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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46917/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 612 cod. pen.. 2 - Propone ricorso la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. pro. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace solo per violazione di legge.

Nell'odierno ricorso, invece, si sono dedotti solo vizi di motivazione, peraltro tutti versati in fatto e a fronte di una valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale che è del tutto priva di manifesti vizi logici. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 612 cod. pen.. 2 - Propone ricorso la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. pro. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace solo per violazione di legge. Nell'odierno ricorso, invece, si sono dedotti solo vizi di motivazione, peraltro tutti versati in fatto e a fronte di una valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale che è del tutto priva di manifesti vizi logici. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46917/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris