Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29602/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 05/04/2022, ha confermato la sentenza del 07/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.

Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Considerata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del predetto 613, comma 1, cod. proc. pen., sollevate dall'Ait, in riferimento agli artt. 111, settimo comma, Cost., e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), della CEDU, e all'art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla luce delle considerazioni svolte al riguardo da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 05/04/2022, ha confermato la sentenza del 07/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Considerata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del predetto 613, comma 1, cod. proc. pen., sollevate dall'Ait, in riferimento agli artt. 111, settimo comma, Cost., e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), della CEDU, e all'art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla luce delle considerazioni svolte al riguardo da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 29602/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris