizione in argomento non comporta di per sé l’equipollenza ol’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni di cui all’art.1, comma 1.4.

Nell’analizzare la normativa sopra riportata negli aspetti essenziali,il Consiglio di Stato ha osservato, condivisibilmente, che l’intento dellegislatore è stato innanzitutto quello di salvaguardare - in uno alleesigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari - le aspettativedi tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione ecompletamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevanoesercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nellavigenza della preesistente disciplina, acquisendo sul campo l’esperienzanecessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilitàordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dalnuovo regime giuridico.La stessa missione assolve l’istituzione per i massofisioterapistidell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 vieppiù reso necessarioRGN 11985/2025Pag.8Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026dalla lunga vicenda normativa innanzi riepilogata che, dopo unamomentanea collocazione tra le “professioni sanitarie non riordinate”, havisto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli “operatori diinteresse sanitario”.La finalità dell’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento è,dunque, essenzialmente transitoria e conservativa: non attribuisce aimassofisioterapisti la qualifica di professione sanitaria; consente laprosecuzione dell’attività di chi già operava; non realizza alcunaequiparazione con il fisioterapista laureato.In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (cfr.Cons.

Stato n. 4513/2022 cit.) secondo cui l’elenco speciale non modifical’identità giuridica della figura professionale.5.

Con il d.l. n. n. 34/2023, coordinato con la legge di conversione n.56/2023, art. 15 bis, è stato introdotto nell’art. 4 della l. n. 42/1999 ilcomma 4-ter, che ha consentito l’iscrizione con riserva agli elenchi specialiad esaurimento anche ai soggetti che abbiano conseguito il titolo dimassofisioterapista in corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018 purnon avendo ancora maturato i 36 mesi di esperienza professionale.All’esito dell’intervento additivo, quindi, l’art. 4 della legge n. 42/1999è risultato così formulato:«1.

Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre1996, n. 475 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996,n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni eintegrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso allaformazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base allaprecedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albiprofessionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente oautonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personaledel Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico,RGN 11985/2025Pag.9Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni edintegrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso allaformazione post-base.2.

Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministrodell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, conriferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto delPresidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , allo stato giuridicodei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e allaqualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennaleesperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere comeequivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6, comma 3, deldecreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni eintegrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso allaformazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformementeall’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti diindividuazione dei profili professionali.

I criteri e le modalità definiti daldecreto di cui al presente comma possono prevedere anche lapartecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con losvolgimento di un esame finale.

Le disposizioni previste dal presentecomma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delloStato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.3.

Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere dellecompetenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge.4.

In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabiliscei requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso entipubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio professionale edell’accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuovaRGN 11985/2025Pag.10Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni.4-bis.

Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per ilriconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento allelauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43,coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime dilavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi,anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare asvolgere le attività professionali previste dal profilo della professionesanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, neglielenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitaridi radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, dellariabilitazione e della prevenzione.4-ter.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fattasalva la posizione di coloro che sono iscritti nell’elenco speciale di cuiall’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019,pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 212 del 10 settembre 2019, possonoiscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla basedi corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito iltitolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un’attivitàprofessionale per un periodo inferiore a trentasei mesi.

L’iscrizione, daeffettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitivasolo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale perun periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, dacompletare entro il 30 giugno 2026».6.

Dalla suddetta evoluzione normativa è dato, conclusivamente,evincere che la figura del massofisioterapista è passata da professionesanitaria ausiliaria disciplinata dalla l. n. 403/1971 a figura non riordinataa seguito della riforma delle professioni sanitarie; dal 2006 non è piùqualificabile come professione sanitaria e trova oggi collocazione tra gliRGN 11985/2025Pag.11Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026operatori di interesse sanitario.

Gli interventi normativi del 2019 e del2023 hanno natura transitoria e conservativa, limitandosi a disciplinarnel’accesso agli elenchi speciali ad esaurimento senza attribuire la qualificadi professione sanitaria né alcuna equiparazione al fisioterapista laureato.7.

Quanto, in particolare, alla novella del 2023 ed all’introdotto commater nell’art. 4 della l. n. 42/1999 (specificamente invocato dal ricorrente),essa non ha certo trasformato il massofisioterapista in professionesanitaria, non ha disposto alcuna equipollenza con il fisioterapista ed hasolo ampliato la possibilità di accesso agli elenchi speciali ad esaurimento,confermando la collocazione della figura nell’area degli operatori diinteresse sanitario.La stessa ha esteso la possibilità di iscrizione all’elenco speciale percoloro che avessero maturato i requisiti dopo il 2019 ma non hamodificato la disciplina previgente, non ha consentito una riapertura deitermini per coloro che di quella disciplina non avevano inteso avvalersi, nétantomeno ha equiparato la professione di massofisioterapista a quella difisioterapista per la quale, illegittimamente, il ricorrente era stato assunto,in assenza del titolo abilitante necessario.8.

Il ricorso va quindi rigettato.9.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.10.

Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario nellamisura del 15%.RGN 11985/2025Pag.12Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 16 giugno 2026.La Consigliera est.

La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 11985/2025Pag.13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
epositata il 28/03/2025 R.G.N. 24/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOudito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con deliberazione n. 59 del 20 gennaio 2022 il CommissarioStraordinario della ASP di [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il rapporto di impiegointercorrente con [OSCURATO:PERSONA], assunto nell’anno 2009 con qualifica difisioterapista ed inquadrato nell’area D, perché lo stesso all’esito delprocedimento che la ASP aveva esperito su sollecitazione dell’Ordine deiTecnici Sanitari di [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA],della Riabilitazione e della Prevenzione, era risultato non iscritto all’ordine,come invece sarebbe stato necessario.Nel giudizio di primo grado, instaurato all’esito di quello cautelare, ildipendente, nell’impugnare il licenziamento, ha fatto leva sull’obbligo delrepechage che, a suo dire, l’Azienda avrebbe dovuto rispettare, poichéegli, in possesso di diploma di scuola superiore, avrebbe potuto essereimpegnato in altre mansioni.2. Il Tribunale di Locri, come si legge nella sentenza impugnata inquesta sede, ha ricostruito, oltre alle vicende fattuali di rilievo, il quadronormativo ed ha richiamato le leggi n. 43/2006 e n. 3/2018 nonché idecreti ministeriali che in via transitoria avevano concesso la possibilità diavvalersi dei titoli del pregresso ordinamento ai fini dell’iscrizioneall’ordine, ivi compreso il titolo di massofisioterapista (che era quello inpossesso del ricorrente) che poteva essere fatto valere per ottenerel’iscrizione nell’elenco speciale ad esaurimento tenuto dall’ordine deitecnici sanitari.Ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] di detta possibilità di iscrizione non siera avvalso, perché l’iscrizione medesima era stata richiesta solo in data 3febbraio 2022, in un momento successivo alla risoluzione del rapporto.Ha, inoltre, evidenziato che lo stesso, a seguito di concorso pubblico, eraRGN 11985/2025Pag.2Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026stato assunto come Fisioterapista (non come massofisioterapista), ossia“per lo svolgimento di un’attività ben precisa di natura sanitaria per laquale era prevista dalla legge n. 3/2018 l’iscrizione dell’interessato all’alboprofessionale di riferimento”.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione incentrando i propri rilievi sul d.l.n. 34/2023, convertito dalla legge n. 56/2023, il cui art. 15 bis avevaconsentito l’iscrizione entro il 30 giugno 2023 a coloro che, «sulla base dicorsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito iltitolo di massofisioterapista anche se abbiano svolto un’attivitàprofessionale per un periodo inferiore a trentasei mesi…».3. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che il Giorgi, inviolazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 4 bis, l. 42/1999 e dalD.M. 9/8/2019, non si era iscritto nell’elenco speciale ad esaurimento deiMassofisioterapisti entro il 31/12/2019, il che avrebbe rappresentato unpresupposto necessario per la successiva iscrizione all’Albo deiprofessione sanitaria. Inoltre, il giudice di seconde cure ha escluso chel’art. 4, comma 4 ter, l. 42/1999, introdotto dall’art. 15 bis, d.l. n.34/2023, comportasse una riapertura dei termini per l’iscrizionenell’elenco speciale predetto, idonea a sanare retroattivamente la mancataiscrizione nei termini previsti dal D.M. 9/8/2019, riferendosi, invece, lanorma in esame unicamente a coloro che avessero maturato i relativirequisiti dopo il 31/12/2019. Dunque, lo ius superveniens non avrebbepotuto da solo togliere fondamento al licenziamento e fondare il diritto dalGiorgi alla riammissione in servizio.4. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso percassazione articolato in un unico motivo.5. L’ASL ha resistito con controricorso.6. Il Procuratore generale ha presentato memoria scritta concludendoper il rigetto del ricorso.RGN 11985/2025Pag.3Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenzaimpugnata (art. 360, comma 1, punto 3, cod. proc. civ.) per violazionedell’art. 4, comma 4 ter, legge n. 42/1999.Assume che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale,l’art. 4, comma 4 ter, citato consentirebbe la riapertura dei termini perl’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento, con effetto sanante eretroattivo per coloro che, pur essendovi tenuti nei termini indicati dalD.M. 09.08.2019, tale obbligo non avevano assolto. Dunque, ciò farebbevenir meno l’unico presupposto della risoluzione del rapporto, conconseguente diritto del lavoratore alla riammissione in servizio.2. Il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito illustrate.3. Al fine di comprendere il significato e la ratio della disposizione cheil ricorrente invoca è opportuna una disamina preliminare della evoluzionegiuridica della figura del massofisioterapista, che, come già evidenziato dalGiudice amministrativo (v. Cons. Stato, sez. III, nn. 3325/2013,4572/2015, 4788/2015, 219/2018, 1520/2018, 7618/2021, 4513/2022),può essere sintetizzata come segue.3.1. La figura del massofisioterapista compare dapprima con la l. n.570/1961, istitutiva della Scuola nazionale professionale permassofisioterapisti ciechi dell’Istituto statale d’istruzione professionale perciechi annesso all’Istituto nazionale dei ciechi “[OSCURATO:PERSONA] II” di3.2. Successivamente, con la l. n. 403/1971, art. 1, comma 1 (recante“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori emassofisioterapisti ciechi”), l’attività in parola è stata inquadrata tra le“professioni sanitarie ausiliare” esercitabili previa acquisizione del diplomarilasciato da scuole statali o autorizzate (denominazione successivamentesostituita ai sensi dell’art. 1 della legge n. 42 del 26.2.1999 con quella di“professione sanitaria”).RGN 11985/2025Pag.4Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026In questa fase il massofisioterapista è una figura sanitaria riconosciutadall’ordinamento, seppure nell’ambito delle professioni ausiliarie.3.3. Con il d.lgs. n. 502/1992, il legislatore ha avviato il riordino delleprofessioni sanitarie, sostituendo progressivamente la formazioneregionale con una formazione universitaria e demandando al Ministerol’individuazione dei nuovi profili professionali. I corsi del precedenteordinamento, se non riordinati, avrebbero dovuto essere soppressi.È nato così il moderno profilo del fisioterapista, professionista sanitariodella riabilitazione formato in ambito universitario.3.4. La l. n. 42/1999 ha eliminato la distinzione tra professionisanitarie principali e ausiliarie. Tuttavia, la nuova disciplina non hatrasformato automaticamente il massofisioterapista in professionesanitaria riordinata; al contrario, ha aperto il problema del rapporto tra ilvecchio titolo regionale di massofisioterapista e le nuove professionisanitarie universitarie.3.5. La legge n. 43 del 2006 ha, poi, operato una chiara e definitivaperimetrazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione individuandole,all’interno di un sistema a numero chiuso, in quelle «previste ai sensi dellalegge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro dellasanità, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 118 del 23 maggio 2001, i cuioperatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato,comma 1).Le singole figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n.502/1992, sono state, dunque, compiutamente definite dall’indicato D.M.del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come professioni sanitarie tipizzate e preposte alle attivitàdi prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione in forza di titolo abilitativorilasciato dallo Stato; tra esse, non è ricompresa la figura professionaledel massofisioterapista.RGN 11985/2025Pag.5Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026Il successivo art. 2 della legge suddetta prevede che l’esercizio delleprofessioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato alconseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finalecon valore abilitante all’esercizio della professione e valido sull’interoterritorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia dilibera circolazione delle professioni.Quindi, con la l. n. 43/2006, il massofisioterapista non ha più potutorivendicare la qualifica di professione sanitaria; la figura non è statatuttavia né riordinata né soppressa; le scuole regionali hanno continuato aoperare legittimamente in assenza di un intervento normativo regionale; ilmassofisioterapista è stato progressivamente collocato nell’area residualedegli operatori di interesse sanitario, poiché svolge attività accessorie estrumentali rispetto a quelle proprie delle professioni sanitarie, fra le qualinon è ricompreso.Il diverso regime giuridico della categoria degli operatori di interessesanitario è stato nei termini suesposti recepito anche dalla Cortecostituzionale secondo cui tali “(..) profili vanno riferiti esclusivamente adpertinenti alle professioni sanitarie” (cfr. Corte costituzionale sentenza n.300/2007).3.6. La legge n. 3 del 2018 è poi nuovamente intervenuta sul regimedelle professioni sanitarie, prevedendo la condizione di obbligatoriaiscrizione al rispettivo albo per l’esercizio di ciascuna professione, inqualunque forma giuridica svolta. L’articolo 4, comma 9, di detta legge ha,altresì, previsto la trasformazione dei preesistenti collegi professionali inOrdini.Il successivo comma 13 ha, inoltre, prescritto che: «Entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto delMinistro della salute, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medicae all’albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui alRGN 11985/2025Pag.6Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, dellariabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureatiabilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoliequipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 dellalegge 26 febbraio 1999, n. 42».3.7. