CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 01820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vasto, in data 24 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dalle prove documentali acquisite, nonché dalla circostanza che il Gavagnin fosse l'intestatario dell'auto con la quale erano stati effettuati i passaggi autostradali, senza che questi avesse offerto una diversa spiegazione della vicenda suffragata da riscontri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]