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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33050/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI UDINEnei confronti di: TRIBUNALE di VICENZAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Vicenza.

Ritenuto in fatto

1. Con istanza del 19 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Vicenza, quale giudice dell'esecuzione, l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a tredici sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

Con ordinanza del 17 aprile 2024 il Tribunale di Vicenza ha declinato la propria competenza a provvedere e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Udine, in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - che radica la competenza a provvedere ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. - è quella del Tribunale di Udine del 20 ottobre 2023, irrevocabile il 19 novembre 2023.Con ordinanza del 24 maggio 2024 il Tribunale di Udine ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la competenza a provvedere è radicata dalla sentenza divenuta irrevocabile per ultima alla data di presentazione dell'istanza ed è insensibile ad eventuali sopravvenienze; nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Udine sopra citata era successiva alla presentazione dell'istanza e quindi non idonea a radicare la competenza; il giudice competente doveva essere individuato, invece, nel Tribunale di Vicenza, in quanto giudice che ha emesso la sentenza dell'Il maggio 2022, irrevocabile il 17 ottobre 2022.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Vicenza.

Considerato in diritto

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Vicenza.

2. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis (recte: competentiae) (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, confl. comp. in proc.

Tsvetskov, Rv. 277733; conformi, Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, confl comp. in proc.

Santaniello, Rv. 259171; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, confl. comp. in proc.

Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008, confl. comp. in proc.

Torres, Rv. 240811).

Il principio generale del sistema processuale della perpetuatio (jurisdictionis e competentiae) impone, infatti, che, una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda (nel caso di specie, la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.), la competenza così individuata diventi insensibile ad eventuali mutamenti dovuti all'intervento di provvedimenti successivi: ciò che discende, in generale, da fondamentali principi di certezza giuridica e di ragionevole durata del processo.

Ne consegue che nel caso in esame la competenza a decidere sull'istanza appartiene al Tribunale di Vicenza, in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima alla data del 19 luglio 2023, in cui è stata depositata l'istanza, era quella emessa dal Tribunale di Vicenza il 11 maggio 2022, irrevocabile il 17 ottobre 2022.

3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza, cui dispone trasmettersi g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI UDINEnei confronti di: TRIBUNALE di VICENZAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Vicenza. Ritenuto in fatto 1. Con istanza del 19 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Vicenza, quale giudice dell'esecuzione, l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a tredici sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Con ordinanza del 17 aprile 2024 il Tribunale di Vicenza ha declinato la propria competenza a provvedere e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Udine, in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - che radica la competenza a provvedere ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. - è quella del Tribunale di Udine del 20 ottobre 2023, irrevocabile il 19 novembre 2023.Con ordinanza del 24 maggio 2024 il Tribunale di Udine ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la competenza a provvedere è radicata dalla sentenza divenuta irrevocabile per ultima alla data di presentazione dell'istanza ed è insensibile ad eventuali sopravvenienze; nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Udine sopra citata era successiva alla presentazione dell'istanza e quindi non idonea a radicare la competenza; il giudice competente doveva essere individuato, invece, nel Tribunale di Vicenza, in quanto giudice che ha emesso la sentenza dell'Il maggio 2022, irrevocabile il 17 ottobre 2022. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Vicenza. Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Vicenza. 2. Il collegio ritiene, infatti, di dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis (recte: competentiae) (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, confl. comp. in proc. Tsvetskov, Rv. 277733; conformi, Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, confl comp. in proc. Santaniello, Rv. 259171; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008, confl. comp. in proc. Torres, Rv. 240811). Il principio generale del sistema processuale della perpetuatio (jurisdictionis e competentiae) impone, infatti, che, una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda (nel caso di specie, la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.), la competenza così individuata diventi insensibile ad eventuali mutamenti dovuti all'intervento di provvedimenti successivi: ciò che discende, in generale, da fondamentali principi di certezza giuridica e di ragionevole durata del processo. Ne consegue che nel caso in esame la competenza a decidere sull'istanza appartiene al Tribunale di Vicenza, in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima alla data del 19 luglio 2023, in cui è stata depositata l'istanza, era quella emessa dal Tribunale di Vicenza il 11 maggio 2022, irrevocabile il 17 ottobre 2022. 3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Vicenza. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza, cui dispone trasmettersi g
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