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 13 marzo2018, il quale ha disposto l’istituzione degli albi suindicati, ribadendo cheper «l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque formagiuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale.L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblicidipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n.43» (art. 1 comma 4).Il decreto ha, inoltre, disciplinato i requisiti per l’iscrizione al rispettivoalbo, tra cui, a mente dell’art. 2, comma 1, lettera d), è compreso ilpossesso di «laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria,ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensidell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42» (art. 2 comma 1).Il successivo comma 2 ha ulteriormente precisato che: «I possessori dititoli conseguiti in Paesi dell’Unione europea, possono iscriversi all’alboprofessionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, delriconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professionesanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decretolegislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazionedella direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualificheprofessionali».3.8. La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha istituito glielenchi speciali ad esaurimento per particolari operatori sanitari privi diiscrizione all’albo.RGN 11985/2025Pag.7Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ha, quindi, previsto la condizione di obbligatoria iscrizione al rispettivoalbo per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque formagiuridica svolta.3.9. Nel solco di tale obiettivo di regolarizzazione si colloca, altresì, ilD.M. del 9 agosto 2019 che, oltre a istituire 17 elenchi speciali adesaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste per ilprofilo di specifiche e ben individuate professioni sanitarie, ha al contempodisposto, con una disposizione autonoma contenuta nell’art. 5, l’istituzionepresso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professionisanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche dell’elencospeciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è statoconseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971. Ai fini dell’iscrizionenell’elenco speciale in questione, si applicano le medesime disposizionipreviste per gli altri elenchi speciali ad esaurimento, con la precisazioneperò che l’iscrizione in argomento non comporta di per sé l’equipollenza ol’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni di cui all’art.1, comma 1.4. Nell’analizzare la normativa sopra riportata negli aspetti essenziali,il Consiglio di Stato ha osservato, condivisibilmente, che l’intento dellegislatore è stato innanzitutto quello di salvaguardare - in uno alleesigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari - le aspettativedi tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione ecompletamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevanoesercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nellavigenza della preesistente disciplina, acquisendo sul campo l’esperienzanecessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilitàordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dalnuovo regime giuridico.La stessa missione assolve l’istituzione per i massofisioterapistidell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 vieppiù reso necessarioRGN 11985/2025Pag.8Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026dalla lunga vicenda normativa innanzi riepilogata che, dopo unamomentanea collocazione tra le “professioni sanitarie non riordinate”, havisto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli “operatori diinteresse sanitario”.La finalità dell’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento è,dunque, essenzialmente transitoria e conservativa: non attribuisce aimassofisioterapisti la qualifica di professione sanitaria; consente laprosecuzione dell’attività di chi già operava; non realizza alcunaequiparazione con il fisioterapista laureato.In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (cfr.Cons. Stato n. 4513/2022 cit.) secondo cui l’elenco speciale non modifical’identità giuridica della figura professionale.5. Con il d.l. n. n. 34/2023, coordinato con la legge di conversione n.56/2023, art. 15 bis, è stato introdotto nell’art. 4 della l. n. 42/1999 ilcomma 4-ter, che ha consentito l’iscrizione con riserva agli elenchi specialiad esaurimento anche ai soggetti che abbiano conseguito il titolo dimassofisioterapista in corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018 purnon avendo ancora maturato i 36 mesi di esperienza professionale.All’esito dell’intervento additivo, quindi, l’art. 4 della legge n. 42/1999è risultato così formulato:«1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre1996, n. 475 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996,n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni eintegrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso allaformazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base allaprecedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albiprofessionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente oautonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personaledel Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico,RGN 11985/2025Pag.9Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni edintegrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso allaformazione post-base.2. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministrodell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, conriferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto delPresidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , allo stato giuridicodei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e allaqualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennaleesperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere comeequivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6, comma 3, deldecreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni eintegrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso allaformazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformementeall’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti diindividuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti daldecreto di cui al presente comma possono prevedere anche lapartecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con losvolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presentecomma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delloStato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere dellecompetenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge.4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabiliscei requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso entipubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio professionale edell’accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuovaRGN 11985/2025Pag.10Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni.4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per ilriconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento allelauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43,coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime dilavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi,anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare asvolgere le attività professionali previste dal profilo della professionesanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, neglielenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitaridi radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, dellariabilitazione e della prevenzione.4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fattasalva la posizione di coloro che sono iscritti nell’elenco speciale di cuiall’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019,pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 212 del 10 settembre 2019, possonoiscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla basedi corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito iltitolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un’attivitàprofessionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L’iscrizione, daeffettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitivasolo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale perun periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, dacompletare entro il 30 giugno 2026».6. Dalla suddetta evoluzione normativa è dato, conclusivamente,evincere che la figura del massofisioterapista è passata da professionesanitaria ausiliaria disciplinata dalla l. n. 403/1971 a figura non riordinataa seguito della riforma delle professioni sanitarie; dal 2006 non è piùqualificabile come professione sanitaria e trova oggi collocazione tra gliRGN 11985/2025Pag.11Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026operatori di interesse sanitario. Gli interventi normativi del 2019 e del2023 hanno natura transitoria e conservativa, limitandosi a disciplinarnel’accesso agli elenchi speciali ad esaurimento senza attribuire la qualificadi professione sanitaria né alcuna equiparazione al fisioterapista laureato.7. Quanto, in particolare, alla novella del 2023 ed all’introdotto commater nell’art. 4 della l. n. 42/1999 (specificamente invocato dal ricorrente),essa non ha certo trasformato il massofisioterapista in professionesanitaria, non ha disposto alcuna equipollenza con il fisioterapista ed hasolo ampliato la possibilità di accesso agli elenchi speciali ad esaurimento,confermando la collocazione della figura nell’area degli operatori diinteresse sanitario.La stessa ha esteso la possibilità di iscrizione all’elenco speciale percoloro che avessero maturato i requisiti dopo il 2019 ma non hamodificato la disciplina previgente, non ha consentito una riapertura deitermini per coloro che di quella disciplina non avevano inteso avvalersi, nétantomeno ha equiparato la professione di massofisioterapista a quella difisioterapista per la quale, illegittimamente, il ricorrente era stato assunto,in assenza del titolo abilitante necessario.8. Il ricorso va quindi rigettato.9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.10. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario nellamisura del 15%.RGN 11985/2025Pag.12Numero registro generale 11985/2025Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 24320/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 16 giugno 2026.La Consigliera est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 11985/2025Pag.13
Sentenza Cassazione n. 24320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